Incarto n.
11.98.00063

Lugano

11 dicembre 1998/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (disconoscimento di paternità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 maggio 1997 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________ __________ (1995), __________

(patrocinato dal curatore avv. __________ __________, __________) e

 

__________ __________ __________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

 

premesso che __________ __________ ha presentato appello il 3 aprile 1998 contro un decreto cautelare del 24 marzo 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord lo ha obbligato a versare a __________ __________ __________ l’importo di fr. 570.– mensili come previsto dal contratto di mantenimento sottoscritto tra le parti;

 

preso atto che l’appellante ha comunicato il 7 dicembre 1998 di ritirare l’appello;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

accertato che tutte le parti hanno presentato una domanda per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

considerato che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;

 

ritenuto che tale beneficio può essere accordato, invece, sia al minorenne nella misura in cui il suo curatore ha diritto a una mercede particolare per l’opera di patrocinio svolta davanti al Tribunale di appello (I CCA, sentenza del ____________________ 1992 in re S. consid. 5 con riferimenti), sia alla madre, la quale adempie il requisito dell’indigenza e si è dovuta difendere da un ricorso senza possibilità di successo;

 

osservato che la particolarità del caso induce in ogni modo a prescindere dal prelievo di tasse e spese, vista la buona volontà manifestata dalle parti nel risolvere le loro contese e la loro disagiata situazione finanziaria;

 

richiamato l’art. 151 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                     

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

 

                                   4.   Uriel __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                                   5.   __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

 

                                   6.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria