Incarto n.
11.97.00062

Lugano

9 maggio 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nel procedimento di interdizione n. ___.____  della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, introdotta il 4 settembre 1996 dalla

 

 

 

Delegazione tutoria del Comune di __________ __________

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________;

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se deve essere accolto il ricorso 18 aprile 1997 di __________ __________ contro la decisione emessa il 14 aprile 1997 dalla Divisione degli interni, sezione degli enti locali, come autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 4 settembre 1996 la Delegazione tutoria del Comune di __________ __________, facendo seguito a una segnalazione di __________ __________ -__________, ha presentato all’autorità di vigilanza sulle tutele un’istanza di interdizione nei confronti di __________ __________ (1956) e l’ha provvisoriamente sospeso dall’esercizio dei diritti civili, nominandogli un rappresentante nella persona di __________ __________;

 

                                         che con decisione del 14 aprile 1997 la Divisione degli interni, sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________ sulla base dell’art. 369 CC;

 

                                         che con scritto del 18 aprile 1997 __________ __________ è insorto contro la predetta decisione;

 

                                         che non sono state richieste osservazioni al ricorso;

 

considerando

 

in diritto:                        che le decisioni della Divisione degli interni in materia di interdizione sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art. 48 cpv. 1 e 54a LAC, in vigore dal 1° marzo 1997);

 

                                         che la procedura di interdizione, sebbene retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami);

 

                                         che non è il caso pertanto di essere troppo severi in relazioni alle esigenze formali del rimedio, quantunque il gravame dell’interessato – consistente all’atto pratico in una semplice dichiarazione di ricorso – sia ai limiti della ricevibilità;

 

                                         che per l’art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne inabile a provvedere per infermità o debolezza di mente ai propri interessi, sicché richieda durevole protezione o assistenza;

 

                                         che nella fattispecie la decisione di interdizione si fonda sulle considerazioni espresse il 31 maggio 1996 dai medici __________ __________ e __________ __________l, del Servizio psico-sociale di __________;

 

                                         che questi ultimi hanno definito il paziente “portatore di una sofferenza psichica maggiore e cronica con tendenza al peggioramento”, onde la necessità di istituire una misura tutelare nei suoi confronti;

 

                                         che le difficoltà dell’interessato sono da situare nell’ambito di un delirio paranoide cronico e che tale situazione di disagio psichico e sociale sussiste dal 1980, quando avvenne il primo dei quattro ricoveri all’Ospedale neuropsichiatrico di __________;

 

                                         che nel 1987 il paziente è stato dichiarato invalido al 100% per cause psichiatriche e dopo alcuni infruttuosi tentativi di inserimento nell’ambito lavorativo, il 9 aprile 1996 egli è risultato denotare un delirio persecutorio poliforme ben cronicizzato;

 

                                         che, ciò posto, non possono esservi dubbi in merito alle affezioni di cui soffre il ricorrente né sul fatto che lo stesso necessita di una misura tutelare;

 

                                         che, invero, l’autorità di vigilanza sulle tutele non ha sentito personalmente l’interdicendo (art. 71 RTC);

 

                                         che ciò è dovuto tuttavia al mancato ritiro delle citazioni (doc. 12 e 14) da parte del ricorrente medesimo, regolarmente citato due volte dall’autorità;

 

                                         che, del resto, il ricorrente non contesta quanto figura nelle decisione impugnata, ragione per cui non v’è ragione per scostarsi dalle conclusioni cui è giunta l’autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         che, vista la particolarità del caso, si prescinde dal riscuotere spese;

 

per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria del Comune di __________ __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, sezione enti locali, quale autorità di vigilanza.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario