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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente,
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segretaria: |
Galfetti, vicecancelliera |
visto l’appello 7 maggio 1996 proposto da
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__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
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contro la decisione 25 aprile 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona, il quale ha negato la propria competenza a statuire in via cautelare, pendente istanza di ricusazione del Pretore del Distretto di Riviera e del suo Segretario assessore, nella causa di stato inc. n. __________, promossa nei confronti dell’appellante con petizione 2 marzo 1994 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto
che avendo ricusato sia il Pretore del Distretto di Riviera sia il Segretario assessore della stessa Pretura, l’appellante si è rivolta al Pretore viciniore, chiedendo l’adozione di provvedimenti supercautelari a tutela dei figli per modificare l’assetto cautelare a suo tempo disposto dal Pretore del Distretto di Riviera;
che il Pretore viciniore ha negato di essere competente con scritto 25 aprile 1996;
che __________ __________ è insorta contro il rifiuto di entrare in materia con appello del 7 maggio 1996, presentando nel contempo istanza di misure supercautelari;
che la presidente della prima Camera civile ha statuito in via supercautelare con decreto 8 maggio 1996, regolando l’affidamento dei figli fino al 15 giugno 1996;
che la Camera civile di appello ha emanato in separata sede la decisione sull’istanza di ricusazione, che è stata respinta (inc. __________.__________.__________);
che di conseguenza cade il conflitto negativo di competenza determinatosi a seguito delle ricusazioni, il Pretore del Distretto di Riviera potendo continuare a occuparsi della procedura pendente;
che l’appello contro la decisione 25 aprile 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona è quindi divenuto privo d’oggetto e può essere stralciato dai ruoli;
che, viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni all’appello;
Per questi motivi,
decreta:
1. L’appello è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- avv. __________ __________, __________,
- avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera e alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria