Incarto n.:
11.98.00122

Lugano

24 agosto 1998/lcg

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

visto l’appello del 7 agosto 1998 presentato da

 

 

__________ __________ __________ -__________, __________

 

 

contro

 

                                        

                                         la sentenza del 31 luglio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una proroga del termine per la rinuncia all’eredità lasciata da __________ __________ (1908-1993), già in __________;

 

Ritenuto

in fatto:                          che il __________ __________ 1993 è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, __________ __________ (1908), lasciando eredi la moglie __________ con i figli __________ __________ e __________;

                                         che gli eredi hanno proceduto alla divisione della successione con contratto dell’11 luglio 1993, completato il 13 novembre 1994;

                                         che il 15 luglio 1998 il notaio __________ __________ ha pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord il testamento pubblico di __________ __________, ricevuto il 27 febbraio 1975 dal notaio __________ __________;

                                         che il 30 luglio 1998 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord la restituzione del termine per rinunciare all’eredità del padre (art. 576 cpv. 1 CC);

                                         che con sentenza del 31 luglio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che la successione era già stata divisa con il concorso dell’istante e che l’ingerenza di quest’ultimo negli affari della successione impediva l’assegnazione un nuovo termine per la rinuncia all’eredità;

                                         che contro la sentenza del Pretore Pretore __________ __________ __________ è insorto con un appello del 7 agosto 1998 con cui chiede la revoca della sentenza e l’assegnazione di un nuovo termine per la rinuncia alla successione;

                                         che non essendovi controparti, l’appello non è stato oggetto di intimazione;

considerando

in diritto:                        che a norma dell’art. 576 CC l’autorità competente può, per motivi gravi, prorogare il termine per rinunciare all’eredità o concederne uno nuovo;

                                         che l’art. 571 cpv. 2 CC preclude tuttavia all’erede ingeritosi negli affari della successione la facoltà di rinunciare all’eredità;

                                         che il Pretore ha rifiutato di concedere all’istante un nuovo termine per la rinuncia all’eredità con l’argomento – come detto – che l’istante si era ingerito negli affari della successione, avendo proceduto alla divisione in concorso con gli altre eredi;

                                         che il ricorrente non contesta l’avvenuta divisione dell’eredità secondo il contratto firmato nel luglio 1993 (doc. G), ma ribadisce che non l’avrebbe accettata se fosse stato a conoscenza delle condizioni poste dal testatore, comunicate solo il 15 luglio 1998, alla pubblicazione del testamento pubblico 27 febbraio 1975;

                                         che l’accettazione dell’eredità preclude la possibilità di chiedere l’assegnazione di un nuovo termine ai sensi dell’art. 576 CC (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 576 CC);

                                         che, a parte ciò, in concreto non sono dati nemmeno motivi gravi per chiedere un nuovo termine, poiché il testamento 27 febbraio 1975 – contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente – non comporta per gli eredi alcun aggravio;

                                         che le indicazioni del testatore sull’assegnazione in uso dell’ap-partamento al piano superiore della casa di __________ sembrano invero riservare l’accordo degli altri comproprietari dell’immobile (“sempre che gli eredi di mia sorella __________ siano consenzienti con l’attuale ripartizione della casa”: doc. C), conformemente a quanto prevedono le norme legali relative al regime della comproprietà ordinaria a quel momento applicabile (doc. B);

                                         che tuttavia nel 1977, posteriormente alla confezione del testamento, l’immobile è stato costituito in proprietà per piani originaria e al momento della sua morte __________ __________ era comproprietario del fondo n. __________ di __________, con una quota di 500/1000 consistente nel diritto esclusivo sull’appartamento n. 72 (piano superiore);

                                         che quindi l’assegnazione in uso degli appartamenti a suo tempo prevista dai precedenti comproprietari (doc. A) è stata formalizzata con la costituzione della proprietà per piani, nel senso che l’istante ha ora il diritto esclusivo di godere e sistemare l’appartamento ai piani superiori nei limiti di quanto la legge consente (art. 712a CC), sicché la ripartizione dei locali non può più essere rimessa in discussione;

                                         che il testamento menziona alla clausola n. 4 la frase “non posso lasciare alcunché in beneficenza”;

                                         che tale indicazione, lungi dall’essere una condizione imposta agli eredi, costituisce in realtà la risposta del testatore alla domanda rivoltagli dal notaio se volesse disporre qualche legato a favore di istituzioni di pubblica beneficenza, richiesta che per legge il pubblico ufficiale deve rivolgere al testatore (art. 78 LN);

                                         che la risposta essendo stata negativa, gli eredi non sono stati gravati da alcun onere o condizione;

                                         che l’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto;

                                         che gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria