Incarto n.
11.1998.00025

Lugano

16 dicembre 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __. __._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° novembre 1994 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________ __________, nata __________, __________ __________ (__________)

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che il 30 gennaio 1998 __________ __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 19 gennaio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto un'istanza di modifica di provvedimento cautelare presentata il 1° novembre 1994 da __________ __________;

 

accertato che nelle sue osservazioni __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello;

 

preso atto che l’appellante ha comunicato il 15 dicembre 1999 di ritirare il gravame;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

 

accertato tuttavia che in concreto le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciarle a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;

 

ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG);

 

 

richiamato l’art. 352 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di __________ __________ __________. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario