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Incarto n. |
6 maggio 1999/rgc |
In nome |
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composta dei giudici: |
G.
A. Bernasconi, vicepresidente, |
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segretaria: |
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __.__.______ (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza dell’11 maggio 1998 dall’
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Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Lugano (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
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contro |
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__________ __________, __________ (rappresentata da __________ __________, __________); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 giugno 1998 presentato dalla __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 3 luglio 1998 presentato dall’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’edizione __________/__________di __________ -__________ la rivista __________ __________, __________ __________ per le __________ e i __________, ha dedicato tre doppie pagine a un tema definito “__________ __________ __________ ”. Sotto il titolo “__________ __________ __________ __________ __________ ” le pagine 4 e 5 recano il sottotitolo “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________. __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ”. A pagina 4 si tratta, in particolare, di monopolio immobiliare, di tariffe dei notai e degli effetti che comporterà l’introduzione di nuove norme contro la criminalità. La pagina 5 e parzialmente la pagina 8 (in fine) riportano un’intervista rilasciata dal __________ dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, avv. __________ __________. Quanto alle pagine 6 e 7, esse sono intitolate “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ” con il sottotitolo “__________, __________, ‘______________________________ __________ ”. Chi si affida al primo avvocato che capita può subire grosse perdite finanziarie. In un riquadro di spalla si legge inoltre un articolo intitolato “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ”. A pagina 8, sotto il titolo “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________. __________ __________ __________ ____________________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________”, figura un’intervista ai due legali citati. Infine la pagina 9 è dedicata al tema “__________ __________ __________ __________ __________ ”.
B. Il 17 aprile 1998 l’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, ritenutosi leso nella sua personalità dai predetti articoli, ha chiesto al redattore responsabile della rivista di pubblicare una risposta. Il 19 aprile 1998 la redazione di __________ __________ vi si è rifiutata, giudicando il testo proposto non conforme alla legge, ma si è dichiarata disposta a pubblicare un riassunto della risposta (da lei stessa preparato) in un’altra rubrica della rivista. Due successive richieste di pubblicare la risposta sono state nuovamente respinte.
C. L’11 maggio 1998 l’Ordine degli avvocati ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di ordinare a __________ __________, società editrice di __________ __________, di pubblicare sotto comminatoria dell’art. 292 CP, su due pagine intere, i testi: “__________ -__________: __________ __________ __________ __________ __________ ” (con due riquadri intitolati “__________ __________ __________ ‘____________________’” e “__________ __________ __________ ”) e “__________ __________ __________ ”. All’udienza del 19 maggio 1998 __________ __________ si è opposta all’istanza. Non dovendosi assumere prove, la discussione finale ha avuto luogo il giorno stesso.
D. Con sentenza del 2 giugno 1998 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ordinato a __________ __________ di pubblicare nel successivo numero dell’edizione ticinese di __________ __________, l’articolo “__________: __________ __________ __________ __________ __________ ”, con obbligo di inserirlo nella parte redazionale della rivista, di conferire identica evidenza grafica ai titoli oggetto della risposta e di designare la risposta come tale. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 350.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Insorta contro la citata sentenza con un appello dell’11 giugno 1998, __________ __________ chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – la reiezione integrale dell’istanza e la conseguente riforma del giudizio pretorile. Nelle sue osservazioni del 3 luglio 1998 l’Ordine degli avvocati conclude per il rigetto dell’appello e con appello adesivo postula la modifica della sentenza impugnata, nel senso di accogliere interamente la sua istanza.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
1. Per gli art. 28l cpv. 4 CC e 429e cpv. 2 CPC l’appello contro una sentenza che ordina la pubblicazione di una risposta non ha effetto sospensivo. Ciò non toglie che l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione sia legittimata a ricorrere anche quando la risposta ordinata dal primo giudice sia già stata pubblicata (DTF 114 II 386 consid. 3; Hotz, Kommentar zur Recht auf Gegendarstellung, Berna e Stoccarda 1987, pag. 116; Barrelet, Droit suisse des mass media, Berna 1987, n. 695). Dottrina praticamente unanime riconosce inoltre all’impresa che è tenuta a diffondere una risposta e che esce vittoriosa da una procedura di ricorso il diritto di rendere pubblico l’esito del giudizio (Hotz, op. cit., pag. 116; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n. 1724; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4ª edizione, n. 6.4.4.5.7b, pag. 171; Schweizer, Freie Medienordnung und Individualsphärenschutz: Erfahrungen mit dem Gegendarstellungsrecht, in: AJP 1994 pag. 1099, n. 90). Ciò posto, nulla osta all’esame dell’appello nel merito.
2. Secondo l’art. 28g cpv. 1 CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti. Il diritto di risposta ha lo scopo di far pervenire alla medesima cerchia di persone che ha preso conoscenza dell’esposto la versione dei fatti fornita dall’interessato, nel più breve tempo possibile e secondo uguali modalità (DTF 123 III 151 consid. 4b; Tercier, op. cit., n. 1245; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2ª edizione, n. 671). Giusta l’art. 28h cpv. 1 CC il testo della risposta deve limitarsi concisamente all’oggetto dell’esposizione contestata, in ossequio al principio “fatto contro fatto” (DTF 123 III 150 consid. 4b). Allegando la propria versione, la persona toccata nella sua personalità può far valere anche elementi nuovi, sempre che siano in rapporto diretto con quelli contestati. La risposta non è destinata invece a esprimere giudizi di valore, commenti o polemiche (Bucher, op. cit., n. 714-717; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione n. 696). Si considera “fatto” tutto ciò che si è prodotto nella realtà e che può essere – almeno in teoria – oggetto di osservazione o di verifica (DTF 114 II 385 consid. 4; Tercier, op. cit., n. 1406 segg.; Rodondi, Le droit de réponse dans les médias, tesi, Losanna 1991, pag. 149 segg.). Il diritto di risposta è quindi un mezzo per rettificare in contraddittorio fatti inesatti, incompleti o imprecisi; esso permette di dare un’esposizione dei fatti differente da quella litigiosa, senza per altro costituire un diritto alla verità (Bucher, op. cit., n. 672; Barrelet, op. cit., pag. 212).
3. Il Pretore ha ordinato la pubblicazione del testo “__________: __________ __________ __________ __________ __________ ” (senza i due riquadri) ritenendo che la risposta, pur essendo generica e non riprendendo in modo sistematico gli elementi contestati, intende dare una diversa visione dei medesimi fatti pubblicati nella rivista. L’ap-pellante insorge contro tale opinione e afferma che l’istante ha già avuto la possibilità di esprimere la sua versione dei fatti, né ha mai precisato quali sono i fatti contestati, e che un’immagine “poco edificante” della professione non è sufficiente per ottenere un diritto di risposta. Il titolo della risposta conterrebbe inoltre un’affermazione manifestamente inesatta nel senso dell’art. 28h cpv. 2 CC, in diverse frasi sarebbero contenuti giudizi di valore e gran parte del testo esulerebbe da una risposta all’esposizione di fatti presentati con gli articoli controversi.
4. Nella misura in cui reputa che l’Ordine degli avvocati non ha diritto di risposta poiché la rivista già riportava un’intervista del suo presidente, l’appellante sostiene un’argomentazione che non può essere condivisa. Certo, il diritto di risposta non sussiste se la persona toccata nella sua personalità ha già avuto modo di fornire la sua versione dei fatti (DTF 120 II 273; Bucher, op. cit., n. 716; Hotz, op. cit., pag. 71; Tercier, op. cit., n. 1449-1451). In concreto non si può disconoscere tuttavia che nel commento a pagina 4 e 6 della rivista le dichiarazioni riprese dall’intervista del presidente dell’Ordine risultano straniate dal contesto nel quale erano state rilasciate, ciò che ne stravolge il senso e la portata. Per di più il contenuto degli articoli predetti si sospinge ben oltre gli argomenti trattati nell’intervista e a tale riguardo il presidente dell’Ordine non ha avuto modo di esprimersi, anche perché l’intervista è stata concessa prima della pubblicazione, pur essendo apparsa in contemporanea. Su questo primo punto l’appello è destituito pertanto di buon diritto.
5. Nell’articolo intitolato “__________ __________ __________ __________ __________ ” si sottolineava il fatto che “__________ __________ __________ __________ __________ incassato __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ -__________ __________ __________ ” (doc. B, pag. 4). Alle pagine 6 e 7, sotto il titolo “__________ __________ __________ __________ __________ __________ ”, si affermava – finanche nel sottotitolo – che “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ” __________ a “__________, __________, ‘______________________________”. Accuse del genere non potevano rimanere senza risposta. Il problema è che, di fronte ad asserzioni tanto gravi, il testo presentato dall’istante si limita a descrivere quali sono i requisiti per ottenere un brevetto d’avvocato nel Ticino, quali sono i presupposti per svolgere la libera professione, quali condizioni deve adempiere un avvocato per essere iscritto all’albo cantonale, quale controllo esercita l’Ordine e lo Stato sull’attività degli avvocati e quali provvedimenti disciplinari possono essere applicati in caso di violazioni deontologiche.
Si tratta di un esposto assolutamente generico, che non dà una versione dei fatti diversa da quella pubblicata e che, anzi, neppure si confronta con il contenuto di quanto è apparso. Invano si cercherebbe nel testo l’indicazione di fatti inesatti o falsi, una versione che vi si contrapponga e che li chiarisca o li corregga. La pretesa risposta si esaurisce in un quadro generale di valore informativo sulla professione dell’avvocato e sugli organi preposti al controllo della disciplina professionale. Esso non entra in argomento sui rimproveri mossi dalla rivista né consente di formarsi in qualche modo una diversa convinzione sul tema. Anche le spiegazioni sul funzionamento degli organi di controllo e le relative mansioni rimangono in astratto e non sono correlate all’articolo della rivista, che tali organi neppure metteva in causa. Nelle circostanze descritte il testo litigioso non può formare oggetto di risposta (Messaggio del Consiglio federale in: FF 1982 II pag. 666; DTF 119 II 108 consid. 3b, 114 II 292; Hotz, op. cit., pag. 74; Tercier, op. cit., n. 1472 segg.; Pedrazzini/ Oberholzer, op. cit., n. 6.4.4.5.5, pag. 167), ciò che rende inutile domandarsi se – come asserisce la convenuta – il testo contenga anche giudizi di valore o affermazioni inesatte. Certo, dandosi il caso il testo di una risposta può essere adattato o emendato dal giudice. In concreto però un’operazione del genere non sarebbe fattibile: occorrerebbe infatti riscrivere l’intero pezzo, operazione che non può ragionevolmente pretendersi dal giudice, il quale può apportare solo modifiche d’ordine redazionale (DTF 119 II 108 consid. 4e; DTF 117 II 5 consid. 2c e 117 II 121; Tercier, op. cit., n. 1714). Al proposito l’appello è provvisto quindi di fondamento.
II. Sull’appello adesivo
6. Il Pretore ha respinto la pubblicazione degli altri tre testi proposti (i due riquadri intitolati “__________ __________ __________ ‘____________________” e “__________ __________ __________ ”) e l’articolo “__________ __________ ” con l’argomento che contengono fatti nuovi, troppo lontani dall’esposizione di quelli contestati, e che all’ultimo testo difetta il carattere di concisione richiesto dalla legge. L’appellante adesivo contesta l’opinione del Pretore e chiede la pubblicazione di tutti e tre i testi.
a) Il riquadro “__________ __________ __________ ‘____________________’” riproduce parte di quanto prescrive l’art. 3 cpv. 2 LAvv, elencando i casi in cui chi postula l’iscrizione all’Albo degli avvocati non è considerato godere di ottima reputazione. Si tratta di un testo talmente generico da risultare inidoneo già di primo acchito a un diritto di risposta. Di fronte ad accuse di sostanziale disonestà, non si vede invero come la semplice riproduzione di una norma di legge permetterebbe al lettore di farsi un’opinione diversa da quella pubblicata. Analoghe considerazioni valgono per il riquadro “__________ __________ __________ -__________ ”, che si limita a riprendere la formula prevista per il giuramento che un avvocato ticinese deve prestare secondo l’art. 27 RAvv.
b) Per quanto riguarda il testo “__________ __________ __________ ”, esso è inteso a fronteggiare l’articolo che la rivista ha pubblicato sotto il titolo “__________ __________ __________ __________ __________ __________ ”, costituito da una trentina di righe (oltre il titolo) e occupante meno di un terzo di pagina. A prescindere dalla sua lunghezza, però, esso fornisce solo a tratti una versione dei fatti diversa rispetto a quella pubblicata. All’atto pratico esso si dilunga in un’esposizione sull’impegno e sugli aspetti socialmente positivi di un avvocato che si occupa di politica, aggiungendo fatti nuovi che non trovano alcun riscontro nel testo dell’articolo apparso e diffondendosi in considerazioni che non stanno in diretta connessione quanto pubblicato. Del resto, anche secondo il parere di __________ __________ (doc. 7, pag. 3), il testo proposto sarebbe ammissibile solo in minima parte, limitatamente ad alcuni stralci. Ordinare un diritto di risposta in condizioni del genere non è possibile.
c) Come si è già accennato, il testo di una risposta potrebbe di per sé essere modificato o migliorato (DTF 119 II 108, 117 II 4e con rinvii). Nel caso specifico tuttavia ciò trascenderebbe manifestamente le attribuzioni del giudice, giacché si imporrebbero modifiche tanto importanti da non poter essere elaborate dal tribunale. Anche al riguardo l’appello adesivo si dimostra così inconsistente e deve essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
7. Gli oneri processuali vanno a carico dell’attore (art. 148 cpv. 1 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione, con obbligo di rifondere alla convenuta un’adeguata indennità per ripetibili. L’ammontare di tale indennità tiene conto della circostanza che essa non si è dovuta avvalere di un legale e rimunera il dispendio di tempo necessario per difendere le sue ragioni davanti al tribunale. Non si assegnano indennità per la procedura adesiva, lo scritto del 20 luglio 1998 non potendo essere assimilato a osservazioni. La tassa di giustizia è commisurata all’importanza del litigio e all’impegno che la trattazione del caso ha richiesto all’autorità di ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 45.– sono poste a carico dell’Ordine degli avvocati, che rifonderà alla controparte fr. 700.– a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50. –
fr. 300.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, che rifonderà all’appellante fr. 500. – per ripetibili.
III. L’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
V. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria