Incarto n.
11.98.00029

Lugano,

7 gennaio 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 ottobre 1997 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dalla lic. iur. __________ __________,

studio avv. __________ __________ -__________, __________)

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto l’appello del 9 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 gennaio 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;

 

                                         3.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ __________ (1969) e __________ __________ (1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ 1992;

 

                                         che dal matrimonio sono nati __________ (__________1994) e __________ (____________________1997);

 

                                         che il __________ 1997 è decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 27 ottobre 1997 al Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         che con istanza del 30 dicembre 1997 __________ __________ ha postulato in via provvisionale l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del marito), un contributo alimentare di fr. 2180.– complessivi destinato a sé e ai figli per il mese in corso, uno di fr. 3280.– mensili complessivi dal 1° gennaio 1998 (con trattenuta di stipendio per il medesimo importo), una provvigione ad litem di fr. 2000.– e il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

                                         che il Pretore, statuendo il 29 gennaio 1998, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre secondo accordo tra le parti), ha imposto ad __________ __________ un contributo mensile di fr. 383.– per la moglie e di fr. 600.– per ogni figlio (compresi gli assegni familiari), ha respinto sia la domanda di trattenuta sia quella di provvigione, ha rinunciato al prelievo di spese processuali, condannando __________ __________ versare all’istante fr. 800.– per ripetibili;

 

                                         che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 9 febbraio 1998 volto a ottenere – previo conferimento dell’assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la moglie;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 20 febbraio 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

e considerando

 

in diritto:                        che litigioso è unicamente – in concreto – il reddito del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 4500.– netti mensili (compresi gli assegni familiari);

 

                                         che non sono in discussione, per converso, né il metodo di calcolo applicato dal primo giudice in ossequio all’art. 145 cpv. 2 CC, né il fabbisogno minimo dei coniugi, né tanto meno il fabbisogno in denaro dei figli;

 

                                         che il Pretore ha desunto l’importo di fr. 4500.– netti mensili da una lettera agli atti (doc. 1), precisata dalla testimonianza di __________ __________ (contitolare della __________ per cui lavora il convenuto), la quale ha dichiarato che dal 1° novembre 1997 il suo unico dipendente percepisce uno stipendio di fr. 4182.– netti, compresi gli assegni familiari (fr. 366.– mensili complessivi), più la tredicesima (verbali, pag. 4 seg.);

 

                                         che, effettivamente, lo stipendio del convenuto ammonta perciò a fr. 54 000.– annui, onde un reddito medio di fr. 4500.– mensili (compresi gli assegni familiari);

 

                                         che a parere dell’appellante da tale somma andrebbero dedotte le spese di trasferta – rifuse dal datore di lavoro – da egli sopportate fra il giugno del 1997 (mese in cui è stato assunto) e l’ottobre successivo;

 

                                         che tuttavia l’obbligo contributivo dell’appellante verso moglie e figli decorre solo dal 1° dicembre 1997, né egli pretende di avere dovuto affrontare le citate spese professionali anche dopo di allora;

 

                                         che nelle condizioni descritte non è dato a divedere quale pertinenza avrebbe l’appello, decisivo essendo il reddito del convenuto a valere dal mese in cui comincia il suo obbligo contributivo, non il reddito pregresso;

 

                                         che il ricorso, manifestamente infondato, appariva perciò destinato fin dall’inizio all’insuccesso;

 

                                         che in tali circostanze il beneficio dell’assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto (art. 157 CPC), indipendentemente dalla situazione economica in cui versa il convenuto;

 

                                         che, ciò posto, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nondimeno, considerata la difficile situazione finanziaria della famiglia, si giustifica di rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese;

 

                                         che merita un’indennità per ripetibili invece la controparte, la quale ha formulato osservazioni all’appello;

 

                                         che si legittima inoltre di concedere l’assistenza giudiziaria alla moglie (art. 155 CPC), nella misura in cui l’incasso delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura impossibile;

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.

 

                                   3.   Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   4.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ nella misura in cui l’indennità per ripetibili risultasse insufficiente o di difficile incasso.

 

                                   5.   Intimazione:

                                         – lic. iur. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria