Incarto n.:
11.1998.00146

Lugano

16 dicembre 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 febbraio 1998 da

 

 

__________ __________, __________

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che il 21 settembre 1998 __________ __________ ha introdotto appello contro la sentenza di divorzio emanata il 9 luglio 1998 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

preso atto che nel corso di un'udienza tenutasi il 3 dicembre 1999 davanti al Segretario assessore le parti hanno pattuito una modifica della convenzione sulle conseguenze accessorie in merito alle relazioni personali del padre con la figlia minorenne __________, accordo che è stato omologato dal Segretario assessore in calce al verbale di udienza;

 

constatato che l’attore ha dichiarato all’udienza di ritirare l’appello presentato il 21 settembre 1998;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché per principio l'interessato va considerato soccombente;

 

accertato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili e di porre le spese dell'appello a carico della parte che le ha anticipate;

 

ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti;

 

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                    1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

 

                                    3.   Intimazione:

                                          – __________ __________, __________;

                                          – avv. __________ __________, __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario