Incarto n..
11.97.00093

Lugano

3 giugno 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza 13 luglio 1994 da

 

 

 

__________ __________ __________, __________ (__________)

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

 

e ora sul decreto cautelare emanato il 16 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.  Se dev’essere accolta l’appellazione del 23 maggio 1997 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 16 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                           che fra i cittadini italiani __________ __________ __________ e __________ __________ __________ è in corso davanti al Tribunale civile di __________ un’azione di separazione personale;

                                         che con decreto 8 gennaio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, statuendo su un’istanza di provvedimenti cautelari introdotta il 13 luglio 1994 da __________ __________ __________, ha disposto il blocco del 50% degli averi materialmente divisibili depositati il 29 settembre 1993 presso il __________ __________ di __________ e intestati a __________ __________ __________ o a terze persone fiduciariamente per conto di quest’ultimo, ha confermato il blocco integrale dei beni che non fossero materialmente divisibili e ha disposto che il blocco potrà essere sostituito da un’ipoteca volontaria di pari importo gravante l’immobile in __________;

                                         che contro tale decreto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 3 febbraio 1997, tuttora pendente presso questa Camera (inc. n. __________.__________.__________) e al quale con decreto dell’11 febbraio 1997 la presidente non ha concesso effetto sospensivo;

                                         che l’8 aprile 1997 __________ __________ __________ ha presentato la documentazione comprovante l’iscrizione a favore di __________ __________ __________ di un’ipoteca volontaria di Lit 500’000’000 (cinquecento milioni) gravante la sua quota di comproprietà dell’immobile in __________;

                                         che con decreto 16 maggio 1997 il Pretore, ritenute ossequiate le condizioni disposte nel precedente decreto dell’8 gennaio 1997, ha dato ordine al __________ __________ di __________ di mettere a libera disposizione di __________ __________ __________ tutti i suoi averi depositati e ha ripartito la tassa di giustizia fra i coniugi in ragione di 2/3 a carico di __________ __________ __________ e di 1/3 a carico di __________ __________ __________;

                                         che __________ __________ __________ è insorta contro questo decreto con un appello del 23 maggio 1997 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – che il blocco dei beni depositati al __________ __________ di __________ sia mantenuto e che non possa essere sostituito da un’ipoteca volontaria di pari importo;

                                         che l’appello non è stato notificato alla controparte;

Considerato

in diritto:                        che il provvedimento cautelare deciso dal Pretore è stato emanato con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC;

                                         che secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati;

                                         che l’8 aprile 1997 __________ __________ __________ ha presentato un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari, tendente alla sostituzione del blocco bancario con un’ipoteca volontaria di Lit. 500’000’000, così come previsto nel decreto cautelare 8 gennaio 1997;

                                         che il Pretore ha statuito su tale istanza di modifica il 16 maggio 1997, accogliendola ai sensi dell’art. 379 cpv. 2 CPC, senza citare le parti per il contraddittorio;

                                         che l’appellante stessa si duole di non essere stata sentita prima dell’emanazione della modifica delle misure cautelari;

                                         che di conseguenza il decreto 16 maggio 1997, emesso senza contraddittorio, non è appellabile e sfugge d’acchito a un esame di merito;

                                         che vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

                                         che la domanda di effetto sospensivo presentata con l’appello diviene priva di oggetto;

                                         che l’appello deve essere rinviato al primo giudice affinché esamini se non possa essere considerato alla stregua di un’istanza di revoca e indica il contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);

                                         che le spese del pronunciato odierno dovrebbero seguire la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che non si giustifica, nel caso concreto, riscuotere spese, l’appellante essendo stata verosimilmente indotta a ricorrere dalla formulazione del decreto impugnato, che non consente di accertare d’acchito la qualità di decisione supercautelare, come tale inappellabile;

                                         che comunque non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

 

richiamato l’art. 313bis CPC;

 

 

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

                                   2.   L’appello è trasmesso al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nel senso dei considerandi.

                                   3.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario