Incarto n.
11.97.00121

Lugano

25 luglio 1997/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. Bernasconi, vicepresidente,

Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione

della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione dell'8 febbraio 1996 da

 

 

__________ __________, __________, e

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 10 luglio 1997 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 23 giugno 1997 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ __________ __________, nata __________, è deceduta a __________ il __________dicembre 1994;

 

                                         che il notaio avv. __________ __________ ha pubblicato il 3 febbraio 1995 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento olografo del 12 dicembre 1993 con cui la defunta ha designato suoi eredi i nipoti __________ __________ e __________ __________, legando a a quest’ultimo un immobile a __________, presso __________;

 

                                         che il 10 febbraio 1995 è stato pubblicato davanti al medesimo Pretore un testamento olografo del 28 novembre 1994 con il quale __________ __________ __________, revocata ogni precedente disposizione, ha designato erede universale il marito __________ __________;

 

                                         che con petizione dell’8 febbraio 1996 __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto di accertare la nullità del testamento redatto il 28 novembre 1994, di riconoscere la loro qualità di eredi universali e di constatare la diseredazione di __________ __________;

 

                                         che __________ __________ si è opposto alla petizione con risposta del 15 luglio 1996;

 

                                         che il 18 aprile 1997, nel corso dell’istruttoria, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fissato in luogo e vece del Pretore ad __________ __________ e __________ __________ un termine fino al 9 maggio 1997 per depositare l’im-porto di fr. 3’000.– in garanzia della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie presunte, con l’avvertimento che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;

 

                                         che l’anticipo è stato versato il 16 maggio 1997;

 

                                         che il 23 giugno 1997 il Segretario assessore, dopo avere dato alle parti la possibilità di esprimersi sui motivi del ritardo, ha stralciato la causa dai ruoli;

 

                                         che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto fr. 5’000.– per ripetibili;

 

                                         che, insorti contro il citato decreto con un appello del 10 luglio 1997, __________ __________ e __________ __________ postulano l’annullamento del giudizio impugnato;

 

                                         che l’appello non è stato notificato alla controparte;

 

considerando

 

in diritto:                        che a norma dell’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere alla parte procedente (art. 9 cpv. 2 LTG), fissandole un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presunte;

 

                                         che se l’anticipo non è fornito entro il termine la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo (non però l’even-tuale azione riconvenzionale: art. 12 cpv. 1 LTG);

 

                                         che in concreto la tardività del versamento è fuori discussione;

 

                                         che la comminatoria di stralcio in caso di pagamento intempestivo figurava esplicitamente nella richiesta di anticipo del 18 apri-le 1997;

 

                                         che a torto, quindi, l’appellante rimprovera al primo giudice un abuso di diritto;

 

                                         che, anzi, tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio di causa vi è proprio la prestazione di garanzie per le spese processuali (art. 97 n. 6 CPC, che rinvia agli art. 153, 312 e 314 CPC; cfr. anche Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 221);

 

                                         che l’art. 97 n. 6 CPC non richiama esplicitamente, invero, gli art. 11 e 12 LTG, ma ciò non è di alcuna importanza, il riferimento agli art. 153, 312 e 314 CPC essendo meramente esemplificativo (da ultimo: II CCA, sentenza del 27 maggio 1997 in re G. contro G.);

 

                                         che del resto non si vedrebbe perché la comminatoria di stralcio dovrebbe applicarsi in secondo grado (art. 312 e 314 CPC) e non in prima sede, tanto meno se si pensa che tale sanzione è esplicitamente istituita da una legge in senso formale (l’art. 12 cpv. 1 LTG, appunto);

                                        

                                         che, per altro, la tempestiva prestazione di garanzie può essere verificata anche dopo il compimento di successivi atti processuali (II CCA, sentenza del 5 febbraio 1996 in re A. contro P.);

 

                                         che nemmeno si può far carico al primo giudice di formalismo eccessivo, nulla ostando che i Cantoni possano prevedere conseguenze d’ordine processuale in casi di omissione, come il mancato anticipo delle spese giudiziarie (DTF 104 Ia 105; Schüpbach, Traité de procédure civile, vol. I, Zurigo 1995 pag. 85 n. 242), conseguenze che possono comportare finanche l’irricevibilità dell’azione (Guldener, op. cit., pag. 407, n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 147);

 

                                         che per di più, anche sul piano federale (art. 150 cpv. 4 OG), lo stralcio di una causa in caso di tardivo pagamento dell’anticipo non configura formalismo eccessivo se tale sanzione è comminata espressamente dalla legge (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG), salvo che l’anticipo abbia mero scopo simbolico, per evitare ricorsi abusivi, o che l’ammontare dell’anticipo e le conseguenze del versamento tardivo non siano stati comunicati alla parte (Poudret, loc. cit.), ciò che tuttavia non è il caso in concreto;

 

                                         che, per contro, il diritto cantonale non può sanzionare il mancato pagamento dell’anticipo con il divieto di introdurre una nuova azione (DTF 104 Ia 105);

 

                                         che nella fattispecie, tuttavia, non il diritto cantonale, bensì il diritto federale impedisce agli attori di adire nuovamente il giudice (art. 521 cpv. 1  CC), di modo che può farsi questione di proporzionalità;

 

                                         che, in subordine, gli appellanti chiedono la riduzione della tassa di giustizia (a fr. 1’000.–) e delle ripetibili;

 

                                         che l’ammontare delle spese e delle ripetibili dipende dall’ampia latitudine del Pretore, nel senso che tra i minimi e i massimi tariffari la valutazione del primo giudice è censurabile solo per eccesso o abuso di potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A. contro I.);

 

                                         che in concreto gli attori hanno introdotto una procedura ordinaria (azione di nullità di testamento), indicando un valore non determinabile, ma superiore a fr. 8’000.–;

 

                                         che il patrimonio della defunta risultava consistere nella partecipazione agli acquisti del marito, composti di vari immobili (case a __________, a __________, a __________. __________ e a __________ presso __________e, appartamento al __________ __________ __________, palazzo negli __________ __________), come pure nella partecipazione aziendale a una __________ (risposta, pag. 9, non contestata: replica, pag. 17);

 

                                         che qualora un processo termini – come in concreto – prima del giudizio di merito, il giudice proporziona la tassa di giustizia “agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso” (art. 21 LTG);

 

                                         che nella fattispecie la causa era certamente complessa, di modo che il Pretore avrebbe legittimamente potuto dipartirsi da valori medio-alti e ridurli di poco meno della metà, il processo essendo terminato dopo l’audizione di alcuni testi;

 

                                         che, ciò posto, la tassa di giustizia di fr. 3’000.–, corrispondente a un valore intermedio per somme litigiose comprese tra fr. 50’001.– e fr. 100’000.– (da fr. 1’200.– a fr. 4’000.–) e tra fr. 100’001.– e fr. 200’000.– (da fr. 1’800.– a fr. 7’000.–), senz’altro verosimili, può apparire oggettivamente elevata e fors’anche criticabile, ma rientra nei limiti della tariffa, sicché non può ravvisarsi alcun abuso o eccesso del potere di apprezzamento;

 

                                         che per quanto attiene alle ripetibili, la censura è irricevibile;

 

                                         che la giurisprudenza ha già infatti avuto modo di stabilire, in effetti, che in caso di contestazioni pecuniarie – e quindi anche in materia di oneri processuali – la parte appellante deve cifrare le proprie richieste (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 28 settembre 1996 in re M. c D.; identico principio vige del resto sul piano federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);

 

                                         che in concreto gli appellanti non indicano a quanto dovrebbero ammontare, secondo loro, le ripetibili di prima sede, né ciò è desumibile dalle loro motivazioni, ragione per cui l’appello, su questo punto, non può essere vagliato nel merito;

 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

richiamato l’art. 313bis CPC,

 

 

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________o.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria