Incarto n..
11.97.00050

Lugano

19 dicembre 1997/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Baranovic

 

 

sedente per statuire nella causa n. __________.__________ (cambiamento di cognome) della Divisione degli interni quale Ufficio di vigilanza sullo stato civile, promossa con istanza del 23 settembre 1996 da

 

 

 

__________ __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di

__________ __________ (1989), __________

(patrocinate dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

 

__________ __________, __________ (__________);

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l’appello del 9 aprile 1997 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 14 marzo 1997 dalla Divisione degli interni quale Ufficio di vigilanza sullo stato civile;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili

 

Ritenuto

 

in fatto :                   A.   __________ __________ (1967) e __________ __________ (1966) si sono sposati a __________ il __________ 1989. La moglie aveva già una figlia, __________ __________ (1984), avuta da una precedente relazione. Dal matrimonio è poi nata __________ (1989).

 

                                  B.   Con sentenza del 4 febbraio 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra i coniugi __________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie da loro stipulata. Tale accordo prevedeva l’affidamento di __________ alla madre e riservava il diritto di visita al padre, che si impegnava a corrispondere alla figlia un contributo alimentare di fr. 500.– mensili.

 

                                  C.   Il 9 gennaio 1996 __________ __________ __________ ha introdotto, per sé e in rappresentanza della figlia __________ __________, un’azione di modifica della sentenza di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo la soppressione del diritto di visita del padre. Con sentenza del 12 dicembre 1996 il Pretore ha confermato il diritto di visita, da esercitare nondimeno sotto sorveglianza.

 

                                  D.   Il 23 settembre 1996 __________ __________ __________ ha chiesto alla Divisione degli interni quale Ufficio di vigilanza sullo stato civile, per sé e in rappresentanza della figlia __________ __________, il cambiamento del loro cognome da __________ __________, rispettivamente __________, in __________, in modo da uniformare il cognome della famiglia. __________ __________ si è opposto al cambiamento di cognome della figlia. Statuendo il 14 marzo 1997, la Divisione degli interni ha autorizzato il cambiamento di cognome delle richiedenti da __________ __________ __________ in __________ __________ e da __________ __________ in __________ __________.

 

                                  E.   __________ __________ è insorto contro la decisione relativa al cambiamento di nome della figlia con un appello del 9 aprile 1997 in cui postula la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza 23 settembre 1996. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 1997 __________ __________, rappresentata dalla madre, propone di respingere l’appello.

 

                                  F.   La giudice delegata della Camera ha acquisito agli atti i rapporti allestiti il 17 aprile e il 2 settembre 1997 dall’allora curatrice della bambina, contenuti nell’incarto pretorile relativo alla modifica del diritto di visita. Le parti hanno avuto l’opportunità di prendere posizione sugli stessi.

 

Considerando

 

in diritto :                 1.   La prima Camera civile del Tribunale d’appello è competente per statuire sui ricorsi relativi a decisioni di modifiche di cognome secondo l’art. 30 cpv. 1 CC (legge del 30 settembre 1996 sull’adeguamento della legislazione cantonale nei settori del diritto tutorio, dello stato civile, delle fondazioni e del prestito a pegno all’art. 6 CEDU, in vigore dal 1° marzo 1997: BU 97 pag. 47, art. 15a e 15 cpv. 2 della legge di applicazione e complemento). L’appello in esame è pertanto ricevibile.

                                     

                                   2.   I documenti presentati per la prima volta in appello sono ricevibili. L’art. 423a cpv. 2 CPC stabilisce, in deroga al divieto dell’ art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che nelle azioni trattate in prima sede da autorità amministrative è data alle parti la facoltà di presentare “nuove allegazioni e nuove prove”. Ciò vale a maggior ragione per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli minorenni, che sono rette per diritto federale dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). I documenti nuovi prodotti dall’appellante con il gravame sono perciò ammissibili.

 

                                   3.   Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Il padre ha diritto di esprimersi sul cambiamento di nome dei figli, anche se il suo consenso non è necessario (DTF 105 Ia 281, DTF 97 I 621). In concreto l’Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ravvisato “motivi gravi” nell’esigenza di uniformare il cognome all’interno della famiglia, composta di __________ __________ con le figlie __________ e __________. Ha autorizzato quest’ultima, pertanto, ad assumere il nuovo cognome della madre, che a sua volta è stata autorizzata a riprendere il cognome da nubile. Nella sua decisione l’autorità amministrativa ha preso atto che il padre si opponeva al cambiamento di cognome per quanto riguardava la figlia __________, ma ha ritenuto che ciò non era di rilievo poiché l’opponente non faceva valere “cause suscettibili di impedire per principio l’accoglimento dell’istanza in oggetto, quali un imminente nuovo matrimonio dell’ex moglie, il fatto che la figlia sia male elevata dalla madre o la circostanza secondo cui egli starebbe per ottenere l’affidamento di __________ ". Nell’appello l’interessato censura tali considerazioni, adducendo che la richiesta di uniformare i cognomi della famiglia in cui vive la bambina sarebbe un’esigenza della madre, non della figlia, e che in ogni caso il prossimo matrimonio dell’ex moglie renderebbe inutile il cambiamento, l’ex moglie essendo destinata in ogni modo a mutare cognome nuovamente.

 

                                   4.   Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’art. 30 cpv. 1 CC può essere legittimamente applicato per uniformare il cognome all’interno di una famiglia, poiché è nell’interesse del bambino portare lo stesso cognome di chi esercita di fatto il ruolo di genitore, in modo da evitare al minorenne disagi sociali (DTF 110 II 433, 109 II 177). Tale giurisprudenza è stata criticata dalla maggioranza degli autori (GEISER, Die neuere Namensänderungspraxis des schweizerischen Bundesgerichts, in: REC 61/1993 pag. 379 e 382; STETTLER, Le nom, le droit de cité et le domicile de l’enfant à la suite de diverses réformes législatives, in RDT 42/1987 pag. 85 seg.; HEGNAUER in: Berner Kommentar, note 88 segg. ad art. 270 CC). Tenuto conto dell’evoluzione del nucleo familiare e del giudizio sociale verso le famiglie monoparentali, i concubini e i divorziati, non si può più affermare infatti – oggi come oggi – che la differenza di cognome tra i membri di una stessa famiglia possa arrecare svantaggi sociali. Ciò induce a interpretare i "motivi gravi" all’art. 30 cpv. 1 CC in senso più restrittivo. In effetti il Tribunale federale ha seguito tale evoluzione, precisando recentemente che per cambiare il cognome di un figlio nato fuori dal matrimonio non è più sufficiente dimostrare l’esistenza di un concubinato durevole fra i genitori, ma occorre indicare concretamente in che misura il fatto di portare il nome della madre provoca al figlio svantaggi sociali tali da poter essere presi in considerazione come motivi gravi per un cambiamento di cognome ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 CC (DTF 121 III 145).

 

                                   5.   Anche secondo la dottrina il principio dell’unità del cognome non basta più, da solo, per giustificare un cambiamento a norma dell’ art. 30 cpv. 1 CC. Altri fattori vanno ponderati, come la stabilità della nuova famiglia, l’età del minorenne richiedente, il legame che lo unisce al genitore che si oppone al cambiamento, come pure l’eventuale conflitto di interessi tra il rappresentante del minorenne e il minorenne stesso (Rolf HÄFLINGER, Die Namens-änderung nach Art. 30 ZGB, Zurigo 1996, pag. 249 seg.). La funzione di individualizzazione e il principio d’immutabilità del cognome, del resto, assumono maggior peso per gli adulti che per i bambini (DTF 117 II 6). L’autorità amministrativa deve verificare compiutamente la situazione familiare del minorenne (HÄFLINGER, op. cit., p. 251) e appurare qual è il suo reale interesse, che non sempre corrisponde a quello del genitore cui compete l’autorità parentale e che ha presentato la domanda di cambiamento di cognome (Hegnauer, op. cit., n. 71 e 73 ad art. 270 CC; ). Nel caso di figli di genitori divorziati, per esempio, il fatto che il minorenne non viva con il genitore di cui porta il nome non giustifica, in assenza di altri elementi, un cambiamento del cognome (Hegnauer, op. cot., n. 73 ad art. 270 CC).

 

                                   6.   Nella fattispecie la situazione familiare di __________ deve essere esaminata in modo approfondito alla luce dei criteri indicati dalla dottrina e giurisprudenza. La bambina è nata nel 1989 e un cambiamento di cognome è ancora prospettabile, anche se essendo in età scolastica essa ha iniziato lo sviluppo di rapporti sociali propri. I genitori si sono separati di fatto nel 1991 e dopo il loro divorzio, avvenuto nel 1994, la figlia ha avuto con il padre relazioni personali difficili e frammentarie. Il diritto di visita è stato esercitato sotto la vigilanza di un curatore dall’ottobre 1994 al maggio 1995 e in seguito è stato interrotto. Nell’ambito dell’azione di modifica della sentenza di divorzio promossa nel gennaio 1996 da madre e figlia, intesa alla soppressione del diritto di visita paterno, il Pretore ha deciso il 12 dicembre 1996 di consentire una ripresa del diritto di visita (doc. 10). Il tentativo non sembra avere avuto buon esito, tanto che la curatrice ha invitato il Pretore a sospendere l’esercizio del diritto per un anno e a disporre una psicoterapia per la bambina, necessaria per “elaborare la figura paterna” (inc. DI.96.01278, referto del 2 settembre 1997). I rapporti della bambina con il padre, che essa per altro conosce come tale e identifica correttamente, sono quindi molto labili.

 

                                         Dato quanto precede si può ragionevolmente ritenere che, nelle particolarità del caso specifico, l’interesse della bambina a conservare il cognome di nascita non è preponderante rispetto a quello di adeguare il cognome a quello della madre e della sorella maggiore, con cui vive e con le quali forma un nucleo familiare stabile dal 1992. L’appellante sostiene che l’ex moglie avrebbe l’intenzione di contrarre un nuovo matrimonio, ma tale affermazione non è stata resa verosimile e non vi sono concrete indicazioni al riguardo. Se ciò dovesse verificarsi in futuro, ad ogni modo, la madre potrebbe mantenere l’unità del cognome familiare optando con il nuovo marito per il proprio cognome come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2 CC). Se ne conclude, in ultima analisi, che nella fattispecie la decisione di autorizzare il cambiamento di cognome resiste alla critica e merita conferma.

 

                                   7.   Gli oneri del presente giudizio sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà inoltre rifondere alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

 

 

Per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia :             1.   L’appello è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                                                                fr. 250.-

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ e __________ __________ l’importo complessivo di fr. 400.– per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione a :

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria