Incarto n.
11.97.00001

Lugano,

15 gennaio 1997/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (iscrizione provvisioria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 25 settembre 1996 dalla società in accomandita

 

 

 

__________ & __________., __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________ __________ (__________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev’essere accolto l’appello del 23 dicembre 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 26 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

 

                                         2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 25 settembre 1996 la società in accomandita __________ ____________________. ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città l’iscri-zione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 4473.– oltre interessi sulla particella n. __________RFD di __________ __________ __________, proprietà di __________ __________;

 

                                         che con decreto del 26 settembre 1996 il Pretore ha accolto l’istanza inaudita parte, ha ordinato l’iscrizione provvisoria dell’ ipoteca legale e ha assegnato all’istante un termine fino al 30 novembre 1996 per promuovere l’azione intesa a ottenere l’iscrizione definitiva, con l’avvertenza che il termine sarebbe diventato caduco ove __________ __________ avesse postulato la revoca del decreto;

 

                                         che il 23 dicembre 1996 __________ __________ ha inviato una lettera (in tedesco) alla Camera civile di appello nella quale critica la decisione del Pretore e insta perché la ditta istante sia tenuta a documentare la sua pretesa;

 

                                         che tale lettera non è stata intimata alla controparte;

 

e considerando

 

in diritto:                        che l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale nel registro fondiario (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF) è decisa con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC);

 

                                         che tale procedura prevede la citazione delle parti a un’udienza (art. 363 CPC), prima della quale il giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC);

 

                                         che in concreto quindi il giudice doveva convocare le parti a un’ udienza per discutere l’iscrizione provvisoria (come questa Camera ha già avuto modo di segnalare al Pretore di Locarno Città, del resto, nella sentenza del 10 luglio 1996 in re C. contro V. e litisconsorti, consid. 2), nulla impedendo al giudice di ordinare – in attesa del contraddittorio – un’iscrizione provvisoria inaudita parte come provvedimento cautelare giusta l’art. 371 CPC;

 

                                         che, contrariamente a quanto sembra evincersi da Rep. 1978 pag. 295 (nel mezzo), la procedura contenziosa di camera di consiglio implica sempre un’udienza, e non solo quando una parte la chieda;

 

                                         che ciò risulta anche dal testo dell’art. 371 CPC, il quale fa esplicito riferimento alla discussione;

 

                                         che nel caso in esame l’udienza per discutere l’iscrizione provvisoria non ha ancora avuto luogo, di modo che la procedura non è ancora terminata;

 

                                         che, ciò posto, non vi è ragione di entrare nel merito di un appello contro un decreto emesso inaudita parte, i decreti emanati senza contraddittorio non essendo impugnabili nemmeno qualora l’udienza sia meramente facoltativa (art. 379 CPC);

 

                                         che in tali condizioni è superfluo sia accertare la tempestività del ricorso sia rinviare l’appello al mittente – se tempestivo – per la traduzione in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);

 

                                         che le spese del pronunciato odierno andrebbero a carico dell’ appellante, ma è opportuno rinunciare a ogni prelievo, il convenuto potendo essere stato indotto in buona fede a ricorrere dall’ irregolarità della procedura seguita (cfr. l’art. 156 cpv. 3 OG per analogia);

 

 

visto l’art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________ __________ (__________);

                                         – avv. __________ __________, __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria