Incarto n.:
11.98.00118

Lugano

9 ottobre 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di filiazione e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 28 gennaio 1991 da

 

 

__________ __________ (1989), __________

(rappresentata dalla madre __________ __________

e patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________) 

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________ (Iugoslavia);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto il ricorso (recte: appello) presentato il 18 luglio 1998 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 6 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 28 gennaio 1991 __________ __________, cittadina serba nata il ____________________ 1989 a __________, ha introdotto per il tramite del suo curatore davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città una petizione intesa all’accertamento della paternità e al versamento di un contributo di mantenimento nei confronti di __________ __________e, cittadino serbo di __________;

                                         che con risposta del 16 maggio 1991 il convenuto si è opposto alla petizione;

                                         che all’udienza preliminare del 4 maggio 1992 __________ __________, convocato nelle vie diplomatiche, non si è costituito;

                                         che il convenuto non è comparso nemmeno alla nuova udienza preliminare, indetta per il 10 novembre 1997, alla quale era stato convocato per plico raccomandato da lui ricevuto il 17 settembre 1997;

                                         che, statuendo il 6 aprile 1998, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha accertato la paternità di __________ __________ nei confronti dell’attrice, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

                                         che __________ __________ è insorto contro la sentenza con un ricorso (recte: appello) del 18 luglio 1998 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore;

                                         che l’appello non è stato notificato alla controparte;

considerando

in diritto:                        che la sentenza impugnata, emanata il 6 aprile 1998, è stata intimata il giorno stesso nelle vie diplomatiche ed è pervenuta al destinatario il 17 giugno 1998 (ricevuta trasmessa dall’Amba-sciata di Svizzera a Belgrado);

                                         che il termine per appellare è cominciato a decorrere il giorno successivo all’intimazione (art. 131 CPC), mentre la data alla quale l’appellante ha fatto tradurre la sentenza non è determinante;

                                         che l’atto di appello, consegnato il 18 luglio 1998 alle poste iugoslave, non rispetta il termine di venti giorni previsto dall’art. 308 cpv. 1 CPC e si rivela quindi irricevibile;

                                         che ci si potrebbe invero interrogare sulla regolarità delle convocazioni alla seconda udienza preliminare e al dibattimento finale, notificate per posta raccomandata senza rispettare la via diplomatica prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12), applicabile in concreto;

                                         che ad ogni modo non sono dati in concreto motivi di nullità assoluta della sentenza (DTF 122 I 97), intimata come si è visto nelle corrette vie diplomatiche, ragione per cui la validità del giudizio avrebbe potuto essere esaminata solo in presenza di un appello ricevibile (art. 146 CPC);

                                         che, data nella fattispecie la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

                                         che i costi dell’attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che vista la residenza all’estero dell’appellante appare tuttavia opportuno rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

                                     

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         – __________ __________, __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria