Incarto n.
11.97.00085

Lugano

28 maggio 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nelle cause __ __._____ e __.__._____ (divisioni ereditarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze del 14 maggio 1997 da

 

 

__________ __________ -__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

 

__________ __________, __________

 

__________. __________ __________, __________ (__________) 

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

giudicando ora sull’istanza di congiunzione presentata il 15 maggio 1997 da __________ __________ -__________;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev’essere accolta l’istanza;

 

                                         2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ __________ è deceduto a __________ il __________ 1955, lasciando quali eredi la moglie __________ con i figli __________, __________, __________ e __________;

 

                                         che il __________ 1988 è deceduta a __________ anche la vedova __________ __________ lasciando quali eredi i figli stessi;

 

                                         che con istanze del 14 maggio 1997 __________ __________ -__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città la divisione dell’eredità paterna e al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la divisione di quella materna;

 

                                         che con istanza del 15 maggio 1997 alla Camera civile di appello __________ __________ -__________ postula la congiunzione delle due cause;

 

                                         che non sono state chieste osservazioni all’istanza;

 

e considerando

 

in diritto:                        che l’istante fonda la sua richiesta sia sull’applicazione analogica dell’art. 44 CPC sia sul principio dell’economia di giudizio;

 

                                         che per l’art. 44 CPC, su istanza di parte, la Camera civile di appello può ordinare la congiunzione al foro di uno dei litisconsorti delle cause pendenti davanti a giudici diversi;

 

                                         che ci si può chiedere se la norma si applicabile anche in caso di foro esclusivo come quello dell’ultimo domicilio del defunto (art. 538 cpv. 1 CC e 19 CPC), previsto appunto per le azioni di diritto successorio;

 

                                         che in concreto la questione può rimanere indecisa, l’istanza dovendo in ogni caso essere respinta;

 

                                         che nella fattispecie, per vero, non si è in presenza di un litisconsorzio facoltativo, di modo che nemmeno è dato “il foro di uno di essi” nel senso dell’art. 17 lett. e CPC;

 

                                         che, oltre a ciò, non vi sono ragioni per riunire due divisioni ereditarie diverse davanti allo stesso giudice, indipendentemente dal fatto che gli eredi siano – in parte – gli stessi;

 

                                         che prima di procedere alla divisione dell’eredità lasciata da __________ __________ occorrerà dividere l’eredità di __________ __________, alla quale partecipa anche la vedova;

 

                                         che pertanto non si intravedono particolari motivi di economia processuale idonei a giustificare l’eventuale congiunzione di entrambe le divisioni ereditarie davanti al Pretore di Locarno-Campagna;

 

                                         che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell’istante, mentre non si giustifica assegnare ripetibili ai convenuti, cui l’istanza non è neppure stata intimata;

 

 

per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   70.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 120.–

                                         sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alle Preture delle giurisdizioni di Locarno-Campagna e di Locarno-Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario