Incarto n.
11.97.00064

11.97.00065

Lugano

13 giugno 1997/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __. __.______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 17 agosto 1994 da

 

 

__________ __________, __________ (__________) 

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________ di __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

e nella causa __________. __________. __________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 21 settembre 1994 da

 

 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________ (__________)

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________o);

 

 

 

visto l’appello presentato il 28 aprile 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

 

richiamata la diffida del 30 aprile 1997 con cui la presidente di questa Camera ha assegnato all’appellante un termine fino al 20 maggio 1997 per depositare sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, la somma di fr. 600.– a titolo di anticipo per le presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 12 LTG);

 

accertato che il pagamento effettuato dalla __________ Compagnie d’assurance, __________, per conto dell’appellante è stato eseguito il 22 maggio 1997, motivo per cui il versamento è tardivo;

 

ritenuto che in queste circostanze l’appello non può essere vagliato nel merito e deve essere dichiarato deserto (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

 

decreta:                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   80.–

                                         b) spese                         fr.   20.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria