Incarto n.
11.1998.00064

Lugano

14 dicembre 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 marzo 1998 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________ __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________ (__________)

(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________); 

 

 

premesso che il 9 aprile 1998 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 27 marzo 1998 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato __________ __________– tra l'altro – a vendere in nome proprio e per conto di lui la particella n. __________ RFD di __________ __________, destinando il ricavato al pagamento di interessi e ammortamenti arretrati;

 

accertato che nelle sue osservazioni dell'8 maggio 1998 __________ __________ ha concluso per il rigetto dell’appello;

 

preso atto che l’appellante ha comunicato il 9 dicembre 1999 di ritirare il gravame;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG);

 

accertato inoltre che nella fattispecie si giustifica di compensare le ripetibili, così come hanno pattuito i coniugi nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

 

 

richiamato l’art. 352 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario