Incarto n.:
11.98.00013

Lugano

29 settembre 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (provvisionale in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 1997 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);

 

 

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 19 gennaio 1998 contro un decreto cautelare del 7 gennaio 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto un’istanza cautelare presentata il 17 aprile 1997 da __________ __________ nell’ambito di una causa di divorzio da lui promossa;

 

preso atto che l’appellante ha comunicato il 25 settembre 1998 di ritirare l’appello, i coniugi avendo nel frattempo sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

accertato che i coniugi si sono accordati sugli oneri processuali nel senso che il marito assume la tassa di giustizia dell’appello, mentre le ripetibili sono compensate;

 

ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   70.–

                                         b) spese                         fr.   30.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria