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Incarto n.. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretario: |
Romanzini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. __________/__________ (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con istanza 27 dicembre 1995 da
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__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ __________, __________)
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Contro |
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__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); |
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 9 luglio 1996 la I Camera civile ha accolto l’appello presentato il 29 gennaio 1996 dall’istante contro la sentenza emanata il 16 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, che ha modificato;
che con sentenza 10 gennaio 1997 la II corte civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso per riforma presentato il 2 settembre 1996 da __________ __________ __________, ha riformato la sentenza impugnata limitatamente allo stralcio dal testo della risposta dell’affermazione finale “SI” e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale;
che nel caso concreto il gravame della convenuta è stato accolto limitatamente allo stralcio dell’ultima parola contenuta nel testo della risposta (“SI”), ovvero in misura minima;
che l’affermazione finale del diritto di risposta riveste tuttavia significato simbolico nell’ambito della nota polemica in atto fra le parti;
che nella commisurazione delle spese e ripetibili si deve considerare anche l’atteggiamento processuale della convenuta, che ancora davanti al Tribunale federale si è opposta – a torto – al principio stesso della nuova pubblicazione della risposta;
che per tali motivi appare adeguato alle circostanze del caso concreto ripartire gli oneri processuali e le ripetibili, sia in prima sede che in appello, in ragione di __________/__________a carico della convenuta e di __________/__________ a carico dell’istante, con l’obbligo per la convenuta di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 560.– in prima sede e di fr. 930.– in sede di appello;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli oneri del procedimento di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e per la rimanenza a carico di __________ __________. __________ __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 930.– per ripetibili ridotte di appello.
II. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede è così modificato:
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico della __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e a carico di __________ __________ in ragione di 1/15. __________ __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 560.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________ e __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.__________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario