Incarto n.:
11.1998.00161

Lugano

23 luglio 2001/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. __.__.______ (annullamento di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del

7 giugno 1996 da

 

 

__________ __________ __________ __________ __________, __________ (__________, __________)

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) 

 

 

contro

 

 

 

Comunione dei comproprietari del

“Condominio __________ __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che con sentenza del 14 settembre 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'azione di annullamento relativa a una delibera assembleare del 27 aprile 1996 presentata da __________ __________ __________ __________ __________ contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere dalla convenuta fr. 2'000.– per ripetibili;

 

accertato che il 2 ottobre 1998 __________ __________ __________ __________ __________ ha interposto appello contro la citata sentenza, postulando l'accoglimento della petizione;

 

preso atto che nelle sue osservazioni del 16 novembre 1998 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;

 

esaminata ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ __________ __________ __________ __________ comunica di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo per tutte le liti giudiziarie in corso e chiede lo stralcio della procedura di appello;

 

ritenuto che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza;

 

considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;

 

stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale la vertenza (art. 21 LTG);

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili. 

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario