Incarto n.
11.97.00068

Lugano,

15 maggio 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 giugno 1995 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 18 aprile 1997 con cui il Pretore ha respinto un’istanza della convenuta volta a ottenere, pendente causa, l’assegnazione dell’allog-gio coniugale (art. 145 cpv. 2 CC);

 

 

                                         premesso che il 28 aprile 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare appena citato;

 

                                         preso atto che con lettera del 12 maggio 1997 l’appellante ha annunciato a questa Camera la morte del marito, avvenuta nella notte del 30 aprile 1997;

 

                                         considerata l’inutilità di regolare oltre l’assetto provvisionale, il matrimonio essendo ormai sciolto per morte del coniuge;

 

                                         stabilito che nelle circostanze descritte il procedimento cautelare è divenuto senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), non sussistendo più alcun alloggio coniugale da assegnare;

 

                                         ricordato che ove una lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti si applica in via analogica l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; sentenza del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese;

 

                                         ritenuto che in concreto la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non evidente – esito del gravame ove la lite non fosse divenuta senza interesse giuridico (DTF 111 Ib 191 consid. 7a);

 

                                         accertato che il legale di __________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello, di modo che non può farsi questione di ripetibili (art. 150 CPC), mentre l’appellante – da parte sua – più non chiede indennità per tale titolo;

 

 

decreta:                   1.   L’appello è diventato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario