Incarto n.
11.98.00044

Lugano

26 marzo 1998/lg

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.____ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 18 giugno 1997 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________); 

 

 

premesso che l’11 luglio 1997 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 23 giugno 1997 con cui il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto un’istanza di modifica di misure provvisionali da egli presentata il 18 giugno 1997;

 

preso atto che il 17 marzo 1998 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello, la situazione essendo superata;

 

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

considerato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

ritenuto che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il gravame non è stato nemmeno intimato;

 

 

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC

 

 

decreta:                  1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   80.–

                                         b) spese                         fr.   20.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria