Incarto n.
11.97.00147

Lugano

17 settembre 1997/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (rimborso di mutuo ipotecario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1994 da

 

 

__________ __________, __________ __________

(patrocinato dalla lic. iur. __________ __________,

studio legale __________ -__________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ e __________ __________, __________

(rappresentati dalla  curatrice

avv. dott. __________ __________ -__________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 settembre 1997 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

 

                                         2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che nel gennaio del 1993 __________ __________ ha venduto ad __________ __________ una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–, accesa in 2° grado sulla proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________ RFD di __________, sezione __________, appartenente ai minorenni __________ e __________ __________;

 

                                         che con petizione del 23 novembre 1994 __________ __________ ha chiesto la condanna di __________ e __________ __________ al pagamento di fr. 200’000.–;

 

                                         che nella loro risposta del 5 maggio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione;

 

                                         che nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, i convenuti chiedendo con la duplica la restituzione – in via eventuale – della cartella ipotecaria nel caso in cui fosse stata depositata in Pretura;

 

                                         che, esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 20 febbraio 1997 le parti hanno riaffermato le loro domande di giudizio, i convenuti postulando la restituzione del titolo;

 

                                         che il Pretore, statuendo il 1° luglio 1997, ha respinto la petizione e ha posto le spese con una tassa di giustizia di fr. 5’000.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 15’000.– per ripetibili;

 

                                         che, insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 1997, __________ e __________ __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame e conferito loro il beneficio dell’assistenza giudiziaria, la nota cartella ipotecaria di fr. 200’000.– sia loro restituita;

 

                                         che non sono state chieste osservazioni alla controparte;

 

e considerando

 

in diritto:                        che in concreto l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 200’000.– a titolo di rimborso del credito garantito dal citato titolo ipotecario di pari importo;

 

                                         che gli appellanti, da parte loro, hanno postulato la restituzione della cartella ipotecaria in possesso dell’attore, gravante il fondo di loro proprietà;

 

                                         che tale richiesta tende a ottenere una prestazione dall’attore, indipendentemente dal rigetto della domanda di quest’ultimo;

 

                                         che nel caso in cui il convenuto postuli con la risposta pretese contro l’attore, egli formula una vera e propria azione riconvenzionale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 173);

 

                                         che un’azione riconvenzionale deve essere fatta valere con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie i convenuti hanno chiesto la restituzione – in via eventuale – della citata cartella ipotecaria con la duplica, ribadendo la domanda nel memoriale conclusivo del 20 febbraio 1997;

 

                                         che una domanda riconvenzionale formulata con la duplica è tardiva (Rep. 1981 pag. 190; I CCA, sentenza del 26 giugno 1980 nella causa M. contro M.);

 

                                         che gli appellanti, quindi, rimproverano a torto al Pretore di non avere accolto la loro riconvenzione;

 

                                         che di conseguenza l’appello si rivela infondato, senza che occorra esaminare il merito della pretesa;

                                        

                                         che, ciò posto, l’istanza di effetto sospensivo contenuta nell’ap-pello diviene priva di oggetto;

 

                                         che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta, il gravame essendo fin dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

 

                                         che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

 

richiamato l’art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________ -__________, __________;

                                         – lic. iur. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria