Incarto n.:
11.98.00086

Lugano

14 dicembre 1998/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di collazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 16 dicembre 1996 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________, e

__________ __________, __________

(patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________);

 

 

premesso che __________ __________ ha presentato appello il 15 maggio 1998 contro una sentenza del 30 aprile 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto un’istanza di restituzione in intero del 18 marzo 1998 e ha parzialmente accolto una petizione del 16 dicembre 1996;

 

richiamati il decreto 27 maggio 1998 con cui la presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello e l’ordinanza 2 giugno 1998 con la quale essa ha sospeso la procedura di appello, le parti essendo in trattative per risolvere in via extragiudiziaria la vertenza;

 

preso atto che l’appellante ha comunicato il 10 dicembre 1998 di ritirare il gravame;

 

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

 

accertato che in concreto non si giustifica di attribuire ripetibili alle appellate, la procedura essendo stata sospesa prima ancora dell’intimazione del gravame;

 

ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà delle parti nel risolvere il loro contenzioso (art. 21 LTG);

 

richiamato l’art. 352 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria