Incarto n.
11.97.00177

Lugano

24 dicembre 1998/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nelle cause n. ______ e ______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con petizioni del 19 luglio e 24 novembre 1988 da

 

 

__________ e __________ __________, __________ (__________)

(patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________, e

Comunione dei comproprietari

della Residenza __________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

 

giudicando ora la domanda di revisione presentata il 10 ottobre 1997 da __________ __________ e dalla Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” contro la sentenza emessa il 17 settembre 1997 da questa Camera (__________.__________.__________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta la domanda di revisione;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 19 gennaio 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto in ordine due petizioni presentate da __________ e __________ __________ per ottenere la demolizione di un muro eretto sulla particella n. __________RFD di __________, ove sorge il Condominio “Residenza __________ ” (inc. __________e __________);

 

                                         che __________ e __________ __________ hanno impugnato tale sentenza con un appello del 12 febbraio 1997 nel quale hanno chiesto di ordinare alla Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” di demolire il muro fino all’altezza di 1.50 m entro il termine di trenta giorni;

 

                                         che con sentenza del 17 settembre 1997 questa Camera ha accolto l’appello e ha ordinato la demolizione del muro in questione fino all’altezza di 1.50 m;

 

                                         che il 10 ottobre 1997 __________ __________ e la Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” hanno introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di ordinare la demolizione del muro fino all’altezza massima consentita dalle disposizioni di vicinato (art. 134 LAC), rispettivamente dall’art. 15 NAPR di __________;

 

                                         che con decreto del 14 ottobre 1997 la presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo alla domanda di revisione;

 

                                         che contestualmente i convenuti hanno presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma, il cui esame è stato sospeso con decreto del 24 ottobre 1997 del presidente della II Corte civile fino alla conclusione della procedura di revisione;

 

                                         che il 27 ottobre 1997 __________ e __________ __________ hanno presentato anch’essi ricorso per riforma contro la medesima sentenza;

 

                                         che nelle loro osservazioni del 3 novembre 1997 __________ e __________ __________ concludono per il rigetto della domanda di revisione e chiedono la condanna della controparte al pagamento di fr. 10’500.– a titolo di indennità per responsabilità aggravata;

 

 

e considerando

 

in diritto:                        che a norma dell’art. 340 lett. b CPC, invocato nella domanda in esame, la revisione di una sentenza può essere chiesta – tra l’altro – se il giudice ha aggiudicato più di quanto era domandato;

 

                                         che con la sentenza del 17 settembre 1997 questa Camera, accertato come il muro litigioso violi le norme sulle distanze contenute nel piano regolatore di __________, ha ritenuto – in estrema sintesi – che in mancanza di un’azione intesa all’ottenimento di un diritto reale per conservare il manufatto i convenuti non potevano opporsi alla parziale demolizione del muro, indipendentemente dall’intempestiva opposizione degli attori e dalla buona fede dei costruttori;

                                     

                                         che nella domanda di revisione i convenuti ritengono l’ordine impartito eccessivo rispetto alla domanda di giudizio formulata dagli attori nei memoriali scritti;

 

                                         che il giudice deve statuire basandosi sulle domande di giudizio, ma può individuare la domanda e il suo senso chiaro dagli allegati all’incarto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 165);

 

                                         che nella causa promossa contro __________ __________ gli attori hanno preteso la demolizione del muro fino all’altezza di 2.50 m (inc. __________), mentre in quella contro la Comunione dei comproprietari della “Residenza __________ ” ne hanno postulato l’abbattimento fino all’altezza massima consentita dalla legge (inc. __________);

 

                                         che nella sua genericità quest’ultima richiesta non adempiva i requisiti dell’art. 165 cpv. 2 CPC, né la violazione di un ordine formulato in termini tanto imprecisi avrebbe potuto essere sanzionata dal giudice del rigetto dell’opposizione o dall’autorità penale, i quali non avrebbero potuto individuare con un minimo di sicurezza fino a che altezza avrebbe dovuto essere abbassato il muro;

 

                                         che opportunamente, quindi, nel memoriale conclusivo congiunto del 23 marzo 1993 gli attori hanno precisato che per altezza massima consentita dalla legge doveva intendersi quella di 1.50 m (domanda I, pag. 5 e 6);

 

                                         che tale precisazione non configura affatto una mutazione dell’azione nel senso dell’art. 74 CPC, come pretendono i convenuti, ma è una semplice chiarificazione della domanda di giudizio;

 

                                         che del resto l’azione non subisce mutazioni se, poggiando sul medesimo complesso di fatti e vertendo fra le stesse parti, la richiesta di giudizio cambia solo per estensioni, completazioni o rettificazioni di dettaglio (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 3 ad art. 75 CPC);

 

                                         che, ciò premesso, questa Camera non ha ecceduto la domanda degli attori, di modo che la domanda di revisione si palesa infondata;

 

                                         che la richiesta di partecipare a una discussione orale davanti a questa Camera si rivela dunque inutile;

 

                                         che gli oneri processuali del giudizio odierno sono posti a carico degli istanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;

 

                                         che non essendo riscontrabile una sconsiderata arditezza o una inammissibile leggerezza nell’agire dei convenuti, non vi è spazio per un’indennità fondata sull’art. 152 CPC;

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   La domanda di revisione è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  450.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  500.–

                                         sono posti in solido a carico degli istanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1’000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna e alla II Corte civile del Tribunale federale.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria