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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. ______.______ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 25 aprile 1997 dalla
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Delegazione tutoria di __________
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nei confronti di |
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__________ __________, __________; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il “ricorso” (appello) presentato il
31 ottobre 1997 da __________ __________ contro la decisione emessa il 22 ottobre 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (____________________1978) è figlia di __________ __________ e __________ nata __________. Dopo la morte del padre (____________________ 1980) la Delegazione tutoria di __________, accertato che la madre non era in grado di occuparsi della ragazza, bisognosa di cure speciali, ha sottoposto __________ __________ a curatela educativa e l’ha collocata fino al 1985 in una famiglia. In seguito __________ __________ ha frequentato, quale alunna interna, l’Istituto __________ a __________ (______________________________). Dal 1996 essa vive in internato settimanale presso il “Laboratorio protetto __________ __________ __________ ”, a __________, che fa capo alla “Fondazione __________ __________ ” con sede a __________.
B. Il 25 aprile 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha instato davanti alla Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, perché __________ __________ fosse interdetta (art. 369 CC). Il 5 maggio 1997 la madre dell’interdicenda ha consentito alla tutela. Sentita personalmente dall’autorità di vigilanza il
14 ottobre 1997, __________ __________ si è detta a sua volta d’ac-cordo con il provvedimento. Ultimata l’istruttoria, con decisione del 22 ottobre 1997 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________ a norma dell’art. 369 CC.
C. Contro la decisione citata __________ __________ ha inoltrato “ricor-so” (appello) il 31 ottobre 1997, contestando l’interdizione. Il 5 novembre successivo __________ __________ __________ __________o, assistente spirituale e presidente del consiglio di fondazione della “Fonda-zione __________ __________ ” ha completato il gravame, chiedendo – in sintesi – che a carico di __________ __________ sia istituita una tutela volontaria. La Delegazione tutoria di __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La completazione del “ricorso” datata 5 novembre 1997 non è ricevibile. L’interdetto capace di discernimento può, certo, incaricare un suo rappresentante di impugnare l’istituzione della tutela a suo carico. Se non che, il mandatario dev’essere abilitato a procedere secondo il diritto cantonale (art. 433 cpv. 3 CC e 47 LAC, Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, nota 113 ad art. 373 CC). __________ __________ __________ __________ non adempie i requisiti dell’art. 64 cpv. 1 CPC, né il legislatore ticinese ha previsto deroghe al monopolio degli avvocati in materia di tutele (art. 64a cpv. 1 CPC). Del resto __________ __________ __________ __________ non può ritenersi appellare nemmeno in nome proprio. Legittimati a ricorrere sono solo le autorità e i terzi autorizzati dal diritto federale (Schnyder/Murer, op. cit., nota 22 e 169 seg. ad art. 373 CC; DTF 41 II 640), di cui l’interessato non fa parte. I Cantoni possono invero estendere tale legittimazione (Schnyder/ Murer, op. cit., nota 91 segg. e nota 168 ad art. 373 CC), come ha fatto il Cantone Ticino allargando la cerchia dei soggetti abilitati a sollecitare l’interdizione (art. 45 LAC), ma un assistente spirituale non rientra nemmeno in siffatto novero. La decisione dell’autorità di vigilanza può quindi ritenersi validamente appellata solo nella misura in cui è impugnata da __________ __________ personalmente.
2. Nel suo scritto del 31 ottobre 1997 l’interessata fa valere testualmente di non essere stupida e di capire quel che le è detto. Viste le esigenze minime cui il diritto federale sottopone la procedura di interdizione, disciplinata dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (DTF 124 I 44 consid. 3d; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, n. 886 e segg. pag. 341 e 342), l’appello può – ancorché al limite – essere ritenuto ricevibile (analogamente: I CCA, sentenza del 16 giugno 1998 in re S.).
3. Per l’art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede durevole protezione o assistenza o mette in pericolo l’altrui sicurezza. Le nozioni di “infermità di mente” e di “debolezza di mente” non si identificano con le rispettive accezioni mediche; esse riguardano ogni durevole abnormità dello stato psichico tale da destare in un profano un sentimento di disagio mentale (Schnyder/Murer, op. cit., nota 26 e 68 ad art. 369 CC; DTF 118 II 261 consid. 4a). La situazione mentale dell’interdicendo e l’esistenza di uno dei citati presupposti sociali devono essere valutati da un perito (art. 374 cpv. 2 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a edizione, Berna 1997, pag. 48, n. 13 seg.). L’autorità di tutela può fondare la propria decisione anche sul referto peritale di un’altra autorità, sempre che esso risulti attuale e imparziale (ZVW 2/1947 n. 7 pag. 22/23). Il perito inoltre deve essere un medico con conoscenze psichiatriche, idoneo nelle circostanze concrete ad allestire un rapporto oggettivo (DTF 119 II 321 consid. 2a).
4. La decisione impugnata si fonda sui referti medici assunti a suo tempo dalla cassa di compensazione per valutare il diritto dell’appellante a una rendita di invalidità (doc. 3). Essi consistono in un rapporto del 4 ottobre 1985 redatto dal dott. __________ __________, in una valutazione pedagogica del 29 maggio 1996 resa dalla docente e dall’educatrice che si sono occupate dell’inter-dicenda durante il soggiorno presso l’Istituto __________ di __________, come pure in una relazione del 22 novembre 1997 stilata dal dott. __________ __________ (doc. 6). Tale documentazione ripercorre sostanzialmente l’evoluzione intellettiva dell’interessata e risponde ai quesiti che usualmente si pongono a un esperto nell’ambito di una procedura di interdizione, sicché può ritenersi equivalere – nel risultato – una perizia. Per il resto, l’autorità di vigilanza possedeva al momento di statuire tutte le informazioni utili, compresa l’anamnesi dell’interdicenda, dei suoi disturbi e della loro durata, della terapia auspicabile e della prognosi circa un miglioramento futuro (Egger in: Zürcher Kommentar, nota 25 ad art. 374 CC; Schnyder/Murer, op. cit., nota 105 segg. ad art. 374 CC). Il fatto che le persone interpellate non si siano espresse sulla misura tutelare più opportuna non è di rilievo, la questione – di diritto – dovendo in ogni modo essere risolta dall’autorità giudicante (Schnyder/Murer, op. cit., nota 113 segg. ad art. 374 CC).
5. Ora, nel suo rapporto del 18 ottobre 1985 il dott. __________ __________ aveva diagnosticato in concreto una psicosi infantile, indicando che l’instabilità psicomotoria, le difficoltà di socializzazione, gli atteggiamenti fobici, la tendenza al controllo della relazione non permettevano all’interessata di frequentare una scuola normale. Dalla valutazione pedagogica si evince che la ragazza è autonoma nell’alimentazione, ma deve sentirsi controllata nel vestirsi e nell’igiene personale. Il dott. __________ __________ ha riscontrato, il 17 febbraio 1997, un’oligofrenia leggera, prepsicosi, ritardo mentale con potenzialità da attivare, fragilità nelle relazioni e iperattività (doc. 6). Tale situazione di disagio configura senz’altro, sotto il profilo dell’art. 369 cpv. 1 CC, un caso di debolezza mentale (Binder, Die Geisteskrankheit im Recht, Zurigo 1952, pag. 34 seg. e 95). Il fatto che all’interessata sia stato designato, durante la minore età, un curatore sulla base dell’art. 308 CC avvalora ulteriormente la conclusione che essa abbisogni di protezione e assistenza durevoli. Poco importa che altre persone ricoverate presso la “Fondazione __________ __________ ” non si trovino sotto tutela. A prescindere dalla circostanza che le condizioni personali di tali ospiti andrebbero verificate individualmente, da ciò soltanto l’interessata non può dedurre alcun diritto alla parità di trattamento.
6. Una misura tutelare tocca l’interessato nella sua sfera della libertà personale; deve attenersi perciò ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 860 segg., pag. 334 segg.). Secondo il grado di incisività necessaria, l’autorità tutelare può pronunciare una curatela di rappresentanza (art. 392 CC), una curatela amministrativa (art. 393 CC), una curatela volontaria (art. 394 CC), un’inabilitazione volontaria, un’inabilitazione giusta l’art. 395 cpv. 1 CC, un’inabilizione giusta l’art. 395 cpv. 2 CC, un’inabilitazione combinata (art. 395 cpv. 1 e 2 CC), una tutela volontaria (art. 372 CC) o – si tratta dei provvedimenti più radicali – una tutela giusta gli art. 369 a 371 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862 pag. 335 segg.). In concreto, visto quanto precede, è fuori dubbio che l’interessata necessita anzitutto di assistenza personale. Solo una tutela può quindi entrare in linea di conto (SJ 1983 pag. 287 e seg.; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 868 pag. 336). L’inabilita-zione mira solo accessoriamente all’assistenza personale (cfr. DTF 103 II 81; Deschenaux/Steinauer, loc. cit.), essendo volta in primo luogo a una corretta amministrazione del patrimonio (art. 395 CC). Circa una possibile curatela, essa non ha fini di assistenza personale se non ove sia volontaria (si confronti l’art. 394 con l’art. 392 CC). Presa in astratto, la decisione impugnata potrebbe dunque apparire conforme ai precetti di proporzionalità e di sussidiarietà. Se non che, a un esame concreto del caso, la situazione si presenta diversa.
7. Come la Conferenza dei direttori delle autorità cantonali di tutela ha già avuto modo di rilevare per quanto attiene all’interdizione di infermi di mente, nell’ipotesi in cui l’interessato riceva cure personali da parte della famiglia o di un aiuto sociale spontaneo, una curatela di gestione – eventualmente combinata con una curatela di rappresentanza – risulta sufficiente (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 337 n. 869). Se la tutela non può essere evitata, ma la persona ha abbastanza capacità di discernimento per presentare una richiesta di curatela volontaria (art. 392 CC), essa dev’essere invitata a sottoscrivere una richiesta in tal senso. L’autorità non sarà vincolata all’istanza, nel senso che – ritenendo insufficiente una curatela volontaria – potrà istituire una tutela volontaria (art. 372 CC; Riemer, op. cit., pag. 139 n. 35). Quest’ultima misura, comunque sia, sarà sempre meno incisiva di quella coatta, fondata sull’art. 369 CC (RDT 1990 pag. 35 segg.). Va pertanto presa in considerazione d’ufficio, in ossequio ai precetti di proporzionalità e di sussidiarietà.
8. Nella fattispecie si desume dal verbale interno relativo all’audi-zione dell’appellante che quest’ultima ha capito – quanto meno in maniera generica – lo scopo della procedura di interdizione e si è detta d’accordo di ricevere un aiuto (doc. 12). In altri termini, essa si è dichiarata disposta a collaborare (né per altro consta avere mai disatteso le indicazioni a lei rivolte quando era sotto curatela a norma dell’art. 308 CC). In circostanze siffatte l’auto-rità di vigilanza doveva offrire all’interessata la possibilità di sottoscrivere una richiesta di curatela o di tutela volontaria (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 47 n. 146). Si ricordi che una tutela volontaria può essere istituita anche per “acciacchi psichici” (casistica in: Schnyder/Murer, op. cit., note 63 e 64 ad art. 372 CC; DTF 102 II 190). Visto il leggero grado d’infermità mentale denotato dall’appellante, l’eventualità appariva tutt’altro che fuori luogo e andava seriamente considerata prima di far capo a una misura più grave.
9. Di per sé la disattenzione dell’autorità di vigilanza potrebbe essere sanata in questa sede (art. 423a cpv. 3 CPC). A parte il fatto però che, così facendo, le parti si vedrebbero sottrarre almeno un grado di giurisdizione, non necessariamente questa Camera potrebbe poi statuire. Se l’appellante dovesse firmare una domanda di curatela o di tutela volontaria, la relativa decisione competerebbe infatti alla Delegazione tutoria (art. 49
cpv. 1 LAC, art. 32 e 81 del regolamento sulle tutele e curatele), decisione che potrebbe ancora essere impugnata davanti all’ autorità di vigilanza. Ciò posto, non rimane che rinviare gli atti a quest’ultima perché provveda a interpellare l’interessata (o a far interpellare l’interessata dalla Delegazione tutoria). Di fronte a un rifiuto dell’appellante, essa valuterà l’istituzione di una tutela a mente dell’art. 369 CC. Di fronte a un’accettazione, essa inviterà la Delegazione tutoria a trattare la domanda.
10. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di oneri e all’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all’autorità di vigilanza sulle tutele per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, “Fondazione __________ __________ ”, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________ __________ __________ __________, “Fondazione __________ __________ ”, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria