Incarto n.:
11.1999.00111

Lugano

10 agosto 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 1° luglio 1996 da

 

 

__________, già in __________

(patrocinato dall'avv. __________, __________) 

 

 

contro

 

 

__________, __________

(patrocinata dall'avv. __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 24 giugno 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ il 6 settembre 1999;

 

                                         3.   Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ con le osservazioni del 4 ottobre 1999;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1966) e __________ (1967), cittadini italiani, si sono sposati a __________ con __________ (Provincia di Como) il __________ 1988. Dal matrimonio sono nate __________ (__________1989), __________ (__________1991) e __________ (__________1997). Il marito, meccanico, ha lavorato presso il __________ a __________ fino all'agosto del 1998, dopo di che si è licenziato ed è rientrato in Italia. La moglie ha esercitato l'attività di venditrice a tempo parziale fino alla nascita della terza figlia. Essa si è rivolta l'11 aprile 1991, il 2 agosto 1991 (inc. __________spec.), il 7 novembre 1991 (inc. __________ spec.) e il 21 agosto 1992 (inc. __________spec.) al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per il tentativo di conciliazione e l'adozione di provvedimenti cautelari. Ogni volta i coniugi si sono riconciliati e hanno ripreso la vita comune.

 

                                  B.   Il 21 aprile 1995 __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e per ottenere misure provvisionali. Statuendo il 24 aprile 1995 senza contraddittorio, il Pretore le ha affidato le figlie __________ e __________a, riservato il diritto di visita del padre, le ha assegnato l'appartamento coniugale e ha stabilito un contributo di mantenimento mensile di fr. 300.– per lei e di fr. 600.– per ogni figlia. L'assetto cautelare è stato più volte modificato, da ultimo all'udienza del 16 gennaio 1996, quando le parti si sono accordate su un contributo alimentare di fr. 200.– per la moglie e di fr. 600.– per ogni figlia, sull'affidamento di __________ e __________ alla madre e sul diritto di visita del padre in un fine settimana ogni due, oltre ad alcuni giorni per le vacanze di Pasqua. Il 18 gennaio 1996 il Pretore ha adeguato a tali accordi un ordine di trattenuta dallo stipendio emanato il 21 giugno 1995. In esito a un'istanza di modifica presentata dalla moglie il 10 aprile 1996, con decreto del 5 maggio 1996 il Pretore ha limitato il diritto di visita del padre a un giorno ogni due settimane, fissando inoltre un periodo di visita di quindici giorni per le vacanze estive (inc. __________ spec.).

 

                                  C.   Nel frattempo, il 17 gennaio 1996, __________ ha instato a sua volta per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il medesimo giorno. Il 1° luglio 1996 egli ha promosso azione di divorzio, proponendo l'affidamento delle due figlie alla madre, riservato un suo diritto di visita da esercitare un fine settimana ogni quindici giorni, oltre a due settimane durante le vacanze estive e una alternativamente a Natale o Pasqua, e offrendo per ciascuna figlia un contributo alimentare mensile di fr. 500.– fino al compimento dei dodici anni, di fr. 600.– fino ai sedici e di fr. 700.– fino alla maggiore età. Egli ha postulato inoltre l'assegnazione di parte del mobilio e, contestualmente, la concessione dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 24 ottobre 1996 __________ ha domandato a sua volta il divorzio e l'affidamento della prole, con un diritto di visita del padre limitato a un giorno ogni quindici, a 15 giorni durante le ferie estive e a una settimana a Natale o Pasqua. Essa ha pure rivendicato un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 700.– fino al sedicesimo anno di età e di fr. 800.– fino al termine degli studi, una pensione alimentare di fr. 500.– per sé fino al compimento del sedicesimo anno di età della figlia minore, oltre all'assegnazione del mobilio coniugale e fr. 4'000.– in liquidazione del regime dei beni, sollecitando anch'essa l'ammissione al gratuito patrocinio. Nel successivo scambio di allegati il marito ha ribadito le proprie domande, mentre la moglie ha addotto di essere in attesa del terzo figlio, adeguando di conseguenza le proprie richieste concernenti la prole e postulando un contributo di fr. 1'200.– mensili per sé.

 

                                  D.   Il __________ 1997 è nata __________. Su istanza 18 dicembre 1997 di __________, il 22 dicembre 1997 il Pretore ha modificato il contributo cautelare in fr. 500.– per ogni figlia e per la madre, aumentando di conseguenza a fr. 2'000.– la trattenuta di stipendio. L'11 marzo 1998 egli ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ di nominare un curatore ad hoc per sorvegliare le relazioni personali tra padre e figlie. Il diritto di visita dell'attore è stato sospeso con decreto cautelare del 25 settembre 1998 ed è poi stato ripristinato il 20 gennaio 1999, riservata la disciplina dell'esercizio delle relazioni personali per mezzo della curatrice delle figlie. A un'udienza del 9 dicembre 1998 i coniugi si sono dati atto di non vantare più alcuna reciproca pretesa per la liquidazione del regime dei beni.

 

                                  E.   Esperita l'istruttoria di merito, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo rinunciando al dibattimento finale. Nel suo allegato dell'8 aprile 1999 __________ ha ribadito la domanda di divorzio e la proposta di affidare le figlie alla madre, ha offerto un contributo mensile di fr. 500.– per ogni figlia e ha postulato un diritto di visita esteso a un fine settimana ogni due, a quattro settimane durante le ferie estive e a una settimana alternativamente a Natale o Pasqua. Egli ha dato atto che la liquidazione del regime matrimoniale era avvenuta in separata sede. Nelle sue conclusioni del 15 aprile 1999 __________ ha confermato la propria richiesta di divorzio, postulando l'affidamento delle figlie e la designazione di un curatore delle relazioni personali col padre. Essa ha rivendicato per ogni figlia un contributo di fr. 525.– mensili fino al compimento del sesto anno, di fr. 753.– mensili fino al dodicesimo, di fr. 780.– mensili fino al sedicesimo e di fr. 975.– mensili fino al termine della loro formazione, oltre una partecipazione alla metà delle spese straordinarie. La convenuta ha pure chiesto una pensione alimentare per sé di fr. 1'500.– mensili fino al settembre del 2003 e di fr. 500.– mensili fino al settembre del 2013, dando atto che, per quanto atteneva alla liquidazione del regime dei beni, ciascun coniuge era proprietario di ciò di cui era in possesso.

 

                                  F.   Statuendo il 24 giugno 1999, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato le figlie alla madre e ha chiesto all'autorità tutoria di nominare un curatore per la sorveglianza del diritto di visita del padre. Egli ha poi fissato il contributo alimentare per ogni figlia in fr. 500.– indicizzati e ha concesso a entrambe le parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata __________ è insorta con un appello del 6 settembre 1999 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'aumento dei contributi per ogni figlia rispettivamente a fr. 525.–, fr. 735.–, fr. 780.– e fr. 975.– mensili secondo la fascia di età, la partecipazione del padre a metà delle spese straordinarie per la prole e la concessione di una pensione alimentare per sé di fr. 1'500.– indicizzati fino al settembre 2003 e di fr. 500.– fino al settembre 2013. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 1999 __________ propone di respingere l'appello, postulando anch'egli l'assistenza giudiziaria.

 

                                  H.   Con ordinanza del 19 ottobre 2000 la presidente di questa Camera ha chiesto alle parti di aggiornare la documentazione sui rispettivi redditi e fabbisogni dal 1998. Il 2 e il 7 novembre 2000 __________ ha prodotto la documentazione richiesta, che è stata acquisita agli atti (doc. A-I). __________ ha presentato il 30 novembre 2000 delle nuove conclusioni, postulando l'assunzione di ulteriori prove. La presidente della Camera ha respinto le prove da lui offerte con ordinanza del 30 novembre 2000. Le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi sui nuovi documenti e hanno rinunciato al dibattimento finale.

 

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). In concreto sono ancora litigiosi i contributi alimentari per la moglie e per le figlie, mentre i dispositivi sul divorzio, l'affidamento della prole e le relazioni personali, così come la liquidazione del regime dei beni, non sono più in discussione e sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 148 CC).

 

                                   2.   Per tutto quanto riguarda i figli minorenni il diritto federale impone il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò gli consente di assumere prove d'ufficio anche in appello, come prevede ora esplicitamente il nuovo art. 419b CPC. In concreto la presidente della Camera ha chiesto alle parti di produrre la documentazione attestante i rispettivi redditi e fabbisogni dal 1998, per aggiornare i dati agli atti. L'appellante ha inviato i documenti richiesti, mentre l'attore con il memoriale del 30 novembre 1999 ha offerto nuovi mezzi di prova (il richiamo del proprio incarto di disoccupazione, l'audizione dei suoi genitori e del precedente datore di lavoro, oltre all'interrogatorio formale della moglie). Ora, il principio inquisitorio è inteso alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 104 n. 14.10), rispettivamente a evitare che un genitore assuma oneri esorbitanti. Non è destinato invece a sollevare un genitore dalle proprie responsabilità processuali. La giurisprudenza ha già rammentato, in effetti, che tale principio non esonera la parte in causa dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; DTF 123 III 329 in fondo). I fatti addotti dall'interessato non sono nuovi e non trova pertanto applicazione l'art. 138 cpv. 2 CC. Le circostanze del suo licenziamento, il suo trasferimento in Italia e le possibilità di lavoro della moglie erano note al Pretore ed erano già state discusse in prima sede. Come si vedrà in seguito, inoltre, gli atti sono sufficienti per statuire, senza che sia necessaria un'istruttoria complementare.

                                        

                                   3.   Per l'art. 144 cpv. 2 CC i figli sono personalmente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, sempre che la loro età o motivi gravi vi si oppongano. Dal fascicolo processuale non risulta che le figlie siano state sentite dal Pretore. Già quando il Pretore ha statuito, prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, i minori in grado di formarsi una propria opinione dovevano essere ascoltati nelle procedure che li concernevano (DTF 124 II 90, 361). In questa sede rimane litigioso solo il calcolo dei contributi alimentari per le figlie e per la moglie. In tal caso i figli sono da interpellare solo nella misura in cui l'obbligo di mantenimento dipenda anche dalle loro inclinazioni e dai loro interessi scolastici o professionali (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Ciò non si verifica nella fattispecie, giacché le figlie, che hanno rispettivamente 12, 10 e 4 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte professionali. D'altra parte la valutazione di particolari interessi delle figlie (hobby, sport ecc.) nemmeno si pone, vista la scarsa disponibilità finanziaria dei genitori. Non è quindi necessario procedere in appello all'audizione delle due figlie maggiori. 

 

                                   4.   Il Pretore, accertato che il reddito dell'attore era precario e incostante, ha ritenuto che l'importo da lui offerto di fr. 500.– mensili per ciascuna figlia appariva proporzionato alle effettive potenzialità e al fabbisogno di costui. Egli ha poi valutato che la disponibilità economica del padre non eccedeva il 120% del suo fabbisogno allargato, dopo avere dedotto dal reddito il contributo in favore delle figlie. Ha pertanto respinto la richiesta di contributo alimentare per la moglie, reputando che essa potrà in un futuro non lontano riprendere almeno parzialmente un'attività lucrativa.

 

                                   5.   L'appellante asserisce che per definire il contributo destinato alle figlie occorre fare riferimento alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo (che al momento dell'appello prevedevano un fabbisogno in denaro di fr. 525.– mensili fino ai sei anni, di fr. 735.– mensili fino ai 12 anni, di fr. 780.– mensili fino ai 16 anni e di fr. 975.– mensili in seguito). A mente sua all'attore deve inoltre essere computato un reddito ipotetico di fr. 4'650.– mensili, avendo egli abbandonato volontariamente il posto di lavoro, e un fabbisogno minimo di fr. 1'200.–, tenuto conto della sua residenza in Italia. L'attore disporrebbe pertanto di mezzi sufficienti per coprire il fabbisogno delle figlie e per versarle una pensione alimentare di fr. 1'500.– mensili fino al 30 settembre 2003, quando la figlia minore compirà il sesto anno ed essa potrà ricominciare un'attività professionale a tempo parziale, e di fr. 500.– mensili dall'ottobre 2003 al 30 settembre 2013, da adeguare all'evoluzione del rincaro.

                                     

                                   6.   Nella procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 133 CC; Wirz, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 133 CC). Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo alimentare per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, deve tenere conto della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 3 ad art. 285 CC). Secondo le circostanze potrà anche essere tenuto conto, in luogo e vece del reddito effettivo, di quello ipoteticamente conseguibile facendo uso di buona volontà (Wullschleger, op. cit., n. 26 ad art. 285 CC con rinvii; cfr. pure Hegnauer in: op. cit., pag. 158, n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC).

 

                                   7.   Nella fattispecie il primo giudice non ha accertato il reddito del marito. L'appellante sostiene che occorre dipartirsi da un guadagno ipotetico di almeno fr. 4'600.– mensili. La censura non è del tutto sprovvista di buon fondamento. Per consolidata giurisprudenza, il giudice può fondarsi su un reddito maggiore di quello effettivamente ritratto dal debitore della prestazione alimentare nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevole (DTF 121 III 299; 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 125 CC). Il computo di un reddito potenziale si giustifica, in particolare, quando il debitore ha ridotto deliberatamente le proprie entrate senza valida giustificazione (Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC).

 

                                         a)  Dal fascicolo processuale risulta che l'attore, meccanico, ha lasciato il posto di lavoro presso il __________ di __________ alla fine agosto 1998 (lettera del 12 agosto 1998 del __________ a, nel fascicolo “atti diversi”). Egli si è poi trasferito in Italia presso i propri genitori, rinunciando a chiedere indennità di disoccupazione e occupandosi – a suo dire – di attività lucrative occasionali come carrozziere, autista, lavoratore terriero (verbale del 9 dicembre 1998, pag. 23). L'attore non ha quantificato le sue entrate neppure approssimativamente, nonostante la richiesta della presidente di questa Camera, né ha contestato di essersi licenziato spontaneamente, salvo sostenere di esservi stato indotto dalla situazione conflittuale con la moglie. A suo dire lo stesso datore di lavoro aveva intenzione di mettere fine al contratto per la mancanza di motivazione da parte sua. L'affermazione, formulata solo in questa sede, non è tuttavia sorretta da alcun elemento probatorio.

 

                                         b)  Sia come sia, è appena il caso di rilevare che la pretesa mancanza di concentrazione e di motivazione sul posto di lavoro non giustifica – e da lungi – l'abbandono dell'attività. La libera scelta di una professione trova i suoi limiti, invero, nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Ammettere che un coniuge possa lasciare l'impiego perché attraversa difficoltà coniugali significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Ciò non è ammissibile, tanto meno se si considera che l'attore neppure ha fatto uso del proprio diritto alle indennità di disoccupazione né ha ritrovato un'occupazione stabile, nonostante la giovane età (35 anni) e l'esperienza professionale. Occorre pertanto riferirsi allo stipendio da egli percepito prima dell'autolicenziamento. Ora, dalle schede di salario fornite dal datore di lavoro (doc. O, richiami “V” dal __________) risulta che l'attore conseguiva un reddito lordo di fr. 4'300.– mensili, oltre alla tredicesima. Dedotti gli oneri sociali e considerato che gli assegni da famiglia sono ora incassati direttamente dalla madre, il reddito netto determinante per il calcolo del contributo alimentare ammonta a fr. 4'100.– mensili.    Dagli atti non risulta invece che egli possegga alcuna sostanza (richiami “IV” dall'Ufficio di tassazione; art. 143 n. 1 CC).

 

                                   8.   L'appellante sostiene che il fabbisogno del marito, che vive oggi in Italia presso i genitori, ammonta al massimo a fr. 1'200.– mensili, tenuto conto del minor costo della vita oltre confine. L'appellato si conferma invece nel fabbisogno minimo esposto nella petizione, quando viveva a __________, indicato in fr. 2'800.– mensili, incluso il supplemento del 20%. La sua tesi non è priva di fondamento. Dovendo computargli il reddito ipotetico che avrebbe percepito mantenendo l'impiego a __________, appare corretto riconoscergli parimenti il fabbisogno ipotetico che avrebbe dovuto sostenere per percepire quell'entrata. Del resto la metodica per il calcolo del contributo alimentare, di diritto federale, va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297).

 

                                         Ne segue che le necessità di lui, anch'esse ipotetiche, vanno stimate in fr. 1'870.– mensili: fr. 1'100.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 600.– per le spese di locazione e di riscaldamento (doc. E), fr. 70.– per la cassa malati (doc. F, premio 2001 per l'assicurazione di base stimato, dedotto il sussidio per la cassa malati; cfr. consid. 10c) e fr. 100.– di spese professionali, pure stimate. Non si giustifica invece di conteggiare gli oneri fiscali, date le scarse disponibilità finanziarie (DTF 127 III 67 consid. 2b, 126 III 353 consid. 1a/aa). Al fabbisogno minimo così determinato non va aggiunto, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, un supplemento del 20%. A prescindere dal fatto che tale supplemento si applicava per il calcolo dei contributi di mantenimento dei figli maggiorenni in formazione (DTF 118 II 97, 297) e delle rendite di indigenza dell'art. 152 vCC (DTF 121 III 149; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.58 pag. 86), non per quello dei contributi alimentari in favore di figli minorenni (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb), nell'ambito del nuovo diritto del divorzio esso non trova più spazio (Hausheer in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg.; Schwenzer, op. cit., n. 33 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 74 ad art. 125 CC).

 

                                   9.   A detta del marito, la moglie avrebbe un'entrata di fr. 3'600.– mensili, sufficiente al mantenimento suo e delle tre figlie. Dalla documentazione prodotta dall'appellante in questa sede risulta invero che essa ha ricevuto nel 2000, oltre ai fr. 1'500.– mensili di contributi alimentari per le figlie, assegni di famiglia per le tre figlie di fr. 1'740.– mensili (doc. F), e fr. 696.– a titolo di assegno di prima infanzia per __________ fino al 30 settembre 2000, mese in cui essa ha compiuto i tre anni (doc. E1). I predetti importi sono però destinati a coprire il fabbisogno delle figlie e non costituiscono reddito della madre (art. 285 cpv. 2 CC; Wullschleger, op. cit., n. 21 ad art. 285 CC). Giova inoltre ricordare che gli assegni familiari – come l'assegno di base, quello per giovani in formazione o per invalidi, quello integrativo e quello di prima infanzia – sono prestazioni sociali in denaro, di carattere integrativo a sostegno degli oneri del figlio e della famiglia (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). L'assegno di base e quello per giovani in formazione o per invalidi sono riconosciuti, a determinate condizioni, al genitore che svolge un'attività lucrativa dipendente, a prescindere dal reddito percepito (art. 6 e art. 21 della legge). Per contro, gli assegni integrativi sono concessi nella misura in cui il reddito disponibile del genitore, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base e degli eventuali contributi alimentari, è inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge). Parimenti l'assegno di prima infanzia, calcolato dopo quello integrativo, è concesso solo nella misura in cui l'assegno integrativo e le entrate predette non sono sufficienti a coprire il fabbisogno minimo (art. 31 lett. c della legge). In sostanza gli assegni integrativi e quelli per di prima infanzia sono prestazioni sociali, sussidiarie rispetto all'obbligo di mantenimento dei genitori, il cui importo dipende, oltre che dalle possibilità finanziarie del genitore affidatario, anche dal contributo alimentare percepito dall'altro genitore.

 

                                         Il marito sostiene che anche alla moglie andrebbe computato un reddito ipotetico, giacché prima della nascita della terza figlia essa lavorava quale commessa a tempo parziale. A suo dire essa potrebbe riprendere l'attività già ora, affidando la piccola a famiglie diurne e, dal terzo anno di età, alla scuola dell'infanzia. Se non che, per consolidata giurisprudenza una madre non può essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa a tempo pieno finché il più giovane dei figli non abbia 16 anni, mentre un lavoro a tempo parziale entra in considerazione quando il figlio minore ha compiuto 10 anni (DTF 115 II 10; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). In concreto la stessa appellante si è dichiarata disposta a riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dal 30 settembre 2003, quando la figlia minore avrà compiuto i sei anni. Più di così non può esserle imposto, né l'appellante dispone di sostanza che possa essere considerata ai fini del contributo alimentare (doc. G prodotto in appello; art. 143 n. 1 CC).

                                     

                                10.   L'attore adduce che il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2'726.70 mensili, mentre quest'ultima rivendica, nelle conclusioni, un importo di complessivi fr. 3'592.55.

 

                                         a)  Il minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo per un debitore monoparentale con obblighi di mantenimento è stato fissato dal 1° gennaio 2001 in fr. 1'250.– mensili (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74). L'appellante espone inoltre fr. 40.– per i costi di elettricità e fr. 121.20 per il telefono e la televisione. Tali posizioni sono già comprese nel minimo di base del diritto esecutivo (FU __________/2001 del __________ __________ __________, pag. __________punto I) e non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). Tali posizioni non sono quindi ammissibili.

 

                                         b)  Non sono del pari giustificati i costi di fr. 268.30 dell'Associazione __________ per la cura delle figlie, giacché l'appellante non lavora e non ha quindi necessità di affidare le figlie a terzi. Del resto tali spese andrebbero, se mai, considerati nel fabbisogno delle figlie stesse e non in quello della madre. Né possono essere inseriti nel fabbisogno dell'appellante i costi per il posteggio (doc. A1 prodotto in appello), non avendo essa addotto – né tantomeno provato – la necessità di far uso di una vettura privata per scopi professionali o per esigenze delle bambine (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266).

 

                                         c)  Per quel che concerne la cassa malati, si giustifica di considerare solo il premio per l'assicurazione obbligatoria di base, ad esclusione di quella complementare, giacché in una situazione finanziaria precaria, come quella qui in esame, possono essere ritenute solo le assicurazioni strettamente necessarie (RDAT 1999-I pag. 207 n. 59). Il premio mensile per l'assicurazione obbligatoria di base dell'appellante nel 2000 ammontava a fr. 245.60 mensili, di cui fr. 183.30 assunti dal Cantone (doc. B prodotto in appello). Ora, il sussidio all'assicurazione malattia è una partecipazione da parte di Comuni e Cantone al pagamento dei premi di cassa malati a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste (art. 23 della legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie, LCAMal: RL 6.1.2.1). Hanno diritto al sussidio le famiglie il cui reddito determinante, pari al reddito imponibile accertato fiscalmente oltre a un quindicesimo dell'eventuale sostanza che supera i fr. 200'000.–, non supera i fr. 32'000.– annui (art. 29 lett. a e 30 LCAMal). Dal fascicolo processuale emerge che già prima della separazione il reddito imponibile familiare non superava tale soglia (richiami “IV” dall'Ufficio di tassazione). Ne deriva che in concreto si giustifica di considerare unicamente l'importo effettivamente pagato dalla convenuta, pari a fr. 62.30 mensili, l'esito del presente giudizio non modificando sostanzialmente il sussidio, date le ristrettezze finanziarie delle parti.

 

                                         d)  L'appellante espone pure nel proprio fabbisogno fr. 73.25 e fr. 63.80 mensili per assicurazioni delle figlie. In una situazione finanziaria precaria, tuttavia, possono essere ammesse solo le assicurazioni strettamente necessarie, ciò che non appare il caso in concreto. Nel proprio fabbisogno la convenuta inserisce pure fr. 820.– di minimo vitale per le figlie e i rispettivi premi di cassa malati. Tali spese rientrano però nel fabbisogno delle figlie, determinato in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, e non sono quindi da inserire nel fabbisogno del genitore affidatario (da ultimo: I CCA, sentenza del 27 settembre 2000 in re R., consid. 5c; Hausheer/Spycher, op. cit., allegato 2, pag. 660; raccomandazioni citate, edizione 2000, pag. 11).

 

                                         e)  Per la locazione la convenuta paga fr. 860.– mensili, incluso l'acconto delle spese accessorie (doc. A prodotto in appello). In tale importo è però compreso l'onere locativo per le figlie, già conteggiato nel rispettivo fabbisogno. Si giustifica dunque di calcolare per l'appellata unicamente l'onere di alloggio presumibile ch'essa avrebbe se abitasse da sola, valutabile in fr. 600.– mensili, pari a quello riconosciuto al marito (FamPra.ch 1/2000 pag. 135).

 

                                         f)   La convenuta quantifica in fr. 100.– il proprio onere fiscale. Trattandosi di una famiglia in condizioni finanziarie precarie, nondimeno, l'onere fiscale non deve essere considerato (DTF 127 III 67 consid. 2b, 126 III 353 c. 1a/aa). In definitiva, quindi, il fabbisogno dell'appellante ammonta a fr. 1'920.– mensili (fr. 1'250.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 70.– per il premio di cassa malati stimato, fr. 600.– per le spese di locazione e di riscaldamento).

 

                                11.   Il Pretore non ha stabilito il fabbisogno delle figlie. L'appellante sostiene che esso va calcolato conformemente alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, edizione 1996. La critica non è priva di pertinenza. Per prassi costante questa Camera si ispira alle citate raccomandazioni, applicandovi i necessari correttivi e adattandole alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). La versione più aggiornata delle citate raccomandazioni, edita nel gennaio 2000, indica per una fratria di tre un fabbisogno in denaro di fr. 940.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 1'070.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 1'340.– mensili fino ai 18 anni.

 

                                         Il marito obietta che gli importi indicati dalle note raccomandazioni devono essere notevolmente ridotti per tenere conto del minor costo della vita in Ticino e del basso reddito familiare. La moglie rileva che prossimamente essa riprenderà a lavorare ragione per cui i redditi familiari ammonteranno a fr. 6'650.– mensili. La tesi dell'appellante è ai limiti della temerarietà, se si considera che essa medesima afferma di non poter ancora lavorare, dovendosi occupare della figlia minore. La contestazione, ad ogni modo, non è rilevante, poiché i fabbisogni figuranti nell'edizione 2000 delle note raccomandazioni non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a valori medi nazionali (pag. 10). Il reddito familiare considerato dalle raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale, al punto che i fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per le famiglie in situazioni finanziarie modeste (cit. loc.), come è il caso in concreto. In siffatte circostanze, non vi è motivo per ridurre i fabbisogni medi per i figli. Il fabbisogno, del resto, non si confonde con il contributo effettivamente dovuto, che va stabilito in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid 3b/bb ).

 

                                12.   L'obbligo di mantenimento sorto con il matrimonio cessa di principio con il divorzio, indipendentemente dalla colpa dell'uno o dell'altro coniuge (art. 125 cpv. 1 CC; Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 39). L'art. 125 cpv. 1 CC pone il principio per cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (Eigenversorgung: Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 12 ad art. 125 CC). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, occorre ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125

                                         cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del diritto precedente (Werro, op. cit., pag. 41). In particolare non può essere imposta una ripresa dell'attività lavorativa al coniuge che deve ancora occuparsi della prole, l'interesse dei figli essendo prioritario anche in ambito di obblighi alimentari (Schwenzer, op. cit., n. 58 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit. , n. 89 ad art. 125 CC). Nella commisurazione dell'adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC), il limite superiore è posto dal tenore di vita durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC), mentre quello inferiore è costituito dal fabbisogno minimo del coniuge creditore, riservata la soglia delle capacità contributive del debitore (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.).

 

                                         a)  In concreto l'appellante ha cessato l'attività lucrativa dopo la nascita della terza figlia. In precedenza essa lavorava come venditrice a tempo parziale, integrando l'entrata con l'indennità di disoccupazione. Dal settembre 1996 all'aprile 1997 – periodo durante il quale la documentazione agli atti pare completa – essa ha percepito in media fr. 1'930.– mensili netti (richiami “I” dalla Cassa di disoccupazione; doc. 1, 8–12, 18). Attualmente essa deve prendersi cura di tre figlie, di 12, 10 e 4 anni. Come si è visto (consid. 9), una madre non può essere obbligata a riprendere un'attività lucrativa, seppur a tempo parziale, fino al momento in cui il figlio minore abbia compiuto i 10 anni di età. Se non che, la stessa convenuta si è dichiarata disposta a riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dal 1° ottobre 2003, quando la figlia minore raggiungerà il sesto anno di età (appello pag. 11). Da quella data va dunque computato alla moglie un reddito per un'attività lucrativa a tempo parziale. Visto quanto percepito in precedenza con un impiego a orario ridotto, la capacità reddituale della convenuta dopo il 1° ottobre 2003 può essere valutata in almeno fr. 1'930.– mensili.

 

                                         b)  Quanto alla commisurazione del contributo di mantenimento, va ricordato che neppure durante il matrimonio le disponibilità familiari potevano dirsi abbondanti (richiami “IV” dall'Ufficio di tassazione). Ne segue che il tenore di vita non poteva superare di molto il fabbisogno minimo, limite entro il quale deve essere pertanto contenuto il contributo di mantenimento. Ciò posto, la convenuta avrebbe di principio diritto a un contributo alimentare di fr. 1'912.– mensili fino al settembre 2003, mentre dopo tale data essa sarà in grado di far fronte al proprio fabbisogno con il proprio reddito da attività lucrativa a tempo parziale.

 

                                13.   Il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi, come segue:

                                          

                                         reddito del marito                                      fr.      4'100.–  

                                         reddito della moglie                                   fr.            –.–  

                                                                                                       fr.      4'100.–   mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                    fr.      1'870.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                 fr.      1'920.–

                                         fabbisogno per __________ (1989)             fr.      1'070.–

                                         fabbisogno per __________ (1991)             fr.      1'070.–

                                         fabbisogno per __________ (1997)             fr.        940.–

                                                                                                        fr.      6'870.–   mensili

                                         ammanco                                                fr.      2'770.–   mensili.

 

                                         Per consolidata giurisprudenza l'obbligo del debitore alimentare trova il proprio limite nella disponibilità di lui, una volta dedotto dal reddito il fabbisogno personale. L'eventuale ammanco va a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno. Tale principio è valido pure per i contributi dovuti ai figli minorenni (DTF 123 III consid. 3b/bb, 121 I 97, 121 III 301; Wullschleger, op. cit., n. 40 ad art. 285 CC). In concreto l'appellato, dedotto dal proprio reddito di fr. 4'100.– il suo fabbisogno di fr. 1'870.– mensili, dispone di fr. 2'230.– mensili per far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti dell'ex moglie e delle figlie, che ammonterebbero a complessivi fr. 5'000.– mensili (fr. 1'920.– per la moglie, fr. 1'070.– per __________, fr. 1'070.– per __________a e fr. 940.– per __________). Ora, i contributi per il coniuge e per i figli minorenni non sono prioritari l'uno sull'altro e se i mezzi del genitore tenuto al mantenimento non sono sufficienti a coprire tutti gli obblighi alimentari, rimane solo la possibilità di ridurre tutte le somme in proporzione (Rep. 1999 pag. 151; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 448 n. 08.30). Considerato che le disponibilità dell'appellato coprono circa il 45% dei fabbisogni, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione a fr. 860.– per la moglie, a fr. 470.– per __________, a fr. 470.– per __________ e a fr. 430.– per __________, per complessivi fr. 2'230.– mensili.

 

                                         L'appellante chiede inoltre che il padre partecipi alla metà delle spese straordinarie per le figlie. L'art. 286 cpv. 3 CC prevede invero la possibilità di chiedere un contributo speciale in caso di bisogni straordinari e imprevisti del figlio, che devono però essere addotti e documentati. La convenuta neppure spiega quali sarebbero le necessità straordinarie delle figlie e la sua domanda, del tutto generica, si rivela prematura. Del resto, l'appellato si trova a vivere con il fabbisogno minimo e non vi sarebbe nemmeno spazio, nelle circostanze attuali, per ulteriori prestazioni a suo carico.

 

                                14.   I contributi alimentari debbono inoltre essere modificati a mano a mano che le figlie raggiungono una fascia di età superiore, rispettivamente la maggiore età. Un'ulteriore modifica si impone per il periodo successivo al 1° ottobre 2003, quando la madre sarà in grado di provvedere da sé sola al proprio mantenimento. Poiché essa potrà coprire a stento le proprie necessità e provvede già in natura alle figlie, l'importo scoperto dei fabbisogni di queste ultime deve essere posto a carico del padre (DTF 120 II 285, consid. 3a/cc). I contributi alimentari, calcolati secondo i criteri sopra esposti, saranno pertanto i seguenti:

 

 

                                         Periodo dal 1° agosto 2002 (13° anno di età di __________)

                                         fabbisogni:         moglie                 fr.    1'920.–

                                                                 __________         fr.    1'340.–

                                                                 __________         fr.    1'070.–

                                                                 __________         fr.      940.–

                                                                                           fr.   5'270.– mensili

                                         disponibilità:       fr. 2'230.–            pari al 42% dei fabbisogni

                                         contributi:           moglie                 fr.      810.–

                                                                 __________         fr.      565.–

                                                                 __________         fr.     455.–

                                                                 __________         fr.      400.–

                                                                                           fr.   2'230.– mensili

 

                                         Periodo dal 1° ottobre 2003 (attività lucrativa a tempo parziale della moglie)

                                         fabbisogni:         moglie                 fr.       –.–  (coperto con il proprio reddito)

                                                                 __________         fr.    1'340.–

                                                                 __________         fr.    1'070.–

                                                                 __________         fr.      940.–

                                                                                           fr.   3'350.– mensili

                                         disponibilità        fr. 2'230.–            pari al 66% dei fabbisogni

 

                                         contributi:           moglie                 fr.          –.–

                                                                 __________                      fr.     890.–

                                                                  __________                      fr.     720.–

                                                                 __________                      fr.     620.–

                                                                                           fr.   2'230.– mensili

                                         Periodo al 1° ottobre 2004 (13° anno di età di__________, 7° anno di __________)

                                         fabbisogni:         moglie                 fr.        –.–               (coperto con il proprio reddito)

                                                                 __________         fr. 1'340.–

                                                                 __________         fr. 1'340.–

                                                                 __________         fr. 1'070.–

                                                                                           fr. 3'750.– mensili

                                         disponibilità        fr. 2'230.–            pari al 60% dei fabbisogni

                                         contributi:           moglie                 fr.       –.–

                                                                 __________                    fr.     800.–

                                                                 __________                    fr.      800.–

                                                                 __________                    fr.     630.–

                                                                                           fr. 2'230.– mensili

 

                                         Periodo al 1° agosto 2007 (18° anno di età di __________)

                                         fabbisogni:         moglie                 fr.        –.– (coperto con il proprio reddito)

                                                                 __________         fr.        –.– (maggiorenne)

                                                                 __________         fr. 1'340.–

                                                                 __________         fr. 1'070.–

                                                                                           fr. 2'410.–   mensili

                                         disponibilità        fr. 2'230.–            pari al 93% dei fabbisogni

                                         contributi:           moglie                 fr.        –.–

                                                                 __________                         fr.        –.–

                                                                 __________                         fr. 1'235.–

                                                                 __________                         fr.    995.–

                                                                                           fr. 2'230.–   mensili

 

                                         Periodo dal 1° agosto 2009 (18° anno di età di __________)

                                         fabbisogni:         moglie                 fr.        –.– (coperto con il proprio reddito)

                                                                 __________         fr.        –.– (maggiorenne)

                                                                 __________         fr.        –.– (maggiorenne)

                                                                 __________         fr. 1'070.–

                                         disponibilità        fr. 2'230.–            copertura totale del fabbisogno

                                         contributi:           moglie                 fr.         –.–

                                                                 __________                         fr.         –.–

                                                                 __________                         fr.         –.–

                                                                 __________                         fr.  1'070.–

 

                                         Periodo dal 1° ottobre 2010 (13° anno di età di __________) al 30 settembre 2015 (18° anno di età di __________)

                                         fabbisogni:         moglie                 fr.        –.– (coperto con il proprio reddito)

                                                                 __________         fr.        –.– (maggiorenne)

                                                                 __________         fr.        –.– (maggiorenne)

                                                                 __________         fr. 1'340.–

                                         disponibilità        fr. 2'230.–            copertura totale del fabbisogno

                                         contributi:           moglie                 fr.         –.–

                                                                 __________                         fr.         –.–

                                                                 __________                         fr.         –.–

                                                                 __________                         fr.  1'340.–

 

                                15.   Dato che fino alla maggiore età di __________ (31 luglio 2009) il contributo di mantenimento è inferiore al fabbisogno delle minorenni, eventuali assegni familiari per i figli potranno essere percepiti dalla madre in aggiunta al contributo alimentare (art. 285 cpv. 2 CC). Dopo tale data, alla luce delle ristrettezze economiche del padre, si giustifica di stabilire in deroga all'art. 285 cpv. 2 CC che eventuali assegni di base per i figli percepiti dalla madre andranno in deduzione del contributo alimentare versato dall'attore (Wullschleger, op. cit., n. 73 ad art. 285 CC).

 

                                16.   Per l'art. 133 cpv. 1 CC il giudice del divorzio può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età. Tale è il caso quando il figlio ancora minorenne sia ormai prossimo alla maggiore età e si trovi ancora in una formazione professionale di durata determinata o verosimilmente abbia serie intenzioni di intraprendere uno studio superiore (DTF 112 II 202 consid. 2; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 23 ad art. 133 CC). In concreto la giovane età delle figlie – rispettivamente 12, 10 e 4 anni – non consente prognosi serie, ragione per cui non è possibile fissare già in questa sede il contributo di mantenimento oltre i 18 anni. Raggiunta la maggiore età, spetterà eventualmente alle figlie chiedere al padre un contributo di mantenimento giusta gli art. 276 e art. 277 CC.

 

                                17.   Per l'art. 126 cpv. 1 CC il giudice fissa l'inizio dell'obbligo di versamento della rendita di mantenimento. Dagli atti risulta che il padre ha sempre versato un contributo cautelare per le figlie di complessivi fr. 1'500.– mensili. Siccome allo stesso è stato computato un reddito ipotetico, per motivi di equità si giustifica di stabilire che i contributi decorrono dal mese successivo all'emanazione della presente sentenza.

 

                                18.   I contributi di mantenimento saranno adeguati alle variazione del costo della vita sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto come indice di riferimento quello del mese dell'emanazione del presente giudizio. L'adeguamento interverrà il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2003 (art. 128 e art. 143 n. 4 CC). La moglie potrà chiedere inoltre una modifica della propria rendita qualora la situazione finanziaria del marito migliori. L'importo del contributo di mantenimento potrà essere aumentato fino alla copertura del fabbisogno di fr. 1'920.– mensili, ma solo fino al 30 settembre 2003 (art. 129 cpv. 3 e art. 143 n. 3 CC).

                                        

                                19.   Gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC). L'appellante ottiene causa vinta sul proprio contributo di mantenimento, ma non nella misura né per la durata richiesta. L'appellato, in sostanza, ha visto aumentare gli obblighi alimentari a suo carico da fr. 1'500.– a fr. 2'230.– mensili. Ponderate tutte le circostanze del caso, si giustifica di porre la tassa e le spese, contenute per tenere conto della situazione finanziaria dei coniugi, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto. Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti meritano di essere accolte, essendo provata la rispettiva indigenza (art. 155 CPC) e le probabilità di buon esito, ancorché parziali, delle rispettive posizioni (art. 157 CPC).

 

 

Per questi motivi.

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                        

                                         __________ verserà anticipatamente entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo alimentare:

                                        

                                         fr. 2'230.– mensili fino al 31 luglio 2002, di cui:

                                         per la moglie                     fr. 785.–

                                         per __________                 fr. 440.–

                                         per __________a               fr. 440.–

                                         per __________h               fr. 385.–

                                         fr. 2'230.– mensili dal 1° agosto 2002 al 30 settembre 2003, di cui:

                                         per la moglie                     fr. 740.–

                                         per __________                 fr. 520.–

                                         per __________a               fr. 420.–

                                         per __________                 fr. 375.–

                                         fr. 2'230.– mensili dal 1° ottobre 2003 a 30 settembre 2004, di cui:

                                         per __________                 fr. 820.–

                                         per __________                 fr. 655.–

                                         per __________                 fr. 575.–

 

                                         fr. 2'230.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 31 luglio 2007, di cui:

                                         per __________                 fr. 730.–                                   

                                         per __________a               fr. 730.–

                                         per __________h               fr. 590.–

                                         fr. 2'230.– mensili dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2009, di cui:

                                         per __________                 fr. 1'145.–

                                         per __________h               fr. 915.–

                                         fr. 1'070.– mensili per __________ dal 1° agosto 2009 al 30 settembre 2010

                                         fr. 1'340.– mensili per __________ dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2015.

 

                                         I contributi indicati saranno adeguati al costo della vita sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto come indice di riferimento quello del mese dell'emanazione della presente sentenza. L'adeguamento interverrà il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2003.

 

                                         I contributi per le figlie fino al 31 luglio 2009 non comprendono eventuali assegni familiari di base, che la madre può riscuotere in aggiunta ai contributi. Dal 1° agosto 2009 i contributi per le figlie comprendono invece eventuali assegni familiari di base, che andranno dedotti nel caso in cui la madre li riscuotesse direttamente.

                                                                               

 

                                   II.   __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

 

 

                                   III.   __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

 

 

                                 IV.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria