Incarto n.
11.1999.00138

Lugano

19 novembre 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __. __._____ (azione di divisione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 settembre 1999 da

 

 

__________, __________ e __________ __________, __________

(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti:

 

punti di questione:     1.   Se deve essere accolta l’appellazione del 6 novembre 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che  __________ 1997 è morta a __________ __________ __________ nata __________ (1920), lasciando quali eredi i figli __________ (1946) e __________ __________ (1950);

 

                                         che l'____________________ 1998 __________ __________ è a sua volta deceduto, lasciando quali eredi la moglie __________ nata __________ (1946) con i figli __________ (1971) e __________ (1974);

 

                                         che il 15 settembre 1999 __________, __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona la divisione dell'eredità;

 

                                         che all'udienza del 27 ottobre 1999 gli istanti hanno confermato la domanda, mentre __________ __________ non si è presentato;

 

                                         che con sentenza del 27 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato la divisione dell’eredità e ha nominato l’avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore;

 

                                         che contro la citata sentenza __________ __________ ha introdotto il 6 novembre 1999 uno scritto nel quale chiede, in sostanza, di invalidare la decisione impugnata;

 

                                         che lo scritto non è stato notificato alle controparti;

 

considerando

 

in diritto:                        che l'atto del ricorrente può essere trattato solo alla stregua di un appello, unico rimedio ordinario esperibile contro la sentenza impugnata (art. 307 segg. CPC);

 

                                         che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), pena la nullità dell'atto (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che per l'art. 604 cpv. 1 CC la divisione dell'eredità può essere chiesta in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione;

 

                                         che la comunione ereditaria costituisce infatti uno stadio intermedio e transitorio (Piotet, in: Traité de droit privé suisse, Droit successoral, vol. IV, 1975, pag. 760);

 

                                         che, chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o legalmente esclusa conformemente all'art. 604 cpv. 1 CC (DTF 109 II 409 consid. 2; Rep. 1984 pag. 279 e 1971 pag. 253);

 

                                         che in concreto l'appellante si esaurisce in generiche argomentazioni sui rapporti personali con le controparti, senza confrontarsi con la decisione impugnata né indicare i motivi per cui la divisione sarebbe esclusa o potrebbe essere sospesa a norma dell'art. 604 cpv. 2 CC, segnatamente ove l'immediata esecuzione possa recare pregiudizio considerevole al valore dell'eredità;

 

                                         che nelle condizioni descritte l'appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che in concreto si può nondimeno soprassedere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;

                                     

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse, spese, né ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________.

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario