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Incarto n. |
9 novembre 1998/rgc
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In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. __________/__ (cambiamento del nome) della Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile promossa con istanza del 2 maggio 1997 da
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__________ __________ __________ (1982), __________, |
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istanza cui si è opposto
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__________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 18 febbraio 1998 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 30 gennaio 1998 dalla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 aprile 1982 __________ __________ (1962) si è sposata con __________ __________ (1960). Dall’unione è nata __________ (____________________1982). Tale matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del 13 novembre 1992. L’autorità parentale sulla figlia è stata affidata alla madre.
B. __________ __________ si è risposata il __________ __________ 1997 con __________ __________ (1962), suo convivente dal 1° giugno 1995. Dal matrimonio è nato __________, il ____________________ 1997. Nel frattempo, il 2 maggio 1997, __________ __________ si è rivolta alla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile perché la figlia __________, da lei rappresentata, potesse cambiare il cognome da __________ in __________. __________ __________, padre di __________, si è opposto all’ istanza. L’interessata ha replicato, confermando la domanda. __________ __________ non ha duplicato.
C. Con decisione del 30 gennaio 1998 la Divisione degli interni ha autorizzato il cambiamento di nome. Accertato che __________ __________ non negava di essersi disinteressato della figlia e nemmeno pretendeva che __________ fosse male integrata nella realtà in cui vive o che tale realtà stesse per subire mutamenti sostanziali, essa ha ritenuto sufficientemente stabile l’unione della madre con il secondo marito, donde l’accoglimento dell’ istanza. La tassa di giustizia (fr. 200.–) e le spese (fr. 30.–) sono state poste a carico di __________ __________.
D. Contro la decisione predetta __________ __________ è insorto con un appello (“ricorso”) del 18 febbraio 1998 nel quale chiede che l’atto in questione sia annullato e che l’istanza volta al cambiamento di nome sia respinta. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 1998 __________ __________ propone, in rappresentanza della figlia, di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale competenza è stata delegata dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile, RL 4.1.2.1). La decisione emanata da quest’ultima è impugnabile entro 20 giorni mediante appello (art. 15a cpv. 2 LAC). Tempestivo, il “ricorso” in esame è pertanto ricevibile.
2. L’istanza volta al cambiamento di nome può essere introdotta anche dal rappresentante legale di un minorenne, in luogo e vece di quest’ultimo (DTF 117 II 8 consid. 1 in fine con richiami). Il genitore che porta il nome cui il minorenne intende rinunciare ha diritto di esprimersi (Bühler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 19 ad art. 270 CC con richiamo; Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1991, n. 62 ad art. 270 CC), anche se non può essere considerato parte (Breitschmid in: RSC 64/1996 pag. 46), la procedura dell’art. 30 cpv. 1 CC non avendo carattere contenzioso. Contro la decisione che autorizza il cambiamento di nome egli è in ogni modo legittimato ad appellare (Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, Zurigo 1996, pag. 247). Anche sotto questo profilo il “ricorso” in oggetto è dunque ammissibile.
3. Nelle procedure in cui il cambiamento di nome è chiesto, in luogo e vece del minorenne, dal titolare dell’autorità parentale che porta già tale nome, può sussistere conflitto d’interessi tra la posizione del figlio e quella del genitore. In circostanze del genere v’è da domandarsi se al figlio non vada designato un curatore giusta l’art. 392 n. 2 CC (Hegnauer, op. cit., n. 61 ad art. 270 CC; RSC 64/1996 pag. 42 n. 3). Sia come sia, la questione assume portata pratica – con ogni evidenza – solo ove il cambiamento di nome possa essere autorizzato. In concreto il problema sarà ripreso quindi più avanti.
4. L’art. 30 cpv. 1 CC ha lo scopo di eliminare seri inconvenienti legati al nome di cui è chiesto il cambiamento, con particolare riferimento a interessi di ordine psichico, morale e spirituale (DTF 108 II 4 consid. 5a, 249 consid. 4b). Nel caso di minorenni la giurisprudenza si dipartiva dall’idea, fino a poco tempo addietro, che il figlio di genitori non coniugati poteva essere vittima di pregiudizi sociali portando un nome che permettesse di risalire alla sua origine naturale o adulterina, sicché la prassi autorizzava a determinate condizioni – durata e stabilità del concubinato dei genitori, interesse del minorenne, impossibilità dei genitori di sposarsi – che il figlio sostituisse il cognome della madre con quello del padre (da ultimo: DTF 119 II 309 consid. 3c). Il cambiamento di nome era autorizzato anche nel caso in cui, dopo il divorzio dei genitori, il figlio fosse affidato alla madre e questa avesse ripreso il suo cognome di nubile (DTF 110 II 433, 109 II 177) oppure nel caso in cui la madre si risposasse e portasse il figlio nella sua nuova famiglia (DTF 99 Ia 561).
La giurisprudenza più recente interpreta i “motivi gravi” dell’art. 30 cpv. 1 CC con maggior rigore. Così, nel 1995, il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento del nome a un figlio di genitori concubini, rilevando che l’evoluzione intervenuta negli ultimi anni riguardo alle concezioni sociali sui figli nati fuori del matrimonio non consente più di intravedere un “motivo grave” nel solo fatto che il figlio porti il nome della madre e non quello del padre. Per autorizzare un cambiamento di nome non basta più, in altri termini, un concubinato durevole tra la madre, detentrice dell’autorità parentale, e il suo compagno, nemmeno se questi è il padre biologico di altri figli che vivono nella medesima comunione domestica. Il minorenne che postula il cambiamento deve indicare concretamente, per converso, in che misura l’obbligo di portare il nome della madre (art. 270 cpv. 2 CC) gli arrechi svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi gravi (DTF 121 III 145). Identico orientamento ha adottato quest’anno il Tribunale federale, giudicando il caso di due figlie minorenni che chiedevano di sostituire il loro cognome con quello del nuovo marito della madre, alla quale esse erano state affidate dopo il divorzio. Non ravvisando motivi gravi a sostegno di tale cambiamento, il Tribunale federale ha confermato la decisione con cui l’autorità cantonale aveva respinto l’istanza (DTF del 10 settembre 1998 in re V., destinata a pubblicazione).
5. Nella fattispecie la Divisione degli interni ha accertato che dopo il divorzio l’appellante ha trascurato la figlia, la quale dal giugno 1995 si è ben integrata nella comunione domestica formata dalla madre e dall’uomo che è divenuto, nel 1997, il suo secondo marito. Tale rapporto di coppia potendosi ritenere sufficientemente stabile, non vi era motivo per non accogliere l’istanza. Ora, mal si comprende come simili considerazioni possano integrare “gravi motivi” a norma dell’art. 30 cpv. 1 CC. La decisione impugnata, per di più, sovverte l’onere di allegazione quando rimprovera all’opponente di non avere addotto “motivi sufficientemente validi da indurre l’autorità cantonale a ritenere pregiudizievole per la minore l’eventuale accoglimento dell’istanza” (act. 15, prima pagina in fondo). Incombeva alla richiedente, per vero, indicare concretamente in che misura il fatto di portare il nome del padre causi a lei stessa svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi gravi, non il contrario. Ciò premesso, rimane da esaminare se nel risultato – a prescindere dai motivi citati – la decisione impugnata resista nondimeno alla critica.
6. Nell’istanza del 2 maggio 1997 introdotta per il tramite della madre (act. 1) la richiedente aveva recato – come sottolinea anche la Divisione degli interni – argomenti di tre ordini: il desiderio di uniformare il cognome con quello della famiglia in cui essa vive e nella quale è nato il 20 ottobre 1997 il fratellastro Nicola, i legami instauratisi tra lei e il patrigno __________ __________, il progressivo distacco dal padre __________. La mera intenzione di unificare il cognome all’interno della comunione domestica, i legami affettivi creatisi con il secondo marito della madre e il disinteresse rimproverato al padre non bastano più, tuttavia, a giustificare “gravi motivi” nell’accezione dell’art. 30 cpv. 1 CC (DTF del 10 settembre 1998 in re V., consid. 3a e 3b). A prescindere dalla circostanza che l’unificazione del cognome all’interno della famiglia non è più un imperativo perseguito nemmeno dal legislatore federale (art. 160 cpv. 2 CC) – anzi, rischia di essere abbandonato (v. RSC 66/1998 pag. 290 in fondo) – determinante non è ponderare, in realtà, con quale persona o con quale nucleo familiare un minorenne abbia relazioni migliori o un attaccamento più profondo. Decisivo è sapere se continuando a portare il cognome di cui chiede il cambiamento egli subisca pregiudizi sociali, psichici, morali o spirituali. Né l’istanza del 2 maggio 1997 né la replica del 14 agosto successivo (act. 11) né le osservazioni all’appello accennano in concreto a difficoltà del genere.
7. In uno scritto autografo – senza data – accluso alla replica (act. 12) la figlia minorenne si duole di dovere spiegare a terzi perché essa ha un cognome diverso da quello della madre, di dovere precisare alla maestra chi firma i suoi compiti in classe e di non figurare nominalmente nell’elenco telefonico né sulla cassetta delle lettere. Fors’anche fastidiosi, tali inconvenienti non assurgono però a “gravi motivi”. Del resto, quanto alla diversità di cognome, non risulta che alla figlia derivi pregiudizio – tanto meno al giorno d’oggi – dicendo che il cognome __________ è quello del padre. Quanto alle pretese difficoltà di recapito telefonico o postale, una semplice iscrizione supplementare nell’annuario telefonico o sulla cassetta delle lettere basterebbe per ovviare al disagio. Si aggiunga che la ragazza ha compiuto attualmente i 16 anni e risulta sempre essere stata individuata come __________ __________. La sua necessità di essere integrata nominalmente in una famiglia appare di conseguenza, fosse pur dato qualche ulteriore svantaggio pratico oltre a quelli evocati, assai meno evidente rispetto agli inconvenienti che potrebbero riguardare bambini della prima infanzia.
8. Se ne conclude che nel caso in oggetto non soccorrono le premesse dell’art. 30 cpv. 1 CC, già in base alle argomentazioni fatte valere dalla diretta interessata, sicché il semplice consenso del padre non sarebbe bastato – comunque fosse – a legittimare il cambiamento di nome. Ciò posto, è inutile domandarsi se in concreto l’autorità amministrativa dovesse nominare alla minorenne un curatore (sopra, consid. 3), così come risulta superfluo valutare se la famiglia in cui la minorenne è inserita appaia sufficientemente stabile da giustificare un cambiamento di nome (sempre che – dato il nuovo orientamento della giurisprudenza federale – tale criterio sia ancora pertinente).
9. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, tanto in prima sede (art. 28 cpv. 1, applicabile giusta l’art. 423 cpv. 2 CPC) quanto in appello (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che il giudizio odierno segue per la prima volta un nuovo indirizzo di giurisprudenza, appare equo rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, non se ne sarebbe giustificata l’attribu-zione davanti all’autorità amministrativa, l’opponente non avendo avuto qualità di parte, e non è il caso di assegnarne nemmeno in appello. La madre della richiedente, in effetti, non ha agito a titolo personale, mentre la diretta interessata non consta disporre di patrimonio proprio, tant’è che deve fare assegnamento sui contributi alimentari del padre (corrisposti per di più in modo irregolare).
Per questi motivi,
pronuncia : I. L’appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. L’istanza volta al cambiamento di nome è respinta.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
II. Non si riscuotono tasse o spese in appello né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria