Incarto n.
11.98.00199

Lugano,

15 febbraio 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso del 15 dicembre 1998 presentato dalla

 

 

__________ __________ __________ __________ (__________), __________

(rappresentata dal presidente __________ __________, __________)

 

 

contro la risoluzione emessa il 20 luglio 1998 nell’incarto n. __________ dalla

 

 

 

Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale,

 

in materia di rendiconto annuo;

 

 

                                         premesso che la __________ __________ __________ __________ (__________) ha introdotto ricorso a questa Camera il 15 dicembre 1998 contro una risoluzione del 20 luglio 1998 con cui la Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, ha approvato il rendiconto 1997 accertando la sostanza netta della ricorrente in fr. 58 673.20 all’inizio dell’esercizio e in fr. 53 344.30 alla fine dello stesso, onde una diminuzione di fr. 5328.90;

 

                                         constatato che il 4 febbraio 1999, in pendenza di ricorso, la Divisione della giustizia ha emesso una nuova risoluzione – sostitutiva della prima – in cui accerta la sostanza netta della __________ alla fine dell’esercizio 1997 in fr. 58’673.20,

 

                                         preso atto che la ricorrente, ricevuta la nuova risoluzione, ha comunicato l’11 febbraio 1999 a questa Camera di ritirare il ricorso, la Divisione della giustizia avendo accolto la richiesta contenuta nel gravame;

 

                                         ricordato che il ritiro di un ricorso equivale per principio a soccombenza (Rep. 1978 pag. 375 seg.), ciò che comporta di regola l’addebito delle spese processuali al desistente;

 

                                         ritenuto nondimeno che nel caso in esame soccorrono giusti motivi per rinunciare a ogni prelievo, la Divisione della giustizia avendo essa medesima – di fatto – reso il gravame senza oggetto;

 

 

richiamato per analogia l’art. 50 cpv. 3 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria