Incarto n.
11.98.00001

Lugano

30 gennaio 1998/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nelle cause __.__.______, __.__.______ e __.__.______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 14 aprile 1997, 12 maggio 1997 e 3 ottobre 1997 dall’

 

 

__________. __________ __________, __________

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 dicembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di __________, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ __________ (1934) e __________ nata __________ (1937) si sono sposati a __________ (__________) il __ __________ 1959 e dalla loro unione è nato __________ __________ (1972);

 

                                         che il 14 aprile 1997 il marito ha instato davanti al Pretore di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 giugno successivo;

 

                                         che con istanza del 14 aprile 1997 __________ __________ ha chiesto l’adozione di misure provvisionali, in particolare l’attribuzione dell’abitazione coniugale a __________ (inc. __________.__________.__________);

 

                                         che alla discussione del 6 giugno 1997 la moglie ha postulato, per il caso in cui si fosse dovuta costituire una dimora separata, un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili, ridotto in seguito a fr. 2’200.– (inc. __________.__________.__________);

 

                                         che il 3 ottobre 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare al marito di metterle a disposizione l’autovettura __________ “__________ __________ ” (inc. __________.__________.__________);

 

                                         che alla discussione finale del 23 ottobre 1997 le parti si sono riconfermate in tutte le rispettive domande;

 

                                         che il Pretore, statuendo il 4 dicembre 1997, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’200.– mensili e a mettere a disposizione della stessa l’autovettura;

 

                                         che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste per un quinto a carico della moglie e per quattro quinti a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili;

 

                                         che con un “ricorso” in tedesco del 19 dicembre 1997 __________ __________ contesta il citato decreto;

 

                                         che il gravame non è stato notificato alla controparte;

 

considerando

 

in diritto:                        che l’appellante impugna il giudizio del Pretore sostenendo di non essere in grado di versare alcun contributo alimentare;

 

                                         che l’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio, l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. b, c, e, f CPC);

 

                                         che, mancando tali requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che il ricorrente censura il contributo alimentare a favore della moglie, così come l’obbligo di consegnarle la nota automobile e la ripartizione degli oneri processuali, ma non indica nemmeno implicitamente quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma del decreto impugnato e – soprattutto – non si confronta concretamente con le motivazioni del Pretore;

 

                                         che la tolleranza e la benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare al ricorrente un termine perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);

 

                                         che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

 

                                         che gli oneri processuali andrebbero per principio a carico dell’ appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, date le particolarità del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e spese;

 

                                         che in ogni modo non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

 

per questi motivi,

 

richiamato l’art. 313bis CPC

 

pronuncia:             1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono oneri processuali né si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria