Incarto n.
11.97.00036

Lugano

9 dicembre 1998/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 1991 da

 

 

__________ __________ __________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ ____________________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);

 

premesso che __________ __________ ha introdotto appello il 6 marzo 1997 contro una sentenza emanata il 14 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa di stato che lo oppone a __________ __________ __________ __________;

 

costatato che contestualmente al gravame __________ __________ ha dichiarato di mantenere l’appello da lui presentato il 22 gennaio 1996 contro un decreto emesso l’8 gennaio 1996 dal medesimo Pretore;

 

osservato che il 25 aprile 1997 __________ __________ __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza;

 

preso atto che il 7 dicembre 1998 __________ __________ ha comunicato di ritirare l’appello, le parti avendo raggiunto un accordo globale;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

rilevato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di regola, sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

 

accertato tuttavia che le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili, ciò che induce nella fattispecie a non riscuotere spese né tassa di giustizia per la procedura adesiva;

 

considerato che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere accordato all’appel-lata, la quale adempie il requisito dell’indigenza e la cui posizione non appariva sprovvista di buon diritto, tant’è che l’appello principale è poi stato ritirato;

 

ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell’appello principale.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell’appellante principale, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

 

                                   4.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili per l’appello adesivo.

 

                                   5.   __________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ - __________.

 

                                     

                                   6.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria