Incarto n.
11.98.00173

Lugano

16 novembre 1998/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 27 gennaio 1997 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 ottobre 1998  presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l’8 ottobre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ __________ (1953) e __________ nata __________ (1950) si sono sposati a __________ __________ 1989; dalla loro unione non sono nati figli;

 

                                         che il 13 maggio 1996 la moglie ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 29 maggio successivo;

 

                                         che con petizione del 27 gennaio 1997 __________ __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, la condanna della moglie al versamento di fr. 50’000.– e l’accertamento della sua proprietà su un’autovettura __________, riconoscendo quella della moglie sul mobilio nel di lei possesso;

 

                                         che nella risposta del 12 maggio 1997 __________ __________ si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio, un contributo alimentare mensile di fr. 2’220.–, la condanna del marito al pagamento di fr. 50’000.– per diversi titoli e di un imprecisato importo in liquidazione del regime dei beni;

 

                                         che nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro domande, l’attore opponendosi all’azione riconvenzionale;

 

                                         che, esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro domande di giudizio, salvo rinunciare, la moglie, alla richiesta di contributo alimentare;

 

                                         che il Pretore, statuendo l’8 ottobre 1998, ha pronunciato il divorzio in accoglimento della petizione, ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 9’099.85 in liquidazione del regime dei beni, ha riconosciuto la proprietà del marito sull’autovettura __________ e quella della moglie sui mobili di antiquariato nel di lei possesso, respingendo la domanda riconvenzionale;

 

                                         che entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria, tuttavia __________ __________ è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 5’000.– per ripetibili;

 

                                         che con un “ricorso” in tedesco del 20 ottobre 1998 __________ __________ contesta la citata sentenza;

 

                                         che il gravame non è stato notificato alla controparte;

 

considerando

 

in diritto:                        che l’appellante impugna il giudizio del Pretore affermando in sostanza di non essere stata convenientemente assistita dal proprio legale, di non essere in grado di versare alcun importo al marito e criticando infine il comportamento di quest’ultimo;

 

                                         che l’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio, l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande e i motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. b, c, e, f CPC);

 

                                         che, mancando tali requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che nella fattispecie la ricorrente non indica nemmeno implicitamente in quale modo dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata e – soprattutto – non si confronta concretamente con la dettagliata motivazione del Pretore;

 

                                         che la tolleranza e la benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare alla ricorrente un termine perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);

 

                                         che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

 

                                         che gli oneri processuali andrebbero per principio a carico dell’ appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, date le particolarità del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e spese;

 

                                         che in ogni modo non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

per questi motivi,

 

richiamato l’art. 313bis CPC

 

 

pronuncia:             1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono oneri processuali né si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria