Incarto n.
11.97.00005

Lugano

28 maggio 1998/lcg

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini

 

segretaria:

Baranovic

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione negatoria e responsabilità del proprietario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 25 maggio 1994 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione :    1.   Se deve essere accolta l’appellazione del 20 gennaio 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge una casa d’abitazione. Il fondo è attiguo alla particella n. __________, appartenente a __________ __________. Entrambe le proprietà costeggiano la strada pubblica. Lungo il confine tra le due particelle vi è, sul fondo di __________ __________, una cinta formata in parte da una cancellata e in parte da una rete metallica. Nella primavera del 1993 __________ __________, dopo avere ultimato un edificio sul suo fondo, ha proceduto alla sistemazione esterna del terreno. Vicino alla proprietà di __________ __________, a valle della strada, egli ha costruito un muro di sostegno e ha rialzato il terreno con una ripiena fin contro il muro di cinta della vicina.

 

                                  B.   Il 25 maggio 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che fossero rimossi “i materiali (pietre, sassi, catasta di legna ecc.) a ridosso del muro di cinta” della sua proprietà. Nella sua risposta del 24 giugno 1994 il convenuto si è opposto alla petizione. Le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni fino al dibattimento finale, tenutosi il 6 maggio 1996.

 

                                  C.   Statuendo il 20 dicembre 1996, il Pretore ha respinto l’azione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1’200.– per ripetibili.

 

                                  D.   Insorta il 20 gennaio 1997 con un appello contro la sentenza appena citata, __________ __________ postula l’accoglimento della petizione, la rimozione dei materiali litigiosi e la conseguente riforma del giudizio pretorile. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.

 

Considerando

                                     

in diritto :                 1.   Il Pretore ha respinto la petizione poiché, in sintesi, l’attrice non aveva dimostrato un danno alla sua proprietà riconducibile a un uso eccessivo del fondo vicino da parte del convenuto. Nell’ap-pello l’attrice sostiene che il Pretore ha disatteso gli art. 641

                                         cpv. 2 e 689 CC in relazione con l’art. 122 LAC, norme che, applicate correttamente, avrebbero portato all’accoglimento della petizione.

 

                                   2.   L’appellante ha promosso un’azione negatoria, esplicitamente dichiarata tale nella petizione con richiamo espresso all’art. 641 cpv. 2 CC. Si tratta di una causa che il proprietario intenta al fine di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di proprietà (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 286 n. 1028; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, nota 89 ad art. 641 CC con richiami). La turbativa deve costituire però un’ingerenza diretta, nel senso che deve verificarsi sul fondo stesso dell’attore (DTF 111 II 26 consid. 2b; Steinauer, op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 175 n. 1896). Se l’ingerenza è invece una conseguenza indiretta dell’esercizio del diritto di proprietà su un altro fondo, si applica l’art. 679 CC (v. anche DTF 106 II 309). Quest’ultima norma costituisce una disposizione speciale rispetto all’art. 641 cpv. 2 CC. In caso di ingerenza indiretta l’applicazione dell’art. 641 cpv. 2 CC a fianco dell’art. 679 CC rimane possibile, ma non conferisce alla vittima di un pregiudizio diritti più estesi (DTF 88 II 252 consid. 4, 73 II 151).

 

                                   3.   Sia per l’art. 641 cpv. 2 sia per l’art. 679 CC, in ogni modo, la violazione del diritto di proprietà implica l’esistenza di un eccesso nell’esercizio di tale diritto, un effetto dannoso attuale o altamente verosimile (Meier-Hayoz, op. cit., n. 111 ad art. 679 CC) e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’eccesso e il pregiudizio (Steinauer, op. cit., pag. 180 n. 1909 segg.). Nei rapporti di vicinato, in particolare, l’art. 684 cpv. 1 CC ribadisce che l’eccesso nell’esercizio della proprietà deve essere pregiudizievole, ritenuto che l’immissione è eccessiva se comporta un effetto dannoso e se supera i limiti di tolleranza che si devono i vicini secondo l’uso locale, la situazione e la destinazione degli immobili. Per effetto dannoso non si intende necessariamente un danno in senso stretto; è sufficiente che per il vicino vi siano incomodi che superino i limiti usuali (Steinauer, op. cit., n. 1813 segg., pag. 143), senza che il fondo sia leso per forza nella sua integrità (Steinauer, op. cit. n. 1918, pag. 182; Meier-Hayoz, op. cit., n. 95 ad art. 679). Nel caso di scavi o costruzioni l’art. 685 cpv. 1 CC precisa inoltre che il proprietario deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.

 

                                   4.   In concreto risulta che nella primavera 1993 il convenuto ha rialzato il proprio terreno con pietre e sassi fin contro il muro di cinta dell’attrice. Non risultano però ingerenze dirette sul fondo dell’attrice: non consta, in specie, che la cinta a confine si sia deformata o danneggiata per la spinta del terreno oppure sia soggetta a carichi eccessivi. Non consta neppure che durante i giorni di pioggia deflussi d’acqua convoglino nella proprietà dell’attrice – come quest’ultima asserisce – sassi, terra e detriti. L’art. 641 cpv. 2 CC non sussidia quindi al caso in esame. Per quel che è dell’art. 679 CC, il problema è di sapere se la sistemazione del terreno eseguita dal convenuto configuri un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà, ciò che il convenuto nega e che l’attrice doveva dimostrare (DTF 109 II 310; Steinauer, op. cit. n. 1919, pag. 182; Meier-Hayoz, op. cit., n. 97 ad art. 679). Gli atti non consentono di affermare tuttavia che tale sistemazione costituisca un pericolo, né il fatto che la cinta sia vecchia di decenni basta denotare una minaccia incombente. Quanto all’art. 685 cpv. 1 CC, il semplice rialzo di un terreno non è – contrariamente all’opinione dell’appellante – un’opera, come non è un’opera il terrapieno (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5a edizione, pag. 30 seg.). Ciò non impedisce a un vicino, certo, di invocare gli art. 684, 685 e 689 CC qualora simili interventi costutiscano un pericolo (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 31; Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Losanna 1991, pag. 746 n. 1785). Ancora una volta, però, in concreto manca ogni seria dimostrazione del pericolo. Ne discende che l’appello, privo di consistenza, è destinato all’insuccesso.

 

                                   6.   Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili d’appello.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria