Incarto n.:
11.97.00206

Lugano

8 maggio 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Baranovic

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 14 maggio 1996 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se deve essere accolto l’appello del 10 dicembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 novembre 1997 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1954), nata __________, cittadina svizzera, e __________ __________ (1962), cittadino tunisino, si sono uniti in matrimonio il __________ __________ 1993 ad __________. La moglie ha avuto da un precedente matrimonio due figli, __________ (1980) e __________ (1983), a lei affidati e per i quali percepisce una rendita mensile di fr. 1’000.– ciascuno, oltre a un’indennità di fr. 3’500.– per sé. __________ __________ ha lavorato presso la ditta __________ __________ __________ __________ di __________ ed è attualmente in disoccupazione, conseguendo le relative indennità. __________ __________, __________ diplomata, si occupa di una consulenza quale __________ sulle linee __________.

                                  B.   __________ __________ ha presentato il 16 febbraio 1996 al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna un’istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 13 marzo 1996, e ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari, chiedendo la partenza del marito dall’abitazione coniugale al più tardi entro il 29 febbraio 1996 e il versamento di un contributo alimentare di fr. 800.– al mese dal momento in cui il marito avrebbe lasciato l’appartamento coniugale. All’udienza del 13 marzo 1996 __________ __________ ha dichiarato che avrebbe lasciato l’abitazione coniugale entro il 15 aprile 1996. Alla successiva discussione del 10 maggio 1996 il marito ha addotto di non poter versare alimenti alla moglie in considerazione della sua situazione finanziaria. L’istante ne ha preso atto e ha rinunciato al versamento di contributi.

                                  C.   Con petizione del 14 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto che il matrimonio fosse sciolto per divorzio e che al marito fosse fatto obbligo di assumere la sua parte di oneri fiscali per i bienni 1993/94 e 1995/96 proporzionalmente al suo reddito. Nella sua risposta del 21 giugno 1996 __________ __________ si è opposto al divorzio e in via riconvenzionale ha chiesto che fosse pronunciata la separazione a tempo indeterminato. Nel successivo scambio di allegati preliminari le parti hanno mantenuto le loro richieste di giudizio, la moglie opponendosi alla domanda riconvenzionale del marito. Esperita l’istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale scritto, rinunciando al dibattimento finale.

                                  D.   Statuendo il 21 novembre 1997, il Pretore ha accolto l’azione, ha pronunciato il divorzio giusta l’art. 142 cpv. 1 CC, ha posto le imposte comunali, cantonali e federali a carico delle parti in proporzione ai relativi redditi e infine ha respinto la domanda riconvenzionale. La tassa di giustizia di fr. 2’400.– e le spese sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili sono state compensate. Il convenuto è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 10 dicembre 1997 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di pronunciare la separazione per durata indeterminata e di respingere l’azione di divorzio. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 1998 __________ __________ propone la reiezione dell’appello.

Considerando

 

in diritto :                 1.   Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

                                   2.   Il Pretore ha accertato che i coniugi vivevano separati da quasi due anni e che non vi erano possibilità di riconciliazione né di ripresa della vita in comune. Egli ha constatato che, nonostante i reciproci rimproveri sull’origine della disunione, nessuna responsabilità specifica risultava a carico dell’uno o dell’altro coniuge, né emergeva una colpa preponderante della moglie che giustificasse l’opposizione del marito al divorzio.

                                         L’appellante ribadisce che l’attrice è da ritenere colpevole in misura preponderante, avendo avuto sin dall’inizio dell’unione un atteggiamento diffidente nei confronti di lui e dell’istituzione stessa del matrimonio, come dimostra il tenore del contratto matrimoniale sottoscritto il 22 novembre 1993 (doc. 1), da lei impostogli. Inoltre essa si è accanita contro di lui negli allegati di causa, rimproverandogli di averla sposata solo per ottenere il permesso di soggiorno e di essersi sempre disinteressato di lei e del matrimonio, rimproveri questi smentiti dall’istruttoria. La moglie non ha mai cercato di superare, in sintesi, il suo comportamento diffidente, ciò che costituirebbe una colpa grave, causa della disunione.

                                   3.   L’attrice ha ammesso di avere redatto il contratto matrimoniale del 22 novembre 1993 (doc. 1) e di averlo proposto al marito, viste le esperienze del suo precedente matrimonio (interrogatorio formale del 24 settembre 1997, verbale, pag. 13). Nulla nel citato accordo consente tuttavia di interpretarlo come una grave dimostrazione di sfiducia nei confronti del marito. Le disposizioni incluse in tale accordo non si scostano infatti sostanzialmente dall’ordinamento previsto dal diritto matrimoniale (art. 159, 163 e 167 CC). Ci si potrebbe invero interrogare sulla validità dell’ob-bligo di versare contributi alimentari, ma il quesito può rimanere irrisolto, l’attrice avendo esplicitamente rinunciato a ogni contributo alimentare.

                                         L’appellante ribadisce ancora in questa sede che la moglie, invece di passare l’estate del 1995 con lui in Tunisia, avrebbe avuto una relazione adulterina a __________ con tale __________ __________. La presunta relazione extraconiugale è stata negata dall’attrice, che ha affermato di avere trascorso sola tali vacanze, per rimettersi dallo stress causato dalle tensioni coniugali (interrogatorio formale, verbale, pag. 14). Il rimprovero del convenuto non ha trovato alcun riscontro nell’istruttoria. Contrariamente a quanto egli afferma, il Pretore non ha ritenuto provata l’esistenza di un adulterio, ma si è limitato a rilevare che anche se l’episodio fosse stato provato, non avrebbe potuto essere considerato causale per la disunione, visto che il marito dava l’impressione di non ritenerlo determinante ed era ancora disposto a riconciliarsi con la moglie (sentenza, pag. 6). Sia come sia, incombeva al convenuto – che si prevale dell’art. 142 cpv. 2 CC – recare la prova dell’esistenza di una relazione extraconiugale causale per la disunione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 118 ad art. 142 CC). Al riguardo l’appello è ai limiti della temerarietà.

                                   4.   Il primo giudice ha accertato che la disunione era imputabile a divergenze di carattere e di modi di vita che si sono palesati nel corso del breve matrimonio. L’appellante adduce invece che la turbativa avrebbe potuto essere superata se la moglie avesse fatto uno sforzo in tal senso.

                                         L’istruttoria ha dimostrato l’esistenza di forti tensioni in seno alla famiglia composta dei coniugi e dei figli della moglie, venute meno alla partenza del convenuto dall’abitazione coniugale. Il figlio dell’attrice __________, che ha sempre abitato con i coniugi, ha riferito che questi ultimi litigavano frequentemente già qualche mese dopo il matrimonio. La moglie si lamentava dei rientri tardivi del marito, del troppo tempo che egli dedicava agli amici e del poco tempo che trascorreva in casa (deposizione del 17 marzo 1997, pag. 4). I litigi non sono mai trascesi in atti di violenza fisica, ma il testimone ha assistito a una scena, invero isolata e conclusasi subito, nel corso della quale l’attrice ha minacciato con una padella il marito, mentre questi cercava di impossessarsi della pentola per fermarla. L’attrice ha mostrato al figlio e alla sorella __________ __________ (deposizione del 17 marzo 1997, pag. 5) ematomi sul braccio e sulla coscia inferti a suo dire dal convenuto, ma nessuno ha mai assistito a scene di violenza tra i coniugi. A detta della sorella dell’attrice, il convenuto era sovente ubriaco in casa, si rifiutava di aiutare la moglie nelle attività domestiche e negli ultimi tempi della convivenza era continuamente assente e beveva. Un altro testimone, che aveva tuttavia solo sporadici contatti con la coppia, ha invece riferito che per sei mesi circa il marito si recava spesso al supermercato in compagnia della moglie e che la coppia aveva un comportamento apparentemente normale (deposizione __________, verbale, pag. 7).

                                         Viste le deposizioni delle persone più vicine alle parti, l’esisten-za di una grave turbativa dei rapporti coniugali non può essere seriamente negata. Né si può rimproverare all’attrice una mancanza di sforzi per superare le difficoltà coniugali (DTF 116 II 15, Rep. 1992 239), poiché essa ha instato per il tentativo di conciliazione solo nel febbraio 1996, nonostante i litigi coniugali siano iniziati già qualche mese dopo il matrimonio, celebrato nel dicembre 1993. Essa ha così dato prova di buona volontà e la circostanza che abbia deciso di porre fine al matrimonio dopo due anni di litigi e discussioni non può esserle ascritta a colpa.

                                   5.   L’appellante, infine, asserisce che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la separazione, in considerazione delle sue ripetute offerte di riprendere la vita in comune, serio indizio per una probabile riconciliazione. Se non che, come rileva con pertinenza il Pretore, una riconciliazione voluta da uno solo dei coniugi non ha serie probabilità di successo e nella fattispecie la moglie ha escluso categoricamente che sia ancora possibile salvare il matrimonio (petizione, pag. 3; conclusioni, pag. 5). A giusta ragione quindi il Pretore, constatato il grave dissidio, l’assenza di colpa dell’uno o dell’altro coniuge e l’impossibilità di una riconciliazione, ha accolto l’azione di divorzio e ha respinto la riconvenzione intesa alla pronuncia della separazione a tempo indeterminato. 

                                         Ciò posto, l’opposizione dell’appellante al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) si rivela priva di qualsiasi legittimità e l’appello risulta manifestamente infondato.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante rifonderà inoltre alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1’150.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                                                                fr. 1’200.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria