Incarto n.
11.96.00074

Lugano

26 giugno 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

visto l’appello 7 maggio 1996 proposto da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro la decisione 25 aprile 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona, il quale ha negato la propria competenza a statuire in via cautelare, pendente istanza di ricusazione del Pretore del Distretto di Riviera e del suo Segretario assessore, nella causa di stato inc. n. __________, promossa nei confronti dell’appellante con petizione 2 marzo 1994 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

Ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

                                        che avendo ricusato sia il Pretore del Distretto di Riviera sia il Segretario assessore della stessa Pretura, l’appellante si è rivolta al Pretore viciniore, chiedendo l’adozione di provvedimenti supercautelari a tutela dei figli per modificare l’assetto cautelare a suo tempo disposto dal Pretore del Distretto di Riviera;

 

                                        che il Pretore viciniore ha negato di essere competente con scritto 25 aprile 1996;

                                       

                                        che __________ __________ è insorta contro il rifiuto di entrare in materia con appello del 7 maggio 1996, presentando nel contempo istanza di misure supercautelari;

 

                                        che la presidente della prima Camera civile ha statuito in via supercautelare con decreto 8 maggio 1996, regolando l’affidamento dei figli fino al 15 giugno 1996;

 

                                        che la Camera civile di appello ha emanato in separata sede la decisione sull’istanza di ricusazione, che è stata respinta (inc. __________.__________.__________);

 

                                        che di conseguenza cade il conflitto negativo di competenza determinatosi a seguito delle ricusazioni, il Pretore del Distretto di Riviera potendo continuare a occuparsi della procedura pendente;

 

                                        che l’appello contro la decisione 25 aprile 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona è quindi divenuto privo d’oggetto e può essere stralciato dai ruoli;

 

                                        che, viste le particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni all’appello;

 

Per questi motivi,

decreta:

                                   1.   L’appello è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai                        ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - avv. __________ __________, __________,

                                         - avv. __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera e alla Pretura                        del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria