Incarto n.
11.1998.00166

Lugano

2 marzo 2000/ld

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, giudice presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull'istanza di ricusazione e di esclusione presentata il 12 ottobre 1998 da

 

                                        

                                         __________ __________ -__________, __________

                                         (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

nei confronti della presidente della I Camera civile del Tribunale di appello __________ __________ -__________ e del vicepresidente __________ __________. __________;

 

 

nell'ambito della causa __.__._______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, che oppone l'istante al

 

 

 

 

 

 

__________. __________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

 

premesso che il 16 maggio 1996 __________ __________ -__________ ha introdotto appello contro la sentenza del 29 aprile 1996 emanata dal Pretore;

 

osservato che l'appellante ha presentato il 12 ottobre 1998 istanza di ricusa/esclusione della presidente e del vicepresidente della I Camera civile del Tribunale di appello;

 

accertato che nelle sue osservazioni del 26 ottobre 1998 il __________. __________ __________ ha concluso per la reiezione dell'istanza;

 

preso atto che il 28 febbraio 2000 __________ __________ -__________ ha dichiarato di ritirare l'istanza 12 ottobre 1998;

 

ricordato che il ritiro della domanda equivale a desistenza e comporta, in linea di principio, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili; 

 

ritenuto che per tenere conto della buona volontà dell'istante si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

 

decreta:                   1.   L'istanza di ricusa/esclusione del 12 ottobre 1998 è stralciata dai                       ruoli per desistenza.

 

                             2.   Non si riscuotono tasse o spese. __________ __________ -__________ rifonderà a __________ __________ fr. 600.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - avv. __________ __________, __________;

                                         - avv. __________ __________, __________;

                                         – giudice __________ __________ -__________, sede;

                                         – giudice __________ __________. __________, sede.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice presidente                                              Il segretario