Incarto n.
11.96.00090

Lugano

20 maggio 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________. __________.__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione del 9 dicembre 1993 da

 

 

 

__________ __________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________) 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.  Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 maggio 1996 presentata da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         2.  Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

                                         3.  Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

                                         4.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.      __________ __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1943) si sono sposati a __________ il __________ 1969. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (__________1975) e __________ (__________1979). Il marito è di professione __________, la moglie, di formazione __________, non risulta aver esercitato un’attività lucrativa durante il matrimonio, essendosi occupata dell’educazione e della cura delle figlie.

 

                               B.      Con sentenza del 3 febbraio 1987 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta. Tale convenzione prevedeva, in particolare, il versamento di un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 450.– per ciascuna figlia e di fr. 600.– per la moglie, il diritto per moglie e figlie di rimanere nell’abitazione coniugale, situata sul fondo n. __________RFD di __________, riconosciuta proprietà del marito, fino al compimento del diciottesimo anno d’età della figlia __________, con oneri ipotecari a carico del marito e spese di gestione e di manutenzione ordinaria a carico della moglie e -infine- il versamento alla moglie dell’importo di fr. 100’000.– al momento in cui essa avrebbe lasciato l’abitazione coniugale.

 

                               C.      Il 24 marzo 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 aprile successivo.

 

                                         Con petizione del 9 dicembre 1993 __________ __________ __________ ha postulato il divorzio, ha offerto un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 650.– per ogni figlia fino al compimento della maggior età o comunque fino al momento in cui avesse terminato una formazione professionale o scolastica regolare e completa, ma al massimo fino all’età di 25 anni, e ha negato alla moglie qualsiasi contributo. Nella sua risposta del 3 marzo 1995 __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio e al contributo di mantenimento offerto per le figlie, ma ha chiesto un contributo alimentare di fr. 1’000.– per sé.

 

                                         Nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le proprie domande.

 

                               D.      Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato le rispettive conclusioni, l’attore rimettendosi al giudizio del Pretore in merito al contributo per le figlie, sostenendo che la loro situazione era nel frattempo mutata. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 25 marzo 1996.

 

                               E.      Statuendo il 6 maggio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia __________ alla madre, ha stabilito il contributo alimentare mensile indicizzato in fr. 650.– per ciascuna figlia fino al momento in cui esse avessero terminato una formazione scolastica o professionale regolare e completa e ha assegnato una pensione di fr. 1’000.– per la moglie, precisando che l’importo sarebbe stato compensato con la messa a disposizione della casa di __________ fintanto che quest’ultima avesse abitato in quello stabile. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                               F.      __________ __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 28 maggio 1996 in cui chiede che – conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria – i contributi alimentari per la moglie e la figlia __________ siano soppressi e quello per la figlia __________ sia limitato all’importo dell’assegno famigliare dal 1° maggio 1996 fino al momento in cui essa avrà terminato una formazione professionale o scolastica regolare e completa.

 

                                         Nelle sue osservazioni del 17 giugno 1996 __________ __________– instando anch’essa per il beneficio dell’assistenza giudiziaria – propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato.

 

Considerando

 

in diritto:              1.      I documenti introdotti per la prima volta in appello non sono di principio ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; cocchi/trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nella fattispecie i documenti potranno essere considerati – eccezionalmente – qualora servissero a definire il fabbisogno delle figlie __________ e __________, non invece nella misura in cui è destinato a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei coniugi.

 

                               2.      La pronuncia del divorzio non è oggetto di appello ed è passata in giudicato. Litigioso è l’obbligo imposto all’appellante di versare alle due figlie e alla moglie un contributo alimentare che il Pretore ha fissato in fr. 650.– assegni per figli compresi per le figlie (dal 1° maggio 1996 fino al momento in cui avranno terminato una formazione professionale o scolastica regolare e completa), rispettivamente in fr. 1’000.– per la moglie sulla base dell’art. 152 CC (importo compensato fintantoché essa continuerà ad abitare nella casa di __________ di proprietà del marito).

 

                               3.      L’appellante manifesta dubbi in merito al contributo per le figlie stabilito dal Pretore in quanto dal dispositivo non si evincerebbe con chiarezza l’importo da versare. La critica non è seria, poiché il primo giudice, dopo aver verificato i fabbisogni delle figlie, ha ritenuto adeguata l’offerta del padre di versare loro l’importo di fr. 650.– per ciascuna figlia (cfr. petizione, pag. 7).

 

                               4.      L’appellante rimprovera al Pretore di non avere applicato il principio inquisitorio che governa tutte le questioni relative ai figli. Egli ritiene che il primo giudice doveva accertare la nuova situazione di fatto delle figlie a seguito delle mutate circostanze personali ed economiche delle stesse e del padre avvenute in corso di causa.

 

                                         a)     Per l’art. 276 cpv. 1 CC entrambi i coniugi devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze fisiche, intellettuali e morali. Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC, 116 II 110, 83 II 358 consid. 1). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a edizione, pag. 145 seg.). Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita ecc.) vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.).

 

                                                 b)      La massima ufficiale, destinata a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid. 2) si applica, in linea di principio, anche alla parte convenuta ma nella fissazione di alimenti, pura questione patrimoniale, l’intervento d’ufficio del giudice a protezione dell’obbligato si giustifica solo in presenza di un’offerta di quest’ultimo manifestamente eccessiva o sproporzionata, per evitare che gli siano imposte prestazioni che superano con ogni evidenza la propria capacità contributiva. Se il genitore tenuto al contributo alimentare non contesta il fabbisogno del figlio, il giudice non può intervenire d’ufficio a correggerlo (DTF inedita dell’11 marzo 1993 nella causa C. / F.). Il principio inquisitorio non esime le parti dal produrre al giudice la documentazione in loro possesso e di recare le prove. Il giudice deve, da parte sua, indagare sulla verità e la completezza dei fatti.

 

                                         5.     L’appellante sostiene di non poter più far fronte al versamento del contributo per __________, sia a causa della diminuzione del suo stipendio a seguito della disoccupazione, sia poiché la figlia ha iniziato un apprendistato di estetista, percependo un reddito di fr. 450.–. Egli ritiene pertanto che il fabbisogno della figlia è coperto da tale reddito, cui si aggiunge la rendita completiva AI per figli di fr. 529.–. Per quanto concerne __________, il padre assevera che questa non ha superato gli esami di ammissione all’università di Ginevra e si è recata in Australia, di modo che non seguirebbe più una formazione scolastica.

 

                                                 a)      L’attore con la petizione ha offerto un contributo alimentare per entrambe le figlie di fr. 650.– fino al compimento della maggior età o comunque fino al momento in cui avranno terminato una formazione professionale o scolastica regolare e completa, ma al massimo fino all’età di 25 anni (domanda n. 3), e ha ribadito tale proposta nella replica. Nelle conclusioni egli ha indicato l’inizio dell’attività professionale di __________ e la partenza per l’Australia di __________, ma si è rimesso al giudizio del Pretore per la quantificazione del contributo alimentare. In circostanze siffatte ci si può lecitamente interrogare sulla ricevibilità dell’appello. La questione può tuttavia rimanere indecisa, il contributo per le figlie meritando in ogni caso conferma.

 

                                                 b)      Il fabbisogno di fr. 1’103.50 stabilito dal Pretore per ognuna delle figlie non è contestato dal padre. In tali condizioni quand’anche il primo giudice abbia applicato le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo sulla base dell’edizione precedente (1993 aggiornate) e non quelle in vigore dal 1° gennaio 1996 (RDT 1996, pag. 33), non spetta a questa Camera rifare di propria iniziativa il calcolo dei fabbisogni delle figlie (DTF inedita dell’11 marzo 1993 nella causa C. / F.).

 

                                                 c)      Dal fascicolo processuale risulta che l’appellante, nel 1993, ha ricevuto indennità di disoccupazione di fr. 5’515.25 mensili (doc. A); successivamente ha trovato un impiego presso la ditta __________ (__________) __________ ove guadagnava fr. 6’000.– mensili lordi (doc. C). Attualmente egli è nuovamente disoccupato a seguito del licenziamento, dovuto alla grave situazione economica della società (v. incarto richiamato IV) e percepisce un’indennità mensile di fr. 4’675.20. Ora, ai fini dei contributi alimentari non è decisivo quanto un coniuge guadagna effettivamente, ma quanto egli ha la ragionevole possibilità di guadagnare dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 4a). Tenuto conto che l’indennità di disoccupazione è stata stabilita in base a uno stipendio assicurato di fr. 6’500.– e che lo stipendio mensile percepito presso la __________ (__________) __________ ammontava ad almeno fr. 5’927.– (compresa la tredicesima mensilità) appare ragionevole computare all’appellante un reddito di fr. 5’900.–.

 

                                                 d)      Sulla scorta della documentazione prodotta in prima sede, il fabbisogno dell’appellante può essere valutato in fr. 4’130.–  (fr. 1’025.– minimo vitale + fr. 850.– alloggio + fr. 252.80 premio di cassa malati + fr. 500.– di imposte + fr. 77.– di assicurazioni auto ed economia domestica + fr. 736.– per interessi ipotecari e ammortamento dell’abitazione di __________ + 20%). Non possono essere inserite le spese di elettricità, luce, telefono ed altre simili, già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, poiché la relativa tabella dei minimi di esistenza va applicata d’ufficio (DTF 115 II 425 consid. 2; 114 II 304 con richiami; 114 II 393; 121 III 49); le spese professionali non possono inoltre essere riconosciute, non avendone l’appellante comprovato la necessità. Ci si può invero domandare se l’ammortamento ordinario ipotecario debba essere inserito nel fabbisogno. Alcuni autori paiono negarlo (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 163, nota 903; Guglielmoni/Trezzini in: Rep. 1990 123, nota 28), il Tribunale federale sembra ammetterlo (DTF del 21 aprile 1988 in re R., consid. 3a, ove si rimprovera a questa Camera – appunto – di avere trascurato l’ammortamento). Sia come sia, la questione può rimanere irrisolta nel caso in esame, giacché l’appellante, pur con l’inclusione di tale onere nel proprio fabbisogno, è comunque in grado di far fronte ai contributi per le figlie, nel senso che con un’eccedenza di fr. 1’770.– (fr. 5’900.– ./. fr. 4’130.–) può versare il contributo di fr. 1’300.–, da lui offerto. Non vi è quindi motivo per discostarsi dal contributo alimentare stabilito dal Pretore e l’appello, su questo punto, deve essere respinto.

 

                                         6.     L’appellante sostiene che la situazione economica della convenuta era tale da non giustificare il contributo alimentare sulla base dell’art. 152 CC, fissato dal Pretore di fr. 1’000.– mensili a partire dal momento in cui essa lascerà l’abitazione di __________. Egli ritiene che il primo giudice non ha accertato in modo esauriente i redditi e le risorse economiche della moglie, in particolare per quanto attiene al reddito dell’attività accessoria e al reddito della sostanza.

 

                                                 La rendita d’indigenza fondata sull’art. 152 CC ha come scopo ultimo di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d’indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza (Rep. 1984 pag. 310; SJ 1992 pag. 380). La rendita dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30; Rep. 1977 pag. 187), come pure delle possibilità del debitore (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 152 seg.) L’età dei coniugi, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81, applicabile anche all’art. 152 CC).

 

 

                                         7.     Il Pretore ha considerato che i redditi mensili della moglie erano costituiti unicamente dalla rendita AI di fr. 1’500.– e da un reddito quale membro in ragione di 1/4 della comunione ereditaria fu __________ __________, di fr. 125.–. L’appellante sostiene che quest’ultimo reddito deve essere fissato in fr. 500.–. A torto.

 

                                                 a)      Dall’incarto fiscale (richiamo III), si evince che il reddito annuo spettante all’appellata per la partecipazione alla citata comunione ereditaria era di fr. 899.– nel 1989 (fr. 1’500.– reddito lordo ./. fr. 601.– deduzioni), di fr. 1’794.– nel 1991 (fr. 4’333.– reddito lordo ./. fr. 2’539.– deduzioni) e di fr. 141.– nel 1993 (fr. 3’258.– reddito lordo ./. fr. 3’117.– deduzioni). Ne discende che l’importo di fr. 125.–, per altro ammesso dalla convenuta (doc. 2; conclusioni pag. 4), è finanche favorevole all’appellante. Si aggiunga che la tesi di quest’ultimo secondo cui il canone di locazione pagato dal coerede che occupa l’immobile è esiguo, è un’ipotesi priva di riscontri e non può essere condivisa. L’appello è destituito di fondamento su questo punto.

 

                                                 b)      L’appellante censura il Pretore, che non avrebbe considerato il reddito percepito dalla moglie per le attività accessorie da lei esercitate.

 

                                                          Secondo giurisprudenza, il coniuge che non ha esercitato un’attività lucrativa durante il matrimonio non può, di regola, essere costretto a intraprendere un’attività remunerata se, al momento della pronuncia del divorzio, ha raggiunto l’età di 45 anni (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 116/1994 pag. 91). Nella fattispecie, l’appellata aveva, al momento in cui ha statuito il Pretore, 53 anni. Di formazione segretaria diplomata, essa è al beneficio di una rendita AI intera di fr. 1’500.– sulla base di un tasso d’incapacità lavorativa del 70%, insorta per una depressione nervosa. Non è però contestato che essa ha svolto negli anni precedenti un’attività lucrativa accessoria: presso la __________ (doc. richiamato VIII) in occasione di varie fiere (Artecasa, Primexpo, Espo Ticino) e presso il chiosco __________ __________ (doc. richiamato V). Queste attività, quand’anche si volessero ritenere di carattere terapeutico (osservazioni pag. 5), venivano remunerate (deposizione __________ __________) ancorché in natura (richiamo V). Dalla dichiarazione fiscale dell’interessata per il periodo 1993/94 e dalla notifica di tassazione intermedia del 12 settembre 1994 risulta che essa ha percepito l’importo medio di fr. 975.– all’anno per attività accessorie, che deve pertanto essere considerato ai fini della determinazione del contributo alimentare. Si aggiunga che se da un lato in teoria all’appellata rimane una capacità lucrativa residua del 30%, nella fattispecie non bisogna dimenticare che essa riscuote già un rendita intera (art. 28 cpv. 1 LAI). Pretendere nelle circostanze concrete ch’essa lavori ancora oltre a quanto svolge tutt’oggi accessoriamente non sarebbe equo. Va considerato inoltre che la congiuntura attuale rende ancora più difficile – se non impossibile – per una persona invalida trovare un impiego al 30%, il mercato del lavoro disponendo già di forze sovrabbondanti e di migliore rendimento. In circostanze siffatte si giustifica pertanto di computare alla moglie un reddito mensile di fr. 80.– per l’attività accessoria. L’appello, parzialmente fondato, deve essere accolto entro questi limiti.

 

                                                 c)      L’appellante si duole infine del fatto che il Pretore non ha calcolato il reddito della sostanza di fr. 100’000.– di cui beneficerà la moglie al momento in cui lascerà l’abitazione di __________, ossia a fine maggio 1997, data in cui la figlia minore __________ compirà diciotto anni. Ora, nel calcolo del contributo alimentare determinante è l’accertamento del reddito globale della famiglia. Questo comprende tutte le entrate: oltre allo stipendio, quindi, anche il reddito della sostanza (DTF 115 II 314 consid. 3a; Deschenaux/Tercier /Werro, op. cit., n. 722 pag. 144; Rep. 1991 pag. 141; 1990 pag. 120). Dalla convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione omologata dal Pretore il 3 febbraio 1987 risulta che dal momento in cui la moglie non occuperà più l’abitazione coniugale, il marito si impegna a versarle l’importo di fr. 100’000.– a liquidazione del regime dei beni. Tenuto conto che un reddito del 4% proposto dall’appellante non è più realizzabile nemmeno a medio termine, si giustifica di riconoscere un tasso d’interesse del 3.5%, che è il massimo ottenibile oggi impiegando il capitale, a medio termine appunto, con un investimento sicuro, onde un reddito della sostanza di fr. 290.–, dal 1° giugno 1997.

 

                                                 d)      In definitiva il reddito dell’appellata può essere fissato in fr. 1’995.– (fr. 1’500.– + fr. 80.– + fr. 290.– + fr. 125.–) dal 1° giugno 1997 e in fr. 1’705.- in precedenza.

                                  

 

                                         8.     Il fabbisogno dell’appellata, calcolato dal Pretore in fr. 1’400.– e aumentato in ragione del 20% per un totale di fr. 1’680.–, non è contestato.

 

                                                 a)      L’appellante ritiene che l’onere locativo mensile a carico della moglie dopo la partenza da __________ non sia di fr. 1’000.–, come ammesso dal Pretore, ma di fr. 775.-. La censura è solo parzialmente fondata. Con riferimento al canone di locazione (o agli interessi ipotecari) computabili nella determinazione del minimo vitale, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che dev’essere preso in considerazione un canone medio, adeguato alle circostanze. Se quindi un coniuge occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone deve essere ridotto alla norma (DTF 114 III 12). Tenuto conto del principio della parità di trattamento dei coniugi, nella fattispecie si giustifica di riconoscere all’appellata un canone di locazione di fr. 850.– mensili, pari a quello versato attualmente dal marito. Il fabbisogno della moglie, a partire dal 1° giugno 1997, deve essere fissato perciò in fr. 2’700.–.

 

                                                 b)      In definitiva fino al 31 maggio 1997 la moglie copre con il proprio reddito mensile di fr. 1’705.– il suo fabbisogno, che ammonta a fr. 1’680.–. Per contro dal 1° giugno 1997, data alla quale dovrebbe aver lasciato la casa di __________, il suo fabbisogno mensile ammonta a fr. 2’700.– e il reddito a fr. 1’995.–, di modo che lo scoperto di fr. 705.– mensili deve essere coperto con il contributo dell’appellante.

 

                               9.      Rimane da esaminare se il marito è in grado di versare tale contributo. Ora, come si è visto in precedenza, fino al 1° giugno 1997 il fabbisogno dell’appellante può essere fissato in fr. 4’130.–. Da questa data il suo fabbisogno è ridotto a fr. 3’110.– poiché il canone di locazione di fr. 850.– viene a decadere potendo egli occupare la casa di __________a, di cui già paga gli oneri ipotecari. Tenuto conto del reddito di fr. 5’900.– e del contributo per le figlie di fr. 1’300.–, gli rimane un’eccedenza di fr. 1’490.– con la quale fare fronte al pagamento della pensione alimentare per la moglie di fr. 705.–, mentre il suo fabbisogno esecutivo rimane intatto, così come previsto dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 310, 121 I 97). L’appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti.

 

 

                             10.      Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene unicamente una riduzione della pensione alimentare per la moglie, ma perde su tutte le altre domande, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico 3/4 degli oneri di questa sede con l’obbligo di versare alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. L’esito dell’appello non incidendo in maniera rilevante sul complesso dei punti litigiosi davanti al Pretore, non si legittima una diversa ripartizione degli oneri di prima sede.

 

                                         L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante (art. 155 segg. CPC) non può essere accolta in difetto del requisito dell’indigenza. Vista la situazione economica dell’appellata, la sua domanda di assistenza giudiziaria merita per contro di essere accolta.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:          1.      L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

 

4.1   __________ __________ __________ verserà a __________ __________ dal 1° giugno 1997, entro il 5 di ogni mese, l’importo netto di fr. 705.– a titolo di contributo al mantenimento ex art. 152 CC.

 

4.2   Fintanto che __________ __________ continuerà ad abitare nella casa di __________ attualmente di proprietà di __________ __________ __________, l’importo è compensato con la messa a disposizione di tale casa.

 

4.3   Nella misura in cui anche il reddito di __________ __________ __________ sarà adeguato al rincaro, il contributo sarà annualmente aumentato nella stessa proporzione.

 

                                         Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

 

                               2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti per 3/4 a carico di __________ __________ __________ e per 1/4 a carico di __________ __________, e per essa a carico dello Stato. L’appellante rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.

 

                               3.      La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.

 

                               4.      Nella misura in cui l’indennità per ripetibili non copre i costi delle osservazioni all’appello, __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                               5.      Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario