Incarto n.
11.97.00176

Lugano,

20 ottobre 1997/kc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (offerta di deposito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 3 luglio 1997 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto l’appello del 3 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 24 settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 18 giugno 1996 __________ __________ e __________ __________ hanno pattuito in forma semplice la permuta della particella n. __________RFP di __________, proprietà del primo, con la quota di comproprietà detenuta dalla seconda sulla particella n. __________RFP di __________, prevedendo di far rogare l’atto pubblico in tempi successivi;

 

                                         che gli interessati hanno preso immediato possesso degli immobili;

 

                                         che il 17 febbraio 1997 __________ __________ ha promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, prevalendosi della nullità della permuta ed esigendo la restituzione della particella n. __________RFP di __________ oltre il pagamento di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento danni;

 

                                         che la convenuta si è opposta all’azione e in via riconvenzionale ha postulato l’iscrizione della particella a suo nome, come pure il pagamento di fr. 250 000.– “quale corrispettivo in denaro a seguito della permuta”, subordinatamente la retrocessione della sua quota di comproprietà sulla particella n. __________RFP di __________ e il pagamento di fr. 73 124.25;

 

                                         che il 3 luglio 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a depositare le chiavi del noto appartamento padronale;

 

                                         che all’udienza del 14 luglio 1997 la convenuta ha proposto di respingere l’istanza di deposito;

 

                                         che con decreto del 24 settembre 1997 il Pretore ha accolto la domanda e ha autorizzato l’attore a depositare le chiavi in Pretura, ponendo le spese processuali con una tassa di giustizia di

                                         fr. 400.– a carico di __________ __________, tenuta a rifondere all’ istante fr. 500.– per ripetibili;

 

                                         che contro tale decreto __________ __________ ha introdotto un appello del 3 ottobre 1997 nel quale conclude per il rigetto dell’ istanza e la conseguente riforma del decreto pretorile, previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso;

 

                                         che l’appello non è stato notificato a __________ __________;

 

e considerando

 

in diritto:                        che il deposito di denaro, di merci o di oggetti a norma degli art. 92 e 93 CO va chiesto al giudice competente per l’azione di merito nella forma dei provvedimenti cautelari (art. 458 cpv. 1 CPC);

 

                                         che secondo giurisprudenza il compito assegnato al giudice dal diritto ticinese è semplicemente quello di indicare il luogo del deposito (Rep. 1961 pag. 167, ripreso in RSJ 59/1963 pag. 58 n. 19 e citato in DTF 105 II 276 a metà), mentre altre procedure cantonali impongono al giudice di verificare pregiudizialmente, nella sua verosimiglianza, anche la legittimità della richiesta di deposito (per esempio il diritto glaronese: DTF 105 II 276 in basso; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 52 nel mezzo);

 

                                         che ci si può domandare se la prassi ticinese appena accennata meriti ulteriore conferma, l’art. 459 CPC – analogo all’art. 481 vCPC – stabilendo a chiare lettere che “il debitore è liberato dal giorno del deposito se il decreto non è contestato o se il giudice pronuncia la validità dell’offerta di deposito”;

 

                                         che, comunque sia, l’interrogativo può rimanere aperto, il decreto impugnato resistendo alla critica quand’anche al Pretore incombesse non solo di indicare il luogo del deposito, ma anche di verificare pregiudizialmente – a un sommario esame – la legittimità del deposito stesso;

 

                                         che in concreto la pattuizione stipulata dalle parti il 18 giugno 1996 è – come la convenuta stessa riconosce – nulla e di nessun effetto per vizio di forma (art. 11 cpv. 2 CO);

 

                                         che quindi l’attore, diffidata senza esito la convenuta a riprendere la quota di comproprietà sulla paricella n. __________RFP di __________, era abilitato a “depositare la cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione” (art. 92 cpv. 1 CO);

 

                                         che l’appellante rimprovera all’attore di trascendere nell’abuso di diritto, ma non rende lontanamente verosimili estremi del genere (Rep. 1992 pag. 266);

 

                                         che nella misura in cui l’appellante sostiene di non essere in mora nonostante l’esplicita interpellazione della controparte (doc. B) e la litispendenza dell’azione di rivendicazione, l’appello rasenta la temerarietà;

 

                                         che invero mal si capisce perché l’autorizzazione al deposito dovrebbe essere preceduta da un sopralluogo o da una perizia a futura memoria, nemmeno l’appellante tentando una spiegazione al riguardo;

 

                                         che, ciò posto, l’appello si rivela già di primo acchito senza alcuna consistenza;

 

                                         che l’emanazione del giudizio odierno rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all’attore, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

 

richiamato l’art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario