Incarto n..
11.97.00032

Lugano

25 settembre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (__._____) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di divorzio con riconvenzione di separazione)  promossa con petizione del 15 febbraio 1996 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________ nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________i, __________); 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l’appello del 20 febbraio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’ap-pello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ __________ (1963) e __________ nata __________ (1964) si sono sposati a __________ sopra __________ il __________ 1990. Dal matrimonio non sono nati figli. La moglie ha avuto da una precedente relazione una figlia, affidata al padre che vive a __________. __________. I coniugi hanno abitato a __________, nel Canton __________, dove il marito lavora come installatore. Il 17 luglio 1995 __________ ______________________________ ha lasciato il marito, rimasto nell’abitazione coniugale, per trasferirsi nel Bellinzonese. Essa lavora saltuariamente come cameriera e dal 18 marzo 1996 percepisce indennità di disoccupazione per complessivi fr. 1’600.– mensili. Sofferente da anni da pancreatite cronica, essa ha presentato una richiesta di rendita AI al 50%, il cui esito non è noto.

 

                                  B.   Il 9 agosto 1995 il marito ha chiesto il tentativo di conciliazione e l’adozione di provvedimenti cautelari davanti al Tribunale distrettuale (Amtsgericht) di __________ (Canton __________), cui ha fatto seguito il 24 ottobre 1995 l’azione di divorzio. La causa è stata stralciata dai ruoli il 16 novembre 1995 per mancato versamento dell’anticipo in garanzia delle spese e della tassa di giustizia.

 

                                  C.   __________ __________ ha presentato il 5 dicembre 1995 un’istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 9 gennaio 1996. Il 6 dicembre 1995 essa ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari, postulando – tra l’altro – un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili dal 1° agosto 1995 e una provvigione ad litem di fr. 2’000.–. Sentite le parti il 9 gennaio 1996, il Pretore ha emanato il 2 febbraio 1996 un decreto cautelare con il quale ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1’633.– mensili, mentre ha respinto la richiesta di provvigione ad litem. Accogliendo un’istanza 27 febbraio 1996 di __________ __________r, con decreto del giorno successivo il Pretore ha ordinato inoltre, senza contraddittorio, la trattenuta dell’importo dallo stipendio del marito. __________ __________ non ha postulato la revoca del provvedimento, ma con istanza del 3 ottobre 1996 ha postulato la soppressione del contributo alimentare. L’11 ottobre 1996 il Pretore ha ridotto l’ammontare di tale prestazione a fr. 1’175.– mensili dal 1° ottobre 1996, adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio.

 

                                  D.   Nel frattempo __________ __________ ha avviato, il 15 febbraio 1996, azione di divorzio, negando ogni contributo alimentare alla moglie e sostenendo che la liquidazione del regime matrimoniale era già avvenuta. Nella sua risposta del 26 marzo 1996 la convenuta si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha chiesto la separazione per tempo indeterminato e la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1’700.– mensili. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, il marito avversando la domanda riconvenzionale formulata dalla moglie.

                                        

                                  E.   Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nel suo memoriale conclusivo del 12 dicembre 1996 __________ __________ ha ribadito la domanda di divorzio, negando alla moglie ogni prestazione. Nel proprio memoriale dell’11 dicembre 1996 __________ __________ ha a sua volta confermato la domanda di separazione rivendicando un contributo alimentare di fr. 1’175.– mensili, da indicizzare.

 

                                  F.   Statuendo il 12 febbraio 1997, il Pretore ha respinto la petizione e in accoglimento della riconvenzione ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato. Egli ha condannato il marito a stanziare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1’175.– mensili indicizzati e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’200.– con le spese di fr. 200.– a carico dell’attore stesso, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4’500.– per ripetibili. Con decreto di stessa data, il Pretore ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie il 6 marzo 1996.

 

                                  G.   __________ __________ è insorto contro la predetta sentenza con un appello del 20 febbraio 1997 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato, nel senso di pronunciare il divorzio e di respingere l’azione riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 12 marzo 1997 __________ __________ propone di respingere l’ap-pello e di confermare la sentenza del Pretore, postulando inoltre l’ammissione all’assistenza giudiziaria in appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha respinto l’azione di divorzio, ritenendo il marito colpevole della disunione in misura preponderante. Le incomprensioni dei coniugi sarebbero da ricondurre – in sintesi – al comportamento anticoniugale dell’attore principale, che abusava di alcolici, frequentava “saloni per massaggi”, pretendeva che la moglie si interessasse di materiale pornografico, salvo trascurarla e rifiutarsi di trasferirsi in Ticino, come la moglie desiderava per essere più vicina alla figlia. A parere del primo giudice la moglie è invece da considerare coniuge innocente, l’attore non essendo riuscito a dimostrare gli asseriti adulteri né tantomeno la loro causalità per la disunione. Il Pretore ha quindi respinto la petizione e ha accolto l’azione riconvenzionale, pronunciando la separazione per tempo indeterminato, con obbligo per l’attore di stanziare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1’175.– mensili indicizzati.

                                        

                                   2.   L’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe apprezzato arbitrariamente le risultanze dell’istruttoria ravvisando a suo carico una colpa preponderante per la disunione, quando invece la convenuta nemmeno ha allegato quali sarebbero state le colpe che essa gli imputava e nemmeno sarebbe riuscita a sostanziare i suoi rimproveri.

 

                                   3.   Per l’art. 142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale. Se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge, cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler, in: Berner Kommentar, 3ª edizione note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

 

                                   4.   L’irrimediabile turbativa dei rapporti coniugali non è contestata dalle parti, che vivono separate dal 17 luglio 1995 ed escludono entrambe la ripresa della vita comune. Si tratta pertanto di verificare, in concreto, se al marito sia imputabile una colpa preponderante per la disunione giusta l’art. 142 cpv. 2 CC. In caso affermativo la sua azione di divorzio deve essere respinta, come ha deciso il Pretore; nell’ipotesi opposta l’azione di divorzio deve essere accolta e la riconvenzione di separazione dichiarata senza oggetto (DTF 83 II 169; Bühler/Spühler, op. cit., nota 18 ad art. 146 CC).

 

a)   Dagli atti non risulta con chiarezza a quando risale la disunione tra i coniugi. L’attore la situa al momento in cui egli sarebbe venuto a sapere delle pretese relazioni extraconiugali della moglie, agli inizi del mese di luglio 1995 (peti-zione, pag. 2). La moglie sostiene invece che ciò si sarebbe verificato due o tre anni prima della separazione (risposta, pag. 3, punto 3; duplica: pag. 2, punto 2), ossia al più presto verso il mese di luglio 1992. Essa ha motivato la sua opposizione al divorzio con il rifiuto del marito di trasferirsi in Ticino per consentirle di essere più vicina alla figlia (risposta, pag. 2). Ora, se è vero che il desiderio di passare più tempo con la figlia è comprensibile, è anche vero che il marito non si è opposto al trasloco senza motivo, volendo egli evitare di perdere un buon lavoro prima di averne trovato un altro. Ad ogni modo nulla consente di seguire il Pretore quando afferma che tale rifiuto sarebbe stato causale nella disunione, già per il fatto che non si sa con quale frequenza e intensità la moglie avrebbe chiesto al marito di trasferirsi in Ticino. La teste __________ __________, che ha abitato in casa dei coniugi dal settembre al dicembre 1991, ha anzi riferito di ignorare un simile desiderio della convenuta (domanda rogatoriale n. 7) e nessun altro teste si è espresso al riguardo. Sulla base di risultanze tanto scarne non si può quindi affermare che tale divergenza abbia costituito un motivo di disaccordo importante tra i coniugi, causale per il divorzio, né tanto meno si può imputare all’attore una colpa in proposito. Del resto, sull’effettivo attaccamento della convenuta alla figlia le deposizioni sono contraddittorie. Il padre della bambina ha riferito che la convenuta dimostrava ben poco interesse per la figlia, con cui avrebbe avuto contatti solo in misura molto limitata, mentre secondo le testi __________ __________ e __________ sarebbe vero il contrario.

 

b)   La convenuta ha sostenuto che il matrimonio sarebbe fallito anche a causa dell’eccessiva importanza che il marito avrebbe dato al lavoro, trascurando “gli altri aspetti della vita”. L’argomentazione è meramente generica. Certo, il quadro coniugale descritto dalla teste __________ __________ è poco edificante. Essa ha riferito di aver visto, nei tre o quattro mesi in cui ha vissuto con le parti, il marito rientrare sempre ubriaco dal lavoro verso mezzanotte e dover essere talvolta ricondotto a casa; inoltre egli era un assiduo lettore di riviste pornografiche e pretendeva che la moglie se ne interessasse, adirandosi se ciò non avveniva, e frequentava assiduamente saloni per massaggi. Per di più egli si sarebbe disinteressato della moglie, che spesso lasciava a casa sola durante il fine settimana e che non curava neppure quando era malata. Infine, nonostante egli avesse in alcune occasioni promesso alla moglie di condurla a visitare la figlia in Ticino, non avrebbe mantenuto la parola. Tali fatti risalgono nondimeno al periodo in cui la teste ha vissuto con i coniugi, nell’ultimo trimestre del 1991, quando per stessa ammissione della moglie il matrimonio non era ancora seriamente turbato. Tutto si ignora invece sull’evoluzione successiva del rapporto coniugale e sui fattori che hanno condotto all’irre-parabile.

 

c)   Secondo la madre della convenuta, quest’ultima allorché abitava nel Canton __________ era sempre molto pallida, ammalata, depressa moralmente e fisicamente e la sua sofferenza era evidente. Essa le telefonava anche 5-6 volte al giorno e talvolta l’ha chiamata dopo la mezzanotte, lamentandosi che il marito non era ancora rientrato. Al proposito però la teste si è limitata a riportare quanto le ha riferito la figlia, ammettendo per altro che la figlia non si è mai confidata sull’origine delle difficoltà coniugali (deposizione __________, verbali, pag. 6). Anche il teste __________ ha confermato che la convenuta aveva grandi problemi quando l’ha conosciuta (verbali, pag. 4), ma neppure lui, confidente e amico della convenuta dopo la separazione, è stato in grado di indicare l’origine della disunione coniugale. In conclusione, la moglie non è riuscita a dimostrare che la grave e insanabile turbativa coniugale sia da imputare al marito. In siffatte circostanze, accertata l’irrimediabile disunione, l’azione di divorzio del marito va accolta e la domanda di separazione dichiarata priva d’oggetto. Su questo punto l’appello è di conseguenza fondato, poiché la convenuta non può legittimamente opporsi al divorzio.

 

                                   5.   Per quanto riguarda lo scioglimento del regime matrimoniale, le parti non hanno formulato richieste di giudizio. La liquidazione tuttavia, per loro comune ammissione, è già avvenuta (doc. A; petizione, pag. 3). Con la risposta l’appellata ha chiesto invece, per il caso in cui fosse stato pronunciato il divorzio, un contributo alimentare mensile di fr. 1’700.– fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC, subordinatamente sull’art. 152 CC, e con le conclusioni ha ridotto la pretesa a fr. 1’175.– mensili indicizzati. L’appellante si oppone a qualsiasi prestazione in favore della convenuta, a suo avviso coniuge colpevole per le sue ripetute infedeltà.

 

a)   L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i requisiti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche.

 

b)   L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma deve essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce invece sull’entità della somma, ovvero sull’am-montare dell’indennità (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

 

c)   Nel caso concreto la moglie non ha dimostrato una colpa del marito né preponderante né causale per la disunione. I comportamenti anticoniugali descritti dalla teste __________ __________, come detto, si riferiscono a un periodo in cui il matrimonio, per ammissione della stessa convenuta, non era ancora in crisi. Tutto poi si ignora dell’evoluzione coniugale dal 1992, l’istruttoria non avendo fatto luce sul degrado delle relazioni tra le parti. L’attore non può pertanto essere considerato coniuge colpevole ai sensi dell’art. 151 CC. Resta da verificare se sia applicabile l’art. 152 CC. Tale norma garantisce al coniuge beneficiario non il tenore di vita che questi aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel minimo vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 118 II 99; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, secondo equità e non solo secondo diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

 

d)   L’innocenza del coniuge creditore è – come si è spiegato – un presupposto indispensabile per ottenere un contributo in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha tuttavia mitigato la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’inden-nità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Il problema è di sapere, appunto, se nel caso in esame debba essere imputata alla moglie una colpa causale.

 

e)   L’appellante sostiene che la convenuta sarebbe colpevole, la disunione essendo da ricondurre alle sue relazioni extraconiugali con __________ __________ e __________ __________. Sull’asserito adulterio della convenuta con __________ __________ si può invero nutrire qualche perplessità, nonostante l’ammissione dell’ interessato. La deposizione è in effetti assai vaga, tanto che il teste non ha saputo indicare quando sarebbe avvenuto il fatto e neppure quando l’attore ne sarebbe venuto a conoscenza, pur sostenendo che questi gliene ha parlato dopo la separazione. La convenuta ha contestato recisamente l’episodio e ha denunciato il teste per falsa testimonianza (interrogatorio formale, ad 4; conclusioni, pag. 6 punto 6). Come che sia, la deposizione citata non ha peso per il giudizio giacché, non potendosi situare l’adulterio nel tempo e nemmeno accertare quando il marito ne sarebbe venuto a conoscenza, non se ne può nemmeno valutare la causalità ai fini della disunione.

 

       Per quel che concerne la presunta relazione con __________ __________i, entrambi la contestano e affermano trattarsi solo di buona amicizia (interrogatorio formale della moglie, ad 4). La ex moglie di __________ __________ ha invero riferito di aver divorziato dal marito anche perché quest’ultimo continuava a tenere in casa l’amica nonostante la sua decisa opposizione (verbali, 6 novembre 1996, pag. 4). Seppure fosse provata, comunque, la relazione con __________ __________ non sarebbe in nesso causale con la disunione, dal momento che la convenuta ha conosciuto l’amico nel luglio-agosto 1995, dopo il suo trasferimento in Ticino. La moglie deve pertanto, in ultima analisi, essere considerata coniuge innocente nel senso dell’art. 152 CC e su questo punto l’appello va respinto, la convenuta avendo di principio diritto a una rendita di indigenza.

 

                                   6.   Il Pretore ha computato alla convenuta un reddito di fr. 1’600.– mensili, pari alle indennità di disoccupazione percepite (senten-za, pag. 8 consid. 7 con rinvio al decreto dell’11 novembre 1996, pag. 3 consid. 6). L’appellante sostiene che la convenuta è in grado di mantenersi da sola, come attesterebbe il fatto che essa lavora quale cameriera, ancorché saltuariamente, tant’è che percepisce indennità di disoccupazione; la convenuta, da parte sua, non avrebbe dimostrato che la malattia le impedirebbe di lavorare. La censura è in parte fondata.

 

a)   I criteri per valutare se una donna divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente in un prossimo futuro e di intraprendere sforzi in tal senso, sono, oltre alla durata del matrimonio, all’età dei coniugi e alla presenza di figli, il suo stato di salute, la sua formazione, le sue condizioni finanziarie e la situazione economica generale (DTF 115 II 10 consid. 4). In concreto la moglie, ancora giovane, non è impedita dall’esercitare un’attività lucrativa dalla cura ed educazione da dedicare a figli in giovane età (DTF 115 II 432 consid. 5; SJ 1994 pag. 91). In linea di principio quindi essa può lavorare a tempo pieno. La convenuta sostiene di non esserne in grado poiché affetta da una pancreatite recidivante, che l’avrebbe costretta a richiedere una rendita di invalidità AI al 50%. La malattia è provata dagli atti medici prodotti e si è manifestata in almeno cinque occasioni tra il 1987 e il 1996 con dolori, vomito, nausea e febbre alta, anche per più di una settimana, oltre che con altri disturbi, e ha richiesto in almeno due occasioni il ricovero in ospedale per alcuni giorni (rapporto d’uscita 23 marzo 1988 doc. 4; rapporto medico 11 agosto 1994 doc. 5; certificato medico 5 marzo 1996 doc. 3). Il medico curante ha precisato che tale malattia potrà comportare frequenti assenze dal lavoro in futuro (doc. 3). In siffatte circostanze si deve ammettere che la convenuta, sprovvista di una formazione professionale specifica e affetta da malattia cronica, seppure non invalidante al momento attuale, potrà reperire sul mercato del lavoro solo attività limitate (cameriera, venditrice, aiuto domestico) e sarà più esposta a possibili licenziamenti. Le può quindi essere imputato, al massimo, un reddito mensile netto di fr. 1’800.–, corrispondente al suo salario assicurato ai fini della disoccupazione, di fr. 2’213.– mensili (doc. 7) al netto delle consuete deduzioni sociali. Oltre a ciò, essa beneficia di un onere di alloggio di fr. 500.– grazie alla compensazione di fr. 300.– per non meglio precisati “lavori” che essa svolge per il locatore (verbale 31 ottobre 1996, pag. 2). Di tale attività bisognerà tenere conto, ammettendo nel suo fabbisogno l’importo netto della locazione.

 

b)   Per stabilire la rendita di indigenza si deve considerare il quadro patrimoniale complessivo delle parti. Il reddito del marito ammonta a fr. 5’400.– mensili netti, come accertato dal Pretore, che si è riferito per calcolare il contributo alimentare al decreto cautelare dell’11 novembre 1996 (consid. 5). Gli importi indicati in tale decreto non sono contestati dalle parti e possono quindi essere ripresi. Il fabbisogno del marito è di fr. 3’439.– mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’380.–, cassa malati fr. 153.–, imposte fr. 881.–), al quale va aggiunto il noto supplemento del 20%, per un totale di fr. 4’126.–. La convenuta ha un fabbisogno di fr. 1’989.– mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio netto fr. 500.–, cassa malati fr. 264.–, imposte stimate fr. 200.–), oltre al supplemento del 20%, per un totale di fr. 2’386.–. Essa ha quindi un ammanco di fr. 590.– (arrotondati), che deve essere coperto dall’ex coniuge, il quale ne ha la possibilità finanziaria, disponendo mensilmente di fr. 1’274.– (fr. 5’400.–./. fr. 4’126.–). La rendita di indigenza di fr. 590.– mensili dovrà essere corrisposta per durata illimitata. Viste le condizioni di salute della convenuta, infatti, un miglioramento della sua situazione economica non appare presumibile. L’appello si avvera di conseguenza parzialmente fondato per quel che concerne il contributo da versare all’appellata.

 

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto l’appellante ottiene causa vinta sul principio del divorzio, ma perde sul principio della rendita di indigenza, pur ottenendo una consistente riduzione dell’importo. Egli dovrà dunque sopportare 1/4 degli oneri processuali di appello e avrà diritto alla rifusione di un’equa indennità per ripetibili ridotte, l’appellata dovendo sopportare i 3/4 delle tasse e spese. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da quest’ultima, manifestamente indigente, deve essere accolta, la sua posizione processuale non risultando sprovvista di esito favorevole. L’esito dell’appello impone anche la modifica del giudizio pretorile su spese e ripetibili, nel senso che tenendo conto della reciproca soccombenza la tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L’appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                        

1.  Il matrimonio contratto tra __________ __________, nato il __________ 1963, da __________ -__________ in __________, e __________ __________, nata __________ il __________ 1964, da __________u-__________ e __________ in __________, è sciolto per divorzio.

2.  La domanda di separazione per tempo indeterminato è dichiarata priva d’oggetto.

3.  __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ una rendita di indigenza giusta l’art. 152 CC anticipatamente entro il 5 di ogni mese, di fr. 590.–, importo riferito all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di dicembre 1996 e da adeguare ogni anno, il 1° gennaio, in base all’indice del mese di novembre precedente.

4.  La tassa di giustizia unica di fr. 1’200.– e le spese di fr. 250.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                         Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                                   III.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  550.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  600.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti per 1/4 a carico dell’attore e per 3/4 della convenuta, che rifonderà a __________ __________ fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.

 

                                 IV.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________i, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria