Incarto n.:
11.98.00164

Lugano

27 ottobre 1998/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 21 ottobre 1986 da

 

 

__________ __________, __________ e __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________ __________ -__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

giudicando ora sul decreto 26 settembre 1998 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di ricusa del perito giudiziario presentata il 24 aprile 1998;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto l’appello presentato il 10 ottobre 1998 da __________ __________ __________ -__________ __________ contro il decreto emanato il 26 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

 

                                         2.   Se deve essere accolta la domanda di revisione proposta con l’appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, confinante con la particella n. __________, proprietà di __________ __________ __________ -__________ __________;

 

                                         che essa ha convenuto il 21 ottobre 1986 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ __________ __________ -__________ __________, chiedendo l’iscrizione – previo versamento di un’indennità da stabilire – di un diritto di passo pedonale e veicolare su 54 m² della particella n. ____________________secondo i piani presentati con una domanda di costruzione del 4 aprile 1986;

 

                                         che la convenuta si è opposta alla domanda e in via riconvenzionale ha chiesto l’accertamento di un accordo tra le parti;

 

                                         che l’attrice ha postulato il rigetto della riconvenzione;

 

                                         che nei successivi allegati ogni parte ha mantenuto le proprie domande;

 

                                         che nel corso dell’istruttoria la convenuta ha chiesto il 17 gennaio 1996 che la perizia giudiziaria nel frattempo esperita fosse dichiarata nulla, presentando il 12 aprile e il 12 giugno 1996 due istanze di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova;

 

                                         che contro i decreti del Pretore che hanno respinto le citate istanze la convenuta ha interposto tre appelli, respinti da questa Camera il 21 aprile 1998 (inc. n. __________.__________.__________, __________.__________.__________e __________.__________.__________);

 

                                         che il Tribunale federale ha respinto il 24 giugno 1998 un ricorso di diritto pubblico introdotto dalla convenuta contro la sentenza della Camera;

 

                                         che il 24 aprile 1998 la convenuta ha postulato la ricusa del perito giudiziario, lamentando la sua unilateralità nella stesura del referto;

 

                                         che l’attrice si è opposta il 4 maggio 1998 all’istanza, mentre il perito giudiziario ha comunicato il 6 maggio 1998 di non ravvisare alcun motivo di ricusa nei suoi confronti, rimettendosi al giudizio del Pretore;

 

                                         che le parti si sono ancora espresse sull’istanza di ricusa all’udienza del 17 settembre 1998;

 

                                         che con decreto del 26 settembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC, tali da mettere in dubbio l’imparzialità del perito giudiziario;

 

                                         che contro il predetto decreto è insorta __________ __________ __________ -__________ __________ con un appello del 10 ottobre 1998 nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annulla-mento della decisione pretorile, inficiata a suo avviso da diniego di giustizia, subordinatamente l’accoglimento dell’istanza di ricusa del perito;

 

                                         che con l’appello la convenuta ha proposto anche domanda di revisione del decreto pretorile;

 

                                         che l’appello non è stato notificato alla controparte;

 

considerando

 

in diritto:                        che, come si è accennato, __________ __________ __________ -__________ __________ ha postulato davanti al Pretore la ricusa del perito giudiziario a motivo della sua parzialità;

 

                                         che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;

 

                                         che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);

 

                                         che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);

 

                                         che le numerose censure rivolte dall’appellante al perito giudiziario sfuggono pertanto all’esame di questa Camera;

 

                                         che l’appellante rimprovera al Pretore un diniego di giustizia per avere ritardato la trattazione delle istanze di restituzione in intero da lei presentate e per non avere sentito il perito giudiziario nell’ambito dell’istanza di ricusa, come da lei chiesto esplicitamente;

 

                                         che non essendovi rimedio ordinario di diritto contro il decreto del Pretore sulla ricusazione del perito, tali censure esulano dalla competenza di questa Camera;

 

                                         che il gravame, manifestamente irricevibile ed esperito non senza leggerezza, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;

 

                                         che l’emanazione del giudizio di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;

 

                                         che la domanda di revisione contenuta nell’appello si rivela d’acchito improponibile già per il fatto che non è ammessa la revisione di sentenze o decreti contro i quali non è dato il rimedio dell’appello (II CCA, sentenza del 25 aprile 1995 nella causa M.; Rep. 1930 393; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 225 in alto), come è appunto il caso in concreto;

 

che in simili circostanze si giustifica di adottare anche per la domanda di revisione la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC, applicabile per analogia in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CPC;

 

                                         che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella determinazione della tassa di giustizia si deve tenere in considerazione anche l’inutile prolissità del ricorso;

 

                                         che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello con domanda di revisione non è nemmeno stato notificato;

 

per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello e la domanda di revisione sono irricevibili.

 

 

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria