Incarto n..
11.97.00183

Lugano

22 gennaio 1998/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di separazione)  della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 maggio 1992  da

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che il 24 ottobre 1997 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emessa il 3 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

constatato che il 2 dicembre 1997 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;

 

preso atto che con lettera del 20 gennaio 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’azione principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di massima, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

 

rilevato che nel caso in esame non si intravede ragione per scostarsi da tale regola;

 

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell’impegno profuso dal legale dell’appellante adesiva per la preparazione e la redazione delle osservazioni all’appello e dell’appello adesivo;

 

ritenuto infine che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

 

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica       fr. 250.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 300.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 3’000.– complessivi per ripetibili di appello.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria