Incarto n.
11.97.00017

Lugano

4 settembre 1997/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,  promossa con istanza del 18 giugno 1996 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che il 31 gennaio 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare emanato il 21 gennaio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

preso atto che il 1° settembre 1997 l’appellante ha presentato a questa Camera una convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dai coniugi il 29 agosto 1997 in cui __________ __________ dichiara di ritirare l’appello e __________ __________ acconsente alla compensazione delle ripetibili;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC), e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

accertato che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza sia quello della possibilità di esito favorevole;

 

considerato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                                   3.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.   

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria