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Incarto n. |
11 dicembre 1998/rgc |
In nome |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo,
presidente, |
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segretaria: |
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __.__._____ (disconoscimento di paternità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 maggio 1997 da
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__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________ __________ (1995), __________ (patrocinato dal curatore avv. __________ __________, __________) e
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
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premesso che __________ __________ ha presentato appello il 3 aprile 1998 contro un decreto cautelare del 24 marzo 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord lo ha obbligato a versare a __________ __________ __________ l’importo di fr. 570.– mensili come previsto dal contratto di mantenimento sottoscritto tra le parti;
preso atto che l’appellante ha comunicato il 7 dicembre 1998 di ritirare l’appello;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che tutte le parti hanno presentato una domanda per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
considerato che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;
ritenuto che tale beneficio può essere accordato, invece, sia al minorenne nella misura in cui il suo curatore ha diritto a una mercede particolare per l’opera di patrocinio svolta davanti al Tribunale di appello (I CCA, sentenza del ____________________ 1992 in re S. consid. 5 con riferimenti), sia alla madre, la quale adempie il requisito dell’indigenza e si è dovuta difendere da un ricorso senza possibilità di successo;
osservato che la particolarità del caso induce in ogni modo a prescindere dal prelievo di tasse e spese, vista la buona volontà manifestata dalle parti nel risolvere le loro contese e la loro disagiata situazione finanziaria;
richiamato l’art. 151 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
4. Uriel __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
5. __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
6. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria