Incarto n.
11.96.00088

Lugano

8 agosto 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 14 maggio 1996 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali

come autorità di vigilanza sulle tutele, __________;

 

 

nella procedura d’interdizione n. __________.__________;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:

 

                                   1.   Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

 

 

 

in fatto:

 

                                     -   che con risoluzione del 24 ottobre 1995 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di interdire __________ __________, ha privato provvisoriamente quest’ultima dell’esercizio dei diritti civili e ha nominato __________ __________ come rappresentante;

 

                                     -   che la privazione provvisoria dei diritti civili e la nomina di un rappresentante sono state confermate il 9 febbraio 1996 dalla Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, mentre un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ __________ è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale il 14 maggio 1996;

 

                                     -   che nel frattempo, con risposta del 24 novembre 1995, __________ __________ si è opposta all’istanza di interdizione;

 

                                     -   che il 13 febbraio 1996 __________ __________ ha revocato all’avv. __________ __________ il mandato conferitogli da __________ __________;

 

                                     -   che con risoluzione del 27 febbraio 1996 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha confermato la decisione della rappresentante di __________ __________;

 

                                     -   che la Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da __________ __________ contro la risoluzione emanata il 27 febbraio 1996 dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;

 

                                     -   che il Tribunale federale ha accolto il 4 luglio 1996 un ricorso di diritto pubblico introdotto da __________ __________ contro la decisione emessa il 6 maggio 1996 dalla Divisione degli interni;

 

                                     -   che nell’intervallo, il 14 maggio 1996, __________ __________ ha chiesto a questa Camera la ricusazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                     -   che l’istanza non è stata trasmessa alla controparte;

 

e considerando

 

 

 

in diritto:

 

                                     -   che, fondandosi sull’art. 32 cpv. 1 LPAmm, l’istante ritiene questa Camera competente a statuire sulla domanda di ricusazione in quanto autorità di ricorso in materia di interdizione;

 

                                     -   che l’art. 32 LPAmm prevede, invero, la competenza dell’autorità superiore per dirimere contestazioni sulla ricusa di membri delle autorità amministrative;

 

                                     -   che con il Regolamento sulle tutele e curatele (RL 4.1.2.2) il Consiglio di Stato ha delegato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, l’ufficio di autorità di vigilanza sulle tutele (art. 21 e 67 RTC);

 

                                     -   che la Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, conduce la procedura istruttoria in materia d’interdizione (art. 67 RTC), mentre competente per statuire sull’interdizione è la Divisione degli interni (art. 76 RTC);

 

                                     -   che contro la decisione di interdizione pronunciata dalla Divisione degli interni in materia d’interdizione è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 46 cpv. 2 LAC e 77 RTC);

 

                                     -   che il citato Regolamento è silente sulla competenza per trattare le domande di ricusazione dell’ autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                     -   che in siffatti casi l’autorità superiore può essere solo quella gerarchicamente superiore, ovvero il Consiglio di Stato, che ha designato autorità di vigilanza sulle tutele – appunto – la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;

 

                                     -   che la questione di sapere se la decisione del Consiglio di Stato potrà essere impugnata alla Camera civile di appello non va risolta in questa sede;

 

                                     -   che, in conclusione, l’atto dev’essere trasmesso d’ufficio, per competenza, al Consiglio di Stato (art. 126 CPC);

 

                                     -   che data la particolarità della fattispecie non è il caso di riscuotere spese e di assegnare ripetibili;

 

 

 

ordina:

 

1.   L’istanza di ricusazione è trasmessa per competenza al Consiglio di Stato.

 

2.   Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

 

3.   Intimazione:

      – avv. __________ __________, __________;

      – Divisione degli interni, Sezioni degli enti locali, __________.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria