Incarto n.
11.1999.00105

Lugano,

30 maggio 2000/ld

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

visto l'appello del 12 agosto 1999 presentato da

 

 

__________, __________

(patrocinata dall'avv. __________, __________)

 

 

contro

 

la sentenza del 2 agosto 1999 (inc. __.__.______) con cui il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato in luogo e vece del Pretore l'amministrazione dell'eredità lasciata da __________ (1946–1999), su istanza di

 

 

__________, __________

(patrocinata dall'avv. __________, __________);

 

 

preso atto che con lettera del 15 maggio 2000 l'appellante ha dichiarato di ritirare il ricorso per intervenuto accordo fra le parti, dichiarando di assumere gli oneri processuali e proponendo di compensare le ripetibili;

 

ricordato che con ordinanza del 18 maggio 2000 il giudice delegato ha fissato all'appellata un termine di 5 giorni per esprimersi sulla prospettata compensazione delle ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come tacito accordo;

 

accertato che nel termine predetto l'appellata è rimasta silente;

 

considerato che gli oneri processuali vanno adeguatamente ridotti per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                         Il segretario