Incarto n..
11.97.00082
rinvio T.F.

Lugano

14 maggio 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Cocchi (quest’ultimo in sostituzione di G. Bernasconi, astenutosi)

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. __________/__________ (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con istanza 27 dicembre 1995 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ __________, __________)

 

 

Contro

 

 

__________ __________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 9 luglio 1996 la I Camera civile ha accolto l’appello presentato il 29 gennaio 1996 dall’istante contro la sentenza emanata il 16 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, che ha modificato;

                                         che con sentenza 10 gennaio 1997 la II corte civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso per riforma presentato il 2 settembre 1996 da __________ __________ __________, ha riformato la sentenza impugnata limitatamente allo stralcio dal testo della risposta dell’affermazione finale “SI” e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale;

                                         che nel caso concreto il gravame della convenuta è stato accolto limitatamente allo stralcio dell’ultima parola contenuta nel testo della risposta (“SI”), ovvero in misura minima;

                                         che l’affermazione finale del diritto di risposta riveste tuttavia significato simbolico nell’ambito della nota polemica in atto fra le parti;

                                         che nella commisurazione delle spese e ripetibili si deve considerare anche l’atteggiamento processuale della convenuta, che ancora davanti al Tribunale federale si è opposta – a torto – al principio stesso della nuova pubblicazione della risposta;

                                         che per tali motivi appare adeguato alle circostanze del caso concreto ripartire gli oneri processuali e le ripetibili, sia in prima sede che in appello, in ragione di __________/__________a carico della convenuta e di __________/__________ a carico dell’istante, con l’obbligo per la convenuta di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 560.– in prima sede e di fr. 930.– in sede di appello;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Gli oneri del procedimento di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e per la rimanenza a carico di __________ __________. __________ __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 930.– per ripetibili ridotte di appello.

                                   II.   Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede è così modificato:

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico della __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e a carico di __________ __________ in ragione di 1/15. __________ __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 560.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. dott. __________ __________ e __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.__________                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario