Incarto n.
11.98.00043

Rinvio T.F.

Lugano

15 marzo 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 marzo 1993 dall’

 

 

ing. __________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 19 giugno 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 30 maggio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1926) e __________ nata __________ (1927), respingendo la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie. Statuendo il 6  agosto 1997, questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da __________ __________ contro la sentenza del Pretore e ha obbligato __________ __________ a versare all’appellante fr. 742.– mensili a titolo di rendita d’indigenza. Adito da __________ __________, il Tribunale federale ha annullato l’11 novembre 1997 la sentenza di appello, ciò che rende necessaria l’emanazione di un nuovo giudizio. I fatti alla base della controversia, riassunti dallo stesso Tribunale federale, sono già stati accertati da questa Camera nella sentenza del 6 agosto 1997 (consid. A - E).

 

                                  B.   La Camera ha interrogato l’attore a un’udienza tenutasi il 20 maggio 1998 e ha richiamato dall’ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città l’incarto fiscale di __________ __________. Il 9 dicembre 1998 quest’ultimo ha presentato un’istanza di restituzione in intero per produrre nuove prove. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale e hanno presentato un memoriale scritto. L’attore ha ribadito la sua opposizione al versamento di ogni contributo alimentare per la convenuta; __________ __________ ha chiesto la conferma della sentenza emessa dalla Camera il 6 agosto 1997.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nella sentenza del 6 agosto 1997 questa Camera aveva già accertato che la convenuta, con un reddito mensile di fr. 2’578.– e un fabbisogno maggiorato del 20% di fr. 3’320.–, doveva essere considerata indigente. Ha obbligato l’attore perciò a versarle l’importo di fr. 742.– necessario per colmare l’ammanco mensile. Il Tribunale federale ha respinto le critiche dell’attore sul reddito e il fabbisogno della convenuta. Ha annullato la sentenza di questa Camera, nondimeno, perché dagli atti non risultava con sufficiente chiarezza la situazione economica dell’attore (consid. 4).

 

                                   2.   La rendita prevista dall’art. 152 CC garantisce il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 152 CC; Hinder-ling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 nota 760 seg.). D’altro lato, il coniuge debitore della rendita non può essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo, che consiste a sua volta nel limite vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49 consid. 1c; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 188 n. 5; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 152 CC).

 

                                   3.   Contrariamente a quanto pretende l’attore, la situazione economica va accertata al momento in cui è stato pronunciato il divorzio, ossia in concreto nel 1995. Ora, per quanto riguarda il fabbisogno minimo dell’attore, esso ammonta a fr. 2’275.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, oneri stimati dell’usufrutto fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 250.–, carico fiscale fr. 500.–). Maggiorato del 20% come prevede la predetta giurisprudenza, esso ascende a fr. 2’730.– mensili. Il contributo per la figlia __________ (nata nel 1969), erogato spontaneamente dall’attore, non può essere ammesso nel fabbisogno minimo poiché il sostentamento dell’ex coniuge è preponderante rispetto a quello di un figlio maggiorenne (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 448 n. 08.31; SJZ 94/1998 pag. 392). Davanti a questa Camera l’appellato ha chiesto con una domanda di restituzione in intero che fossero richiamati dall’Ufficio esecuzioni gli estratti delle procedure pendenti a suo nome, le quali dimostrerebbero la sua situazione debitoria. Se non che, per prassi costante, il rimborso di debiti verso terzi può essere inserito nel fabbisogno di un coniuge solo se il relativo debito è stato contratto di comune accordo nell’interesse della famiglia e a condizione che ogni membro della famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 14 pag. 3 segg.). Nella fattispecie non è dato né l’uno né l’altro presupposto. La domanda di restituzione in intero deve dunque essere respinta.

 

                                   4.   Per quanto riguarda il reddito dell’attore, giova ricordare che questi svolge tuttora la sua attività di ingegnere prestando essenzialmente consulenze vibroacustiche (verbale dell’udienza 20 maggio 1998). Dall’incarto fiscale richiamato risulta che l’autorità ha accertato un reddito aziendale di fr. 46’986.– annui nel 1992, di fr. 35’863.– annui nel 1993 e di fr. 47’398.– annui nel 1994. Nel 1995 l’interessato ha dichiarato entrate annue per fr. 42’491.– e spese per fr. 47’337.–, tuttavia il suo reddito aziendale non appare inferiore a fr. 8’000.– (come del resto nel 1996), poiché diverse spese professionali – come quelle per i pasti, gli acquisti personali e le riparazione della casa – non possono essere dedotte. Ciò posto, all’attore va computato un reddito medio di fr. 2’880.– mensili. Se a tale importo si aggiunge la rendita AVS di fr. 650.– mensili (dichiarazione fiscale 1997/98), le entrate risultano mediamente di fr. 3’530.– mensili. Egli è pertanto in grado di erogare la pensione di fr. 742.– senza vedersi intaccare il fabbisogno proprio (fr. 2’730.– mensili).

 

                                   5.   È appena il caso di ricordare inoltre che l’interessato percepisce canoni di locazione del suo stabile in via __________ __________ per una media mensile di fr. 1’500.– (memoriale conclusivo dell’8 febbraio 1995, pag. 13). Certo, egli sostiene che tale importo è teorico poiché le figlie, proprietarie dello stabile, rifiutano di partecipare alle spese di manutenzione straordinaria, che sono pagate da lui (verbale dell’udienza 20 maggio 1998). In nessun modo però egli ha reso verosimili tali esborsi, sicché anche gli introiti della locazione dovrebbero essere considerati nella sua disponibilità finanziaria. Infine non si deve trascurare che dall’incarto fiscale l’attore risulta possedere una sostanza imponibile di fr. 851’600.– (dichiarazione d’imposta 1997/98), tant’è che egli stesso ammette nel memoriale conclusivo dell’8 febbraio 1995 un provento mensile di fr. 3’940.–. Gli attuali accertamenti confermano, in definitiva, le conclusioni tratte da questa Camera nella sentenza del 6 agosto 1997, ovvero che l’attore è in grado di versare all’ex moglie una rendita di fr. 742.– mensili (art. 152 CC) senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. L’appello va pertanto accolto entro questi limiti.

                                     

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto delle richieste di giudizio, l’appellante risulta soccombere maggiormente, ragion per cui si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri di questa sede, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte (che tiene conto anche del supplemento d’istruttoria). Visto l’esito dell’appello, si giustifica di modificare anche il dispositivo sugli oneri di prima sede. Dato che l’attore offriva fr. 500.– mensili (seppure in via subordinata), la convenuta risulta soccombente pressoché per intero, ciò che giustifica di addebitarle quattro quinti delle spese processuali di primo grado, con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è cosi riformata

    

2.  __________ __________ verserà a __________ __________ dal 1° giugno 1995, entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 742.– mensili a titolo di rendita d’indigenza.

3.  La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese, da anticipare dall’attore nella misura richiesta, sono poste per un quinto a carico dell’attore stesso e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 1’600.– per ripetibili ridotte.

 

                                         Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 490.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 540.–

                                         sono posti per due terzi a carico dell’appellante e per il resto a carico dell’appellato. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili ridotte di appello.

 

                                   III.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria