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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __. __.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 ottobre 1995 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________o)
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contro |
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__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
3. Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata __________ __________ il 15 ottobre 1997;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1948) e __________ __________ (1948), cittadini croati, si sono sposati a __________ (__________) il ____________________ 1970. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1971) e __________ (1972). I coniugi vivono separati dal mese di dicembre 1992. Il 1° giugno 1993 il presidente del Tribunale di Berna ha omologato una convenzione di separazione secondo la quale il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili. Il marito si è trasferito allora a __________, mentre la moglie è rimasta a __________ con i figli. Dal mese di marzo 1994 __________ __________ convive con __________ __________.
B. Il 31 luglio 1995 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 12 ottobre 1995, e con petizione del 27 ottobre 1995 ha chiesto il divorzio. __________ __________ si è opposta il 5 gennaio 1996 alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio, il versamento di un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili e il pagamento di fr. 65’000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande, il marito opponendosi alla riconvenzione. Ultimata l’istruttoria, nel rispettivo memoriale conclusivo le parti hanno ribadito le loro richieste. Il dibattimento finale si è tenuto il 28 gennaio 1997.
C. Statuendo il 29 luglio 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della petizione, senza obbligo di contributi per l’attore, e ha respinto la domanda riconvenzionale. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico della convenuta. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 22 settembre 1997 nel quale chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – l’accoglimento della sua domanda di divorzio e un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e insta anch’egli per l’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale (art. 142 cpv. 1 CC). Che in concreto il matrimonio sia definitivamente fallito è fuori di dubbio, nessuna riconciliazione essendo intervenuta dal 1993 ed entrambi le parti aderendo al principio del divorzio. Litigiosa è la responsabilità della disunione, che la moglie addossa al marito, chiedendo il rigetto dell’azione principale e l’accoglimento della sua riconvenzione. In realtà la questione di sapere se la responsabilità del marito sia “preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 1 CC è di poco rilievo, giacché in concreto lo scioglimento del matrimonio è postulato da entrambe le parti. Decisivo è appurare se al marito sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali che ha portato alla turbativa, e se, per rapporto a tale colpa, la responsabilità della moglie appaia insignificante o quanto meno lieve (ancorché causale), rispettivamente grave ma non causale (art. 151 cpv. 1 CC).
2. Il Pretore ha rilevato che i coniugi erano già profondamente disuniti al momento in cui si sono separati, di modo che la relazione del marito con __________ __________ non può dirsi causale per il naufragio del matrimonio. A suo parere la disunione si riconduce a fattori oggettivi, ciò che non giustifica alcuna prestazione alla moglie. L’appellante contesta che al momento della separazione il dissesto coniugale fosse già definitivo e sostiene che la rottura irrimediabile del vincolo è stata causata dalla relazione del marito con l’altra donna.
3. L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma deve essere causale per la disunione (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 700 pag. 140; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce invece sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennità (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
4. Dagli atti non si evince a quando risalgono le difficoltà coniugali. Risulta soltanto che il presidente del Tribunale di Berna ha omologato il 1° giugno 1993 una convenzione nella quale i coniugi si davano atto di vivere separati dal dicembre 1992 e regolavano la loro separazione per tempo indeterminato (doc. F). Il marito ha fatto valere che i primi contrasti erano iniziati nel 1980 e che dal 1992 la situazione si è viepiù deteriorata (petizione, pag. 2). La moglie ha affermato che la causa della disunione è la relazione del marito con __________ __________ (risposta, pag. 4) e che la sospensione della comunione domestica è intervenuta per il bene della famiglia, oltre che per la sua dignità (risposta, pag. 5). __________ __________ ha dichiarato, da parte sua, di avere conosciuto l’attore poco prima che questi vendesse l’autovettura __________ e di essere andata ad abitare con lui nel mese di marzo 1994, ma non ha saputo dire quando è cominciata la loro relazione (deposizione del 7 novembre 1996). Altri elementi di giudizio non si desumono dall’incarto. Se si tiene conto però che l’art. 175 CC autorizza la sospensione della vita coniugale solo quando la convivenza pone in grave pericolo la personalità di un coniuge e che per ottenere una tale sospensione occorre dimostrarne i presupposti (art 176 cpv. 1 CC), il convincimento del Pretore, secondo cui già nel 1993 la disunione era grave e profonda, sfugge alla critica. Neppure l’appellante pretende del resto che dopo il 1993 sia intervenuto un qualsivoglia tentativo di riconciliazione o che sia stata intrapresa qualche iniziativa per superare le difficoltà coniugali. A giusta ragione il Pretore ha concluso pertanto che la relazione dell’attore con __________ __________ non poteva più ritenersi causale per la disunione. Ciò posto, su questo punto l’appello si rivela destituito di buon diritto.
5. Rimane da esaminare se l’appellante non possa pretendere una rendita di indigenza a norma dell’art. 152 CC. Tale rendita garantisce il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 152 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., pag. 152 nota 760 seg.). D’altro lato non bisogna dimenticare, tuttavia, che il coniuge debitore della rendita non può essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo, il quale consiste a sua volta nel limite vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49 consid. 1c; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997, pag. 188 n. 5; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 152 CC).
a) Il Pretore ha ritenuto che l’attore, invalido al 70% e con una rendita mensile di fr. 1’680.–, non è in grado di erogare un contribuito per la moglie, il suo reddito non coprendo nemmeno il fabbisogno minimo di fr. 1’734.– mensili. L’appel-lante obietta che il marito deve mettere a frutto la sua capacità lucrativa residua, ciò che gli permetterebbe di guadagnare almeno fr. 2’963.– mensili, cui devono aggiungersi ancora le entrate della convivente.
b) Dagli atti si deduce che il marito, di formazione cuoco-gastronomo, dopo il fallimento di un bar aperto a __________ (1993) non ha più svolto alcuna attività lavorativa. In seguito egli ha riscosso indennità di disoccupazione e, più oltre, prestazioni assistenziali. Dall’incarto AI si evince che il dott. __________ gli ha diagnosticato una paresi prossimale simmetrica di tipo famigliare, ovvero una forma dominante di atrofia muscolare spinale di tipo prossimale, relativamente severa agli arti inferiori e moderata agli arti superiori, insidiatasi progressivamente dal 1988. Lo specialista ha rilevato inoltre che il paziente è inidoneo a svolgere lavori fisici pesanti o che richiedono una posizione eretta prolungata (referto del 13 aprile 1994). Il 24 ottobre 1994 il dott. __________ ha confermato la predetta diagnosi e ha soggiunto che il paziente non sarà in grado in futuro di svolgere alcuna attività lavorativa, salvo quella di telefonista. Il 27 novembre 1995 lo stesso medico, constatato un certo peggioramento, ha concluso per la definitiva inabilità al lavoro. Il 16 agosto 1996 la dott. __________ __________ __________, confermata la diagnosi di atrofia muscolare spinale, ha escluso un reinserimento nel settore alberghiero e ha valutato un’abilità parziale (60-70%) nel settore del disegno e dell’orologeria. Il 16 agosto 1996 il Servizio accertamento medico dell’Assicurazione Invalidità ha constatato, oltre all’impedimento fisico, un’incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico del 50% e per finire ha ritenuto il paziente abile al lavoro al 30% nel settore alberghiero, del disegno o dell’orologeria. Il 4 settembre 1996 l’interessato è stato riconosciuto invalido al 70% a partire dal 1° gennaio 1995.
c) Alla luce degli accertamenti che precedono, tutto ben ponderato non si può ragionevolmente ritenere che l’attore sia in grado di aumentare la sua attività lavorativa. Certo, egli dispone teoricamente di una capacità lucrativa del 30%, ma nella difficile situazione in cui versa il mercato del lavoro ticinese non è dato a divedere – né l’appellante spiega – come un uomo ultracinquantenne con gravi problemi di salute possa ragionevolmente trovare un impiego al 30% in un settore che dispone di forze di lavoro giovani, sovrabbondanti e di miglior rendimento. Né si può seriamente pretendere una partecipazione finanziaria della convivente, la quale non ha alcun obbligo legale di aiutare economicamente l’appellato a mantenere la ex moglie. Ciò posto, con un reddito mensile di fr. 1’680.– l’interessato non riesce neppure a coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 1’734.– (che peraltro dovrebbe essere aumentato del 20%), di modo che non vi è spazio per una qualsiasi pensione a favore dell’appellante. Approfondire oltre la situazione economica di quest’ultima, come essa propone nel ricorso, non sarebbe perciò di alcuna utilità.
6. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data nondimeno la situazione finanziaria difficile in cui versa l’appellante si rinuncia – in via eccezionale – a prelevare spese. Destinata al rigetto è la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante già per il fatto che, foss’anche dato il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), il caso in rassegna difettava sin dall’inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). L’analoga richiesta postulata dall’attore può essere accolta, poiché egli adempie il requisito dell’indigenza e la sua posizione non mancava di parvenza di buon diritto, essendosi egli dovuto difendere da un appello senza possibilità di successo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
4. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.
5. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria