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Incarto n.: |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretario: |
Ambrosini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione del 26 aprile 1990 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________),
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contro |
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__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 12 agosto 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
2. Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1941) e __________ __________ (1943) si sono sposati a __________ il ____________________ 1966. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1967) e __________ (1971). Il marito è impiegato di commercio, la moglie durante il matrimonio si è dedicata all’economia domestica e all’educazione dei figli, aiutando il marito nella riattazione di alcuni immobili di sua proprietà e lavorando a tempo parziale come operaia e ausiliaria di pulizia. I coniugi vivono separati dal settembre 1989: il marito è rimasto con i figli nell’abitazione coniugale, la moglie si è trasferita in un appartamento proprio.
B. Su richiesta della moglie, il tentativo di conciliazione ha avuto luogo il 5 ottobre 1989 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, con esito infruttuoso. Lo stesso giorno il Pretore, statuendo nel corso dell’istruttoria su un’istanza presentata dalla moglie il 27 settembre 1989, ha regolato l’assetto provvisionale affidando il figlio __________ al padre, riservato alla madre il più ampio diritto di visita, e stabilendo un contributo alimentare mensile di fr. 1’700.– in favore della moglie dal 1° ottobre 1989. Successivamente, su istanza della moglie, con decreto cautelare dal 15 novembre 1989 emanato senza contraddittorio, il Pretore ha fatto ordine al datore di lavoro del marito di trattenere mensilmente dal salario l’importo di fr. 1’700.–. La misura è stata revocata il 28 settembre 1989, __________ essendosi impegnato a versare puntualmente il contributo alimentare a suo carico.
C. Il 26 aprile 1990 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo l’affidamento del figlio __________. In via cautelare egli ha postulato la soppressione del contributo alimentare per la moglie. A sua volta __________ __________ ha postulato il 27 aprile 1990 la separazione a tempo indeterminato, chiedendo di regolare le conseguenze accessorie con l’affidamento di __________ al padre, il riconoscimento di un contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili vita natural durante e il versamento di una cifra – da precisare dopo istruttoria – per lo scioglimento del regime matrimoniale. Nel frattempo, conclusa l’istruttoria cautelare, il Pretore ha emanato il 31 maggio 1991 un decreto con il quale ha stabilito in fr. 1’665.– mensili il contributo alimentare dovuto pendente causa ad __________ __________ dal 1° ottobre 1989.
D. Con risposta del 3 dicembre 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via subordinata ha aderito alla pronuncia del divorzio, rivendicando un contributo alimentare mensile di fr. 2’300.– mensili e chiedendo il versamento di una cifra da determinare in liquidazione del regime matrimoniale. Nella replica del 20 gennaio 1996 e nella duplica del 17 marzo 1992 ogni parte ha ribadito le proprie domande. Con risposta del 9 marzo 1992 __________ __________ si è opposto all’azione di separazione avviata dalla moglie. Nei successivi allegati scritti ogni parte ha confermato le rispettive domande di giudizio. Questa Camera, statuendo il 9 marzo 1992 su un appello presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare del 31 maggio 1991, ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie pendente causa in fr. 1’745.– (inc. __________/__________).
E. All’udienza preliminare del 14 settembre 1992 le due cause sono state congiunte per l’istruttoria e il giudizio. Nel corso dell’istruttoria __________ __________ ha instato il 19 luglio 1994 per una completazione della perizia giudiziaria, subordinatamente per la nomina di un nuovo perito. L’istanza è stata respinta il 16 settembre 1994 dal Pretore. A sua volta __________ __________ ha presentato il 13 giugno 1995 un’istanza intesa all’assunzione suppletoria di prove per ottenere la produzione dell’ultimo certificato di salario della moglie.
F. Il 1° luglio 1996 il Pretore ha accolto una domanda di mutazione dell’azione presentata dalla convenuta, ammettendo una nuova richiesta intesa a ottenere dal marito la metà dell’avere di vecchiaia e ha fatto ordine all’attore di produrre l’estratto della cassa pensioni __________ __________ attestante l’ammontare di tale avere. Esperita l’istruttoria, ogni parte ha prodotto un memoriale conclusivo. Nel proprio, del 17 ottobre 1996, __________ __________ ha ribadito le sue richieste. Nel suo allegato del 10 ottobre 1996 __________ __________ ha aderito alla pronuncia del divorzio, rivendicando un contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili, da indicizzare, il versamento di fr. 141’161.55 in liquidazione del regime matrimoniale e di almeno fr. 76’007.75 come spettanza sul capitale di vecchiaia accumulato dal marito. Al dibattimento finale del 17 ottobre 1996 ha preso parte solo l’attore, il quale si è confermato nella sua comparsa scritta.
G. Statuendo il 19 giugno 1998, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha imposto al marito di versare alla moglie fr. 76’558.20 in liquidazione del regime dei beni, respingendo le altre domande. La tassa di giustizia e le spese di fr. 3’000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. __________ __________ è insorta contro la sentenza citata con un appello del 12 agosto 1998 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili vita natural durante, da indicizzare, in via subordinata una rendita di indigenza di fr. 1’745.– mensili, oltre il versamento della metà dell’avere di vecchiaia accumulato dal marito, ma almeno fr. 76’007.75, e la corresponsione di fr. 149’161.65 in liquidazione del regime dei beni. Con istanza del 13 agosto 1998 l’appellante ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 26 agosto 1998 __________ __________ propone di rigettare il gravame e di confermare la sentenza impugnata, opponendosi alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è passata in giudicato e rimangono litigiose solo conseguenze accessorie. Il Pretore ha negato alla moglie ogni contributo alimentare, ritenendola coniuge colpevole nella disunione per le ripetute violazioni al dovere di fedeltà e per avere abbandonato senza motivo della famiglia per andare a vivere con un terzo. L’appellante nega ogni responsabilità nella disunione e rivendica un contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili indicizzati sulla base degli art. 151 cpv. 1 e 152 CC, ribadendo che il dissidio è imputabile al comportamento anticoniugale del marito, il quale avrebbe confessato le proprie responsabilità in una lettera 10 settembre 1989. Essa nega di avere mai tradito il marito e rimprovera al Pretore di aver fondato il proprio convincimento sulle deposizioni dei figli, calunniose nei suoi confronti e inverosimili, senza considerare la deposizione del presunto amante, il quale ha negato l’esistenza di una relazione sentimentale e di una convivenza.
2. L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. L’innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, sia in base all’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza, precisando che se ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria) può anche essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 e 6 ad art. 151 CC con riferimenti) – sotto il profilo dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/ Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 152 CC). Per essere causale il comportamento colpevole non deve costruire per forza l’unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii).
3. L’appellante critica il Pretore per averla ritenuta colpevole di infedeltà sulla sola base delle deposizioni dei figli, che sarebbero false e assolutamente inattendibili. Sostiene che sarebbe stato irragionevole da parte sua avere rapporti intimi in casa, con il rischio di essere scoperta dai figli, e ritiene inverosimile che nessuno dei due giovani abbia poi discusso i fatti con l’uno o l’altro dei genitori. Se non che, di fronte a deposizioni precise come quelle rese in concreto dai figli, che hanno riferito di aver visto la madre in momenti di intimità con un altro uomo in varie occasioni e di averne dedotto l’esistenza di due relazioni precedenti la separazione dei genitori (verbale del 18 gennaio 1993, act. XVIII), non è sufficiente affermare in modo generico che le stesse sarebbero false o inverosimili. L’appellante non spiega del resto quale motivo avrebbe indotto i figli a rilasciare dichiarazioni inveritiere, limitandosi ad accennare a un “mal compreso sentimento di solidarietà maschile” (appello, pag. 6). Come che sia, le relazioni addebitate all’appellante non hanno influito sulla disunione coniugale, essendo state pacificamente portate a conoscenza del marito solo dopo la separazione di fatto, come egli stesso ha ammesso (petizione, pag. 4).
La presunta relazione extraconiugale con __________ __________ coincide, di fatto, con la separazione dei coniugi e a detta dei figli ne sarebbe stata la causa. I giovani hanno tratto invero il convincimento della relazione non da constatazioni dirette, ma da atteggiamenti della madre successivi alla separazione. Il presunto amante, sentito come teste, ha negato di avere avuto relazioni sentimentali o rapporti sessuali con l’appellante, asserendo di averla semplicemente aiutata a eseguire il trasloco al momento della sua partenza da casa e di averle fatto visita più volte, portandola anche a spasso con la motocicletta, spinto solo dalla compassione per una donna in crisi dopo vent’anni di matrimonio (deposizione 21 agosto 1990, pag. 3, act. III). La circostanza che l’appellante si è poi trasferita nel maggio 1990 in un appartamento nella casa bifamiliare di __________ __________ può suscitare perplessità, ma agli atti non vi sono elementi concreti che permettano di ritenere provata una convivenza tra i due subito dopo la separazione di fatto. Altri testimoni hanno riferito solo di aver visto un uomo giovane in compagnia dell’appellante (deposizio-ne __________ __________, verbale 21 agosto 1990, pag. 2) o un uomo con i capelli rossi nell’appartamento della donna (deposi-zione __________ __________, verbale del 18 gennaio 1993, pag. 5). Ciò non basta, come rileva l’appellante, per ammettere una coabitazione, tanto meno causale per la disunione.
4. A detta della moglie la lettera 10 settembre 1989 del marito (doc. 1), scritta dopo la separazione, dimostrerebbe in modo chiaro le responsabilità del coniuge nella disunione. Nella missiva, posteriore di pochi giorni alla partenza della moglie, il marito supplicava quest’ultima di perdonarlo per il male arrecatole inconsciamente e di ritornare da lui, promettendo amore e rispetto “come se fossimo due sposini in luna di miele”. Il marito ha ammesso errori nei confronti della moglie, per averle mancato di rispetto, per averle “parlato male” e altre volte per non averle nemmeno rivolto la parola, senza accorgersi che ciò allontanava i coniugi l’uno dall’altro. Egli ha inoltre manifestato l’intenzione di ravvedersi e di riprendere il matrimonio su altre basi, se solo la moglie avesse voluto tornare a casa. L’appellante ha quindi dimostrato che nell’agosto 1989, quando è partita da casa, i rapporti tra lei e il marito erano turbati. Se non che, essa doveva anche dimostrare che il dissidio era già insanabile prima della sua partenza e che era dovuto a fattori oggettivi a lei non imputabili. In un’unione di lunga durata, come nella fattispecie (23 anni al momento della separazione di fatto), ogni coniuge ha infatti l’obbligo di dar prova di buona volontà per superare le difficoltà; disattendere tale dovere configura una violazione degli obblighi coniugali (DTF 116 II 15; Rep. 1992 239).
In concreto l’istruttoria non consente di ritenere che nell’agosto-settembre 1989 le difficoltà fossero già insormontabili. Intanto il marito si era reso conto che il suo comportamento verso la moglie non era adeguato e aveva promesso di emendarsi, assicurando alla consorte amore e affetto e impegnandosi a ricominciare su altre basi (“come due sposini in luna di miele”, doc. 1, pag. 2 e 3). Dall’esterno, poi, le relazioni tra i coniugi e con i figli apparivano normali, come hanno riferito alcuni conoscenti della famiglia (deposizioni __________ e __________, verbale del 18 gennaio 1993, pag. 5). L’esistenza di discussioni è stata invero evocata da un conoscente a proposito dei figli (deposizione __________a, pag. 5), ma di tali discussioni si ignora la frequenza e non si sa se siano trascese in veri e propri litigi. I figli della coppia, dal canto loro, hanno affermato che i rapporti tra i genitori erano normali e che le discussioni in famiglia rientravano a loro avviso nell’ordinario (deposizioni __________ e __________ __________, verbale del 18 gennaio 1993, pag. 3 e 4).
L’appellante ravvisa nell’insensibilità del marito, che non accettava un suo minimo spazio di indipendenza per coltivare i propri interessi, la causa del progressivo allontanamento dei coniugi, che l’ha indotta infine a partire da casa nell’agosto 1989 (rispo-sta, pag. 2). Non risulta tuttavia – né è preteso nell’appello – che la moglie abbia anche solo tentato di rimediare alle difficoltà di comunicazione con il marito, nemmeno dopo che questi le aveva chiesto perdono per gli sbagli commessi, nella nota lettera del 10 settembre 1989, dichiarandosi pronto a ricominciare il matrimonio su altre basi. Essa si è limitata a lasciare il marito e i figli, partendo da casa in modo inaspettato e ponendo fine in modo unilaterale al matrimonio. A prescindere dal tenore dei rimproveri rivolti dal Pretore alla moglie, fors’anche eccessivi, non si può negare che in siffatte circostanze l’appellante, partendo da casa e rifiutando gli approcci del marito nel settembre 1989, ha recato un colpo fatale al matrimonio. Essa porta quindi, per quanto emerge dagli atti, una colpa causale nella disunione e a ragione il Pretore le ha negato il diritto a contributi alimentari. Ciò posto, l’appello si rivela infondato anche su questo punto.
5. Il Pretore, negato alla moglie ogni contributo alimentare, ha respinto anche le pretese sulla ripartizione dell’avere di vecchiaia del marito presso la cassa pensione. L’appellante rivendica il versamento di almeno fr. 76’007.75 dalla previdenza professionale del coniuge (art. 22 LFLP), ma torto, poiché, come si è già detto, essa non ha diritto a un contributo alimentare. In via subordinata, essa adduce che l’avere di vecchiaia non è che una parte del risparmio realizzato in costanza di matrimonio, da dividere tra i coniugi indipendentemente dalle colpe nella disunione. Anche tale argomentazione però manca di consistenza. Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP (RS 831.42), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinata a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra nel quadro degli art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb, 121 III 299 consid. 4b; 116 II 101). Il giudice decide solo se quest’ultima prestazione vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un istituto di previdenza di una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Resta il fatto che, per ottenere il trasferimento di una parte del capitale di uscita ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LFLP, il coniuge beneficiario deve avere diritto a prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 52). Nella fattispecie si è visto che l’interessata non può valersi legittimamente né dell’una né dell’altra norma, già per il fatto che essa non è coniuge innocente. Non può quindi invocare nemmeno l’art. 22 cpv. 1 LFLP. Anche su questo punto l’appello manca perciò di buon diritto.
6. La moglie contesta poi i calcoli eseguiti dal Pretore per procedere allo scioglimento del regime matrimoniale. Ora, è pacifico che in concreto le parti erano sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti e che le particelle n. __________e __________RFD di __________ rientrano nei beni propri del marito. La particella n. __________gli è infatti stata donata da una zia nel luglio 1973, mentre la n. __________gli è pervenuta per successione nel 1985. Entrambi i fondi sono stati oggetto di interventi edilizi dopo il trapasso di proprietà. Nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha ritenuto inoltre che i libretti di risparmio detenuti dal marito al momento del tentativo di conciliazione rientravano negli acquisti. Egli ha determinato così il credito compensativo della massa degli acquisti del marito verso quella dei beni propri in fr. 44’000.– per la riattazione dell’abitazione posta sulla particella n. __________, in fr. 6’716.40 per quella sulla particella n. __________ e ha calcolato il valore degli acquisti in fr. 153’116.40, già dedotti i passivi di fr. 57’600.–, riconoscendo per finire alla moglie una partecipazione all’aumento di fr. 76’558.20.
a) Trattandosi di investimenti operati dal marito in favore di beni propri con beni provenienti dagli acquisti, è applicabile l’art. 209 cpv. 3 CC, secondo il quale se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un maggior valore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione. Per il calcolo del plusvalore sono determinanti il valore iniziale del bene oggetto della miglioria, il valore dell’investimento (ottenuto sommando al valore iniziale del bene il costo dei lavori e l’eventuale contributo lavorativo dell’uno o dell’altro coniuge) e il valore del bene al momento dello scioglimento del regime (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna, 1987, § 27 C III, pag. 345 seg.; cfr. gli esempi in: Näf-Hoffmann, op. cit., pag. 380 n. 1363). Per valore dei beni si intende il valore venale (art. 211 CC per analogia).
b) Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per gli altri Cantoni: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC) né l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, l’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà). L’onere di provare la consistenza degli acquisti di un coniuge e l’even-tuale aumento su cui vantare pretese incombe a chi intende prevalersene, ossia in concreto all’attrice, che doveva addurre i dati e fornire le prove necessarie per l’emanazione del giudizio.
7. L’appellante sostiene in primo luogo che il valore iniziale di fr. 140’000.– attribuito dal Pretore al fondo n. 6 sarebbe arbitrario, poiché nel 1973 l’immobile era solo un rustico senza valore, inserito poi nella nuova costruzione. Essa chiede in questa sede una nuova perizia per stabilire il valore della particella n. __________al __________luglio 1973, prima dei lavori di riattazione. In via subordinata essa postula la riduzione del valore dell’immobile a fr. 46’000.–, corrispondente alla stima peritale per il solo terreno.
a) La richiesta di procedere a una completazione della perizia non appare, di principio, fuori luogo. Confrontato a un preciso quesito peritale presentato dalla moglie, il perito ha risposto che non era possibile determinare il valore della particella n. __________ prima della riattazione, in assenza di basi di calcolo sufficienti e visti i dati “incerti, discordanti e incompleti” forniti dalle parti sui lavori eseguiti (referto del 28 dicembre 1993, act. XXIX, pag. 21). Egli ha pertanto calcolato il valore della particella tenendo in considerazione il nuovo stabile e non la stalla-fienile preesistente, ribadendo tale impostazione anche nella completazione del 6 giugno 1994 (act. XXIXd). La moglie, ritenendo inevaso il suo quesito sul valore iniziale del fondo n. __________, ha chiesto il 19 luglio 1994 un nuovo complemento della perizia, rispettivamente la nomina di un nuovo perito (act. XXIXe), che il Pretore ha respinto con ordinanza del 16 settembre 1994, per carenza dei requisiti posti dall’art. 252 cpv. 5 CPC. Se non che, come a giusto titolo lamenta l’appellante, il perito non aveva risposto al noto quesito, essendosi limitato a stabilire il valore dopo l’esecuzione dei lavori di riattazione, senza esprimersi su quello prima dell’intervento edilizio (perizia, pag. 21). Una completazione della perizia al riguardo potrebbe quindi entrare in linea di conto in questa sede, il valore iniziale del fondo essendo influente per l’esito del giudizio (art. 322 lett. b CPC e 88 lett. a CPC).
b) Se non che, il perito giudiziario ha precisato che la valutazione del fondo prima dei lavori di ristrutturazione non era possibile per mancanza di dati attendibili, che non aveva potuto ottenere né dagli atti di causa né dalla completazione dei documenti con ricerche presso il Comune di __________, l’Ufficio dei registri, gli istituti di credito, l’attore stesso o con il rilievo sul posto dei dati e delle misure degli stabili (perizia, pag. 4; allegati da 1 a 10). Ora, l’appellante non pretende che un nuovo perito potrebbe ricostruire, sulla base dei dati agli atti e della perizia attuale, il valore del fondo n. __________ prima dei lavori di riattazione. In pratica il nuovo perito dovrebbe stimare il valore della stalla fienile esistente nel 1973, poi integrata nella nuova costruzione (interrogatorio formale del marito del 4 maggio 1993, act. XXIV pag. 2), e ciò senza disporre del benché minimo elemento concreto sulla situazione della stalla-fienile prima dei lavori. In siffatte circostanze non si vede come una nuova perizia potrebbe sopperire a tali carenze, sottolineate sia dal perito che dal Pretore. La richiesta di esperire una nuova perizia deve pertanto essere respinta.
c) Per il calcolo del compenso tra la massa degli acquisti del marito e quella dei beni propri a dipendenza della riattazione della particella n. ____________________il Pretore ha attribuito al fondo un valore iniziale di fr. 140’000.–, deducendo da quello di fr. 250’000.– stimato dal perito dopo i lavori del 1973 il costo dei presumibili interventi edilizi, di fr. 110’000.– (sentenza, pag. 7). A detta dell’appellante tale ragionamento sarebbe errato, visto che sul fondo sorgeva un piccolo rustico senza pregio, di modo che ci si dovrebbe dipartire dal valore iniziale del nudo terreno, di fr. 46’000.–. L’argomentazione non può essere condivisa. Prima dei lavori, la stalla-fienile misurava 70 m2 , mentre l’abitazione attuale occupa una superficie di 133 m2 (allegati 3 e 7 alla perizia). Il marito ha spiegato che nel corso della ristrutturazione, intrapresa nel 1973, sono stati conservati i muri del rustico, intorno al quale è stata costruita la casa di abitazione, con un tetto nuovo (interrogatorio formale, pag. 2). Non si può quindi sostenere che la costruzione preesistente fosse senza alcun valore. Del resto il valore di fr. 140’000.– ottenuto dal Pretore deducendo dal valore venale della proprietà dopo l’ampliamento (fr. 250’000.–) il costo dei lavori (fr. 110’000.–) non si riferisce solo al rustico, ma anche al terreno e agli accessori. Se si considera che il perito ha stimato in fr. 62’000.– il terreno e gli accessori, la stalla è stata valutata fr. 78’000.–. In assenza di dati concreti sulla situazione di tale edificio prima della riattazione, sulla base della comune esperienza tale apprezzamento non può sicuramente dirsi inattendibile.
8. La moglie rimprovera ancora al Pretore di non aver considerato che il pagamento degli interessi ipotecari gravanti gli immobili n. __________e n. __________e degli ammortamenti è avvenuto con beni provenienti dalla massa degli acquisti del marito, la quale vanta pertanto un corrispondente compenso verso la massa dei beni propri. La censura è parzialmente fondata. Il rimborso del debito ipotecario incombe alla massa cui è materialmente connesso (art. 209 cpv. 2 CC) e quindi, in concreto, alla massa dei beni propri del marito. Questi non ha potuto dimostrare di aver fatto capo a mezzi propri per i rimborsi rateali del debito ipotecario, di complessivi fr. 15’600.– per la particella n. 6 e di complessivi fr. 11’800.– per la n. 271 (cfr. perizia, pag. 25). Si deve quindi ritenere che gli ammortamenti sono avvenuti con beni provenienti dalla massa degli acquisti, che per tali importi ha diritto a un compenso – variabile – nei confronti di quella dei beni propri (Deschenaux/Steinauer, op. cit., § 20 B IV pag. 261). L’importo corrispondente agli ammortamenti eseguiti deve dunque essere inserito negli attivi della massa degli acquisti.
La soluzione è diversa per quel che riguarda gli interessi ipotecari, nonostante anche questi versamenti siano da ritenere eseguiti con liquidità provenienti dalla massa degli acquisti del marito. I redditi dei beni propri di un coniuge sono per legge acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 2 CC), ma quest’ultima massa assume i costi ordinari della manutenzione dei beni propri, nei quali rientra il pagamento degli interessi ipotecari, senza diritto a alcun compenso (Deschenaux/Steinauer, op. cit., § 20 B IV pag. 260 e 261, 320 e 321; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 54 ad art. 196 pag. 353 seg.). Nella fattispecie entrambi gli immobili sono produttivi di reddito (valore locativo dell’abitazione coniugale per la particella n. __________, canoni di locazione versati dai conduttori per la n. __________: perizia, pag. 20) e la massa dei beni propri del marito non deve dunque alcun compenso a quella degli acquisti per il versamento degli interessi ipotecari gravanti i noti fondi (Hausheer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 28 ad art. 209, pag. 1112).
9. Ciò posto, si tratta di calcolare l’importo spettante all’appellante in liquidazione del regime matrimoniale seguendo le ben distinte fasi degli art. 205 segg. CC. È pacifico in concreto che la moglie è nullatenente e che la sostanza esistente è tutta proprietà del marito. Ora, la liquidazione del regime implica dapprima la disgiunzione della sostanza del marito tra la massa dei beni propri e quella degli acquisti (art. 207 CC), poi la determinazione dei compensi fra tali masse (art. 209 CC). Litigiosi sono i compensi dovuti agli acquisti per l’aumento di valore dei beni propri. L’appellante, come si è visto (consid. 8b), ha criticato il valore iniziale attribuito dal Pretore alla particella n. __________, ma non ha formulato altre censure sui dati da inserire nei calcoli. Nel suo appello (pag. 18), essa giunge a risultati ben diversi da quelli del Pretore, partendo anche da un investimento di fr. 100’000.– per i lavori di riattazione eseguiti nel 1973 sul fondo n. __________. Essa non spiega tuttavia per quale motivo sarebbe errato al proposito il calcolo del Pretore, che ha ammesso per tale posta fr. 110’000.– (sentenza, pag. 8). Immotivata, l’implicita censura della moglie si rivela quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). I dati relativi alla particella n. 271 sono per contro incontestati.
10. Il diritto al compenso della massa degli acquisti verso quella dei beni propri è di conseguenza il seguente.
a) Particella n. __________ di __________
Nella determinazione dei compensi variabili si deve tenere conto della posta relativa alla riattazione eseguita nel 1973 e di quella relativa agli ammortamenti. Il Pretore ha impropriamente attribuito alla massa degli aumenti del marito l’intero costo della riattazione eseguita sulla particella n. __________, di fr. 110’000.– (sentenza, pag. 8). Ora, è pacifico che i lavori sono stati finanziati in parte con un mutuo ipotecario di fr. 70’000.– garantito dal fondo stesso (appello, pag. 18) e per il resto con liquidità, ritenute acquisti dal Pretore in mancanza di prove (art. 200 cpv. 3 CC). E siccome il debito grava la massa alla quale è materialmente connesso (art. 209 cpv. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 317), in concreto il mutuo di fr. 70’000.– rientra nella massa dei beni propri, non in quella degli acquisti. Ne deriva che la massa dei beni propri ha partecipato alla riattazione con fr. 210’000.– (valore iniziale del fondo fr. 140’000.–, mutuo ipotecario a carico dei beni propri fr. 70’000.–) mentre quella degli acquisti ha conferito fr. 40’000.–. Accertato un valore iniziale di fr. 140’000.–, investimenti per fr. 110’000.– e un valore attuale di fr. 350’000.–, l’aumento di valore del fondo n. __________è di fr. 100’000.–. Esso deve essere attribuito, in funzione della reciproca proporzione (art. 209 cpv. 3 CC), per fr. 84’000.– ai beni propri e per fr. 16’000.– agli acquisti.
Per quel che riguarda gli ammortamenti, il diritto al plusvalore spettante alla massa degli acquisti si calcola, di principio, sulla base del valore del fondo al momento in cui è stato eseguito ogni singolo rimborso del debito (Näf-Hoffmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurigo, 1998, § 33, n. 1115 pag. 313). Se non che, agli atti figura solo l’importo del debito ipotecario residuo e delle rate versate (perizia, pag, 24 e 25; incarti richiamati II a V), ma non il valore del fondo a ogni singola scadenza di ammortamenti. Non si può quindi procedere al calcolo dell’eventuale plusvalore per gli ammortamenti eseguiti, che incombeva all’appellante provare. Del resto, quand’anche si aggiungesse all’investimento l’importo degli ammortamenti di fr. 15’600.–, come propone l’appellante (appello, pag. 19), si giungerebbe a un aumento di valore di fr. 84’400.– (fr. 350’000.– ./ fr. 250’000.– ./. fr. 15’600.–). Con una partecipazione dei beni propri di fr. 210’000.– e degli acquisti di fr. 55’600.– (investimento liquido fr. 40’000.–, ammortamento fr. 15’600.–), il compenso dovuto dai beni propri agli acquisti ammonterebbe a fr. 17’724.–.
b) Particella n. __________di __________
L’appellante non contesta il valore iniziale di fr. 305’000.– attribuito al fondo dal Pretore, né il valore degli investimenti, di fr. 30’000.–, attribuito agli acquisti. Incontestato il valore di fr. 410’000.– al momento della liquidazione, il plusvalore di fr. 75’000.– deve di conseguenza essere ripartito in ragione di fr. 68’250.– alla massa dei beni propri del marito e in ragione di fr. 6’750.– alla massa dei suoi acquisti. Per quanto attiene agli ammortamenti, la situazione è identica a quella della particella n. __________.
11. Stabiliti i compensi a favore della massa degli acquisti del marito, occorre procedere al calcolo degli aumenti, che nella fattispecie si compongono dei seguenti attivi:
libretti di risparmio fr. 30’000.–
plusvalore particella n. __________ fr. 16’000.–
plusvalore particella n. __________ fr. 6’750.–
ammortamenti particella n. __________ fr. 15’600.–
ammortamenti particella n. __________ fr. 11’800.–
fr. 80’150.–
Non risultando debiti a carico degli acquisti, il credito di partecipazione dell’appellante equivale, di fatto, alla metà degli acquisti accertati, vale a dire a fr. 40’075.–. L’appello si rivela pertanto infondato nel suo esito, la moglie ricevendo in base alla sentenza impugnata fr. 76’558.20 per lo scioglimento del regime matrimoniale.
12. Infine l’appellante chiede che la decorrenza degli interessi sul suo credito di partecipazione sia fissata al 5 ottobre 1989, data della litispendenza. A torto. Il credito di partecipazione frutta interessi solo dalla chiusura della liquidazione (art. 218 cpv. 2 CC) e quindi, in concreto, dal giorno dell’emanazione della sentenza (DTF 121 III 152 consid. 3a). Per la decorrenza di interessi fa stato quindi la data di emanazione della sentenza di divorzio, non quella dell’esperimento di conciliazione.
13. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante, indipendentemente dalla sua situazione di indigenza, deve essere respinta, mancando al ricorso sin dall’inizio il requisito della probabilità di buon esito (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario