Incarto n.
11.99.00120

Lugano

7 ottobre 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.__._____ (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20 marzo 1985 da

 

 

__________, __________

 

 

Contro

 

 

 

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 settembre 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 6 settembre 1999 dal Pretore del Distretto della giurisdizione di Locarno-Campagna;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 20 marzo 1985 __________ ha promosso causa nei confronti di __________, chiedendo al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna che fosse ordinato all’ufficiale dei registri di Locarno di modificare l’iscrizione relativa alla particella n. __________RFD di __________, nel senso di iscriverlo quale comproprietario in ragione di un mezzo unitamente a __________;

 

                                         che __________ si è opposto all’azione, di cui ha postulato il rigetto;

 

                                         che 22 maggio 1995 __________ ha presentato un’istanza di cauzione processuale, accolta dal Pretore con decreto del 6 settembre 1995, mediante il quale ha assegnato all’attore un termine fino al 30 settembre per prestare una cauzione di fr. 5000.–, pena lo stralcio della causa;

 

                                         che, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attore è stata respinta dal Pretore il 3 novembre 1995, decisione confermata da questa Camera il 22 agosto 1996 (inc. __________);

 

                                         che, statuendo il 6 settembre 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dal 2 settembre 1997 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo le spese a carico dell’attore e compensando le ripetibili;

 

                                         che contro il decreto di stralcio __________ ha inoltrato il 16 set-tembre 1999 un appello nel quale chiede, in sostanza, di annullare il decreto impugnato;

 

                                         che l’appello non è stato intimato alla controparte;

 

considerando

 

in diritto:                        che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;

 

                                         che secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: sentenza del 23 aprile 1997 in re G. P. SA, massima pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 16, pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S.; sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.);

 

                                         che in concreto l’ultimo atto processuale, consistente nella richiesta del Pretore intesa a ottenere la documentazione concernente una nuova domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’attore, risale al 2 settembre 1997;

 

                                         che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di avere un interesse nella lite e di avere sempre avuto problemi a interpellare la controparte o l’avvocato della medesima;

 

                                         che, incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile;

 

                                         che il gravame, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere deciso con la procedura dell’art. 313bis CPC;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appel-

                                         lato, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario