Incarto n.
11.98.00071

Lugano,

5 maggio 1998

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (accesso necessario e obbligo di condotta) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 settembre 1997 da

 

 

__________, __________, __________ e __________ __________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ e __________ __________, __________, e

__________ __________, __________

(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

giudicando ora sulla “decisione” del 7 aprile 1998 con cui il Pretore ha respinto due richieste dei convenuti e ha statuito sull’ammissibilità delle prove offerte;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto l’appello del 17 aprile 1998 presentato da __________ e __________ __________ con __________ __________ contro la “decisione” emessa il 7 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 16 settembre 1997 __________, __________, __________ e __________ __________, proprietari della particella n. __________del registro fondiario prodefinitivo di __________, hanno intentato causa davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei confronti di __________ e __________ __________, rispettivamente di __________ __________, proprietari delle confinanti particelle n. 692 e n. 651, per ottenere, contro versamento di fr. 5000.–, diritti di passo (pedonale e veicolare) e di condotta (acqua potabile, fognatura, telefono, gas, elettricità e televisione via cavo) a favore del loro fondo;

 

                                         che i convenuti hanno proposto di respingere in ordine la petizione per intempestività, postulando subordinatamente la sospensione del processo finché l’autorità amministrativa non avrà accertato l’urbanizzazione della particella n. __________in esito a una domanda edilizia presentata dagli attori per la costruzione di una casa bifamiliare su tale fondo;

 

                                         che con ordinanza del 6 febbraio 1998 il Pretore ha citato le parti per discutere la tempestività dell’azione e la prospettata sospensione della causa, come pure per l’udienza preliminare;

 

                                         che al contraddittorio del 3 marzo 1998 i convenuti hanno ribadito le loro domande, mentre gli attori hanno sostenuto la tempestività della causa e si sono opposti alla sospensione del processo;

 

                                         che dopo tale contraddittorio le parti hanno proceduto immediatamente all’udienza preliminare, nel corso della quale entrambe hanno notificato mezzi di prova;

 

                                         che con “decisione” del 7 aprile 1998 il Pretore ha respinto sia “l’eccezione di intempestività” sia la prospettata sospensione del processo (dispositivo n. 1), ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese ai convenuti, con obbligo di rifondere agli attori fr. 400.– per ripetibili (dispositivo n. 3), e ha statuito sulle prove offerte, ammettendone alcune e riservandosi di vagliare le altre più tardi (dispositivo n. 2);

 

                                         che contro la “decisione” citata i convenuti sono insorti con un appello del 17 aprile 1998 in cui chiedono – previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso – di accogliere la loro “eccezio-ne di intempestività”, di respingere la petizione in ordine e di riformare in tal senso il giudizio impugnato;

 

                                         che l’appello non è stato intimato agli attori;

 

 

e considerando

 

in diritto:                        che sui presupposti e sulle eccezioni processuali (art. 97 e 98 CPC), questioni d’ordine, il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC);

 

                                         che un appello contro un decreto è trattato, “se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC);

 

                                         che il giudice abilitato a conferire effetto sospensivo è, in tali circostanze, il Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 96);

 

                                         che nella misura in cui la “decisione” impugnata configura un decreto (dispositivi n. 1 e 3, come si vedrà ancora in appresso), gli atti andrebbero quindi rinviati al Pretore perché giudichi la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello;

 

                                         che in concreto si può nondimeno prescindere da tale esigenza, l’appello rivelandosi manifestamente infondato;

 

                                         che l’“intempestività dell’azione” evocata dagli appellanti riguarda invero un problema di sostanza (le condizioni poste dal diritto federale per l’ottenimento di un accesso necessario: DTF 120 II 185, 117 II 35, 110 II 17 e 125), non di forma, sicché non può costituire né un presupposto né un’eccezione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 181 CPC);

 

                                         che palesemente a torto e in base a una costruzione giuridica erronea i convenuti propongono dunque, nell’appello, di respingere la petizione in ordine;

 

                                         che, del resto, la pretesa intempestività dell’azione non costituirebbe nemmeno un’eccezione di merito, poiché non conferisce agli appellanti il diritto soggettivo di opporsi a una domanda di accesso necessario, ma connota solo un ordinario mezzo di difesa;

 

                                         che i dispositivi n. 1 (con cui il Pretore ha respinto l’“eccezione di intempestività”) e n. 3 (con cui il Pretore ha giudicato sulle spese, il cui ammontare non è contestato) meritano quindi conferma, mentre irricevibile è l’appello nella misura in cui è diretto – per altro senza motivazione – contro la mancata sospensione del processo (oggetto a sua volta del dispositivo n. 1) e il novero delle prove ammesse (dispositivo n. 2), al cui riguardo la “deci-sione” impugnata configura un’ordinanza (art. 107 e 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

 

                                         che le spese del giudizio odierno, commisurate all’entità della controversia, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli attori, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;

 

 

richiamato l’art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui la “decisione” impugnata costituisce un decreto, l’appello è respinto e il decreto è confermato. Per il resto l’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria