Incarto n.
11.99.00118

Lugano

25 ottobre 1999/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 marzo 1999 da

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________) e

 

__________ (1998),  __________

(rappresentata dal curatore __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 settembre 1999  presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 9 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ (1967) e __________ nata __________ (1969), cittadina nordcoreana, si sono sposati il 20 giugno 1998;

 

                                         che dall’unione è nata la figlia __________ (__________1998);

 

                                         che il 26 marzo 1999 __________ ha contestato giudizialmente la sua paternità davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         che nella sua risposta del 27 maggio 1999 __________ si è opposta alla petizione, mentre il curatore della figlia ha chiesto il 30 agosto 1999 la prova della paternità mediante perizia biologica;

 

                                         che il 3 settembre 1999, vista la perizia del Laboratorio __________ di __________del 25 agosto 1999 dalla quale risulta la sua paternità con una probabilità del 99.99%, __________ ha dichiarato di ritirare la petizione;

 

                                         che con decreto del 9 settembre 1999 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese, ma condannando l’attore a rifondere alla moglie fr. 1’200.– per ripetibili;

 

                                         che con appello del 17 settembre 1999 __________ chiede di essere esonerato dal pagamento delle ripetibili;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 21 ottobre 1999 __________ conclude per il rigetto dell’appello, mentre __________ i si è rimessa, il 25 ottobre 1999, al giudizio della Camera;

 

e considerando

 

in diritto:                        che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio per ritiro dell’azione (art. 352 CPC) è senz’altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);

 

                                         che i nuovi documenti prodotti dall’appellante sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e nelle contestazioni di paternità (art. 254 n. 1 CC) vale tanto per l’attore quanto per il figlio (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4ª edizione, pag. 100, n. 14.10);

                                        

                                         che l’appellante sostiene di nulla dovere alla controparte poiché egli è stato indotto a contestare la paternità dal comportamento della moglie, la quale aveva chiesto finanche un contributo alimentare per la figlia a un terzo e rifiutava di sottoporsi a perizia;

 

                                         che il ritiro di un’azione equivale a desistenza e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili (Rep. 1985 pag. 146; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 148);

 

                                         che di regola le ripetibili sono dovute alla controparte qualunque sia la causa della desistenza, salvo che siano dati “giusti motivi” per derogare a tale principio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC);

 

                                         che in concreto il marito è stato effettivamente indotto a contestare la paternità a causa dell'atteggiamento – a dir poco – contraddittorio della moglie;

 

                                         che, invero, il 16 novembre 1998 e il 23 febbraio 1999 la convenuta aveva chiesto a __________, con il quale aveva avuto una relazione, un contributo alimentare per la figlia (doc. B e C di appello);

 

                                         che inoltre la moglie rifiutava senza motivo di sottoporsi a perizia (ciò che avrebbe evitato l’introduzione della causa), per di più mettendo essa medesima in dubbio la paternità del marito;

 

                                         che nelle circostanze descritte ben si giustificava la contestazione di paternità, di modo che soccorrono giusti motivi per esonerare l’attore dal versare ripetibili;

 

                                         che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                        

per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

                                         Non si assegnano ripetibili.                                        

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 400.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________;

                                         – __________, ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario