|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
15 febbraio 1999/rgc |
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
|
segretaria: |
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso del 15 dicembre 1998 presentato dalla
|
|
__________ __________ __________ __________ (__________), __________ (rappresentata dal presidente __________ __________, __________) |
|
|
|
contro la risoluzione emessa il 20 luglio 1998 nell’incarto n. __________ dalla |
|
|
|
Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, |
in materia di rendiconto annuo;
premesso che la __________ __________ __________ __________ (__________) ha introdotto ricorso a questa Camera il 15 dicembre 1998 contro una risoluzione del 20 luglio 1998 con cui la Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, ha approvato il rendiconto 1997 accertando la sostanza netta della ricorrente in fr. 58 673.20 all’inizio dell’esercizio e in fr. 53 344.30 alla fine dello stesso, onde una diminuzione di fr. 5328.90;
constatato che il 4 febbraio 1999, in pendenza di ricorso, la Divisione della giustizia ha emesso una nuova risoluzione – sostitutiva della prima – in cui accerta la sostanza netta della __________ alla fine dell’esercizio 1997 in fr. 58’673.20,
preso atto che la ricorrente, ricevuta la nuova risoluzione, ha comunicato l’11 febbraio 1999 a questa Camera di ritirare il ricorso, la Divisione della giustizia avendo accolto la richiesta contenuta nel gravame;
ricordato che il ritiro di un ricorso equivale per principio a soccombenza (Rep. 1978 pag. 375 seg.), ciò che comporta di regola l’addebito delle spese processuali al desistente;
ritenuto nondimeno che nel caso in esame soccorrono giusti motivi per rinunciare a ogni prelievo, la Divisione della giustizia avendo essa medesima – di fatto – reso il gravame senza oggetto;
richiamato per analogia l’art. 50 cpv. 3 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria