Incarto n..
11.97.00138

Lugano

9 ottobre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone

 

 

__________ __________, __________ __________

 

 

a

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

Ritenuto

in fatto:                          che con istanza del 24 ottobre 1996 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ l’adozione di provvedimenti tutelari nei confronti della madre __________ __________ (1906), adducendo che quest’ultima non è più in grado di curare i propri interessi patrimoniali;

 

                                         che, dopo aver assunto informazioni mediche, con risoluzione del 16 dicembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha respinto la domanda di intervento per il motivo che l’interessata non necessitava di misure di protezione;

 

                                         che contro tale decisione __________ __________ ha interposto l’8 gennaio 1997 un ricorso alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, chiedendo l’annullamento della risoluzione impugnata e l’istituzione di una tutela o di una curatela nei confronti di __________ __________;

 

                                         che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso con decisione 11 agosto 1997 e ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese di fr. 300.–, con l’obbligo di versare a __________ __________ un’indennità di fr. 600.– per ripetibili;

 

                                         che __________ __________ ha comunicato il 14 agosto 1997 all’autorità di vigilanza di voler ricorrere contro tale decisione e ha chiesto la proroga del termine di ricorso;

 

                                         che tale lettera è stata trasmessa con l’incarto a questa Camera, alla stregua di un ricorso;

 

                                         che con lettera del 26 agosto 1997 la presidente della Camera ha informato __________ __________ che il termine per l’appello, fissato dalla legge, non poteva essere prorogato;

 

                                         che la dichiarazione di ricorso 14 agosto 1997 non è stata notificata a __________ __________;

 

Considerando

 

in diritto:                        che le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele in materia di stato delle persone sono impugnabili con appello entro il termine di venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC);

 

                                         che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso dell’istante con decisione 11 agosto 1997, motivo per cui il termine per l’appello è scaduto il 22 settembre 1997, essendo stato prorogato dalle ferie giudiziarie (art. 133 CPC);

 

                                         che entro tale termine l’istante non ha indicato le proprie domande di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) né ha motivato la dichiarazione di ricorso del 14 agosto 1997 (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

 

                                         che di conseguenza il gravame, sprovvisto dei requisiti minimi di un appello, è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC) e non può essere esaminato nel merito, così che può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

 

                                         che vista la particolarità del caso concreto si può prescindere dal prelievo di tasse di giustizia e di spese, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

 

Per questi motivi

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________ __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione:

–  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele;

– Delegazione tutoria di __________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario